Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10858/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 166-38626-2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo unico, che non si confronta con il diffuso e congruente apparato motivazionale della sentenza impugnata.

1.1. La difesa deduce violazione di legge, oltre a manifesta illogicità della motivazione, in quanto ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente anche per delitti di truffa commessa utilizzando assegni bancari, senza considerare il danno patrimoniale particolarmente ridotto portato con l'azione delittuosa art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.

Deve tuttavia rilevarsi che con le puntuali argomentazioni spese con le motivazioni di merito la difesa non si confronta, svolgendo argomenti meramente riproduttivi delle didascaliche doglianze proposte nella sede di merito, ove diffusa e puntuale è stata la motivazione del rigetto della domanda tesa a qualificare i fatti fraudolenti come di lieve entità o l'offesa patrimoniale di particolare tenuità.

Tale non potendo definirsi la condotta, argomenta la Corte, sia quanto al profilo meramente patrimoniale, che quanto all'oggetto della truffa (assegni bancari che fondano le ragioni dell'affidamento nell'economia di consumo) ed al danno complessivamente determinato a carico dell'offeso.

Il ricorso si limita, quindi, a riproporre le doglianze sviluppate con i motivi di gravame nel merito, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 166-38626-2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo unico, che non si confronta con il diffuso e congruente apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce violazione di legge, oltre a manifesta illogicità della motivazione, in quanto ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente anche per delitti di truffa commessa utilizzando assegni bancari, senza considerare il danno patrimoniale particolarmente ridotto portato con l'azione delittuosa art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. Deve tuttavia rilevarsi che con le puntuali argomentazioni spese con le motivazioni di merito la difesa non si confronta, svolgendo argomenti meramente riproduttivi delle didascaliche doglianze proposte nella sede di merito, ove diffusa e puntuale è stata la motivazione del rigetto della domanda tesa a qualificare i fatti fraudolenti come di lieve entità o l'offesa patrimoniale di particolare tenuità. Tale non potendo definirsi la condotta, argomenta la Corte, sia quanto al profilo meramente patrimoniale, che quanto all'oggetto della truffa (assegni bancari che fondano le ragioni dell'affidamento nell'economia di consumo) ed al danno complessivamente determinato a carico dell'offeso. Il ricorso si limita, quindi, a riproporre le doglianze sviluppate con i motivi di gravame nel merito, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 10858/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris