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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1979

ECLI:EU:C:1979:240
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61977C0116(01)

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 23 OTTOBRE 1979 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , signori Giudici , Le tre cause di cui dobbiamo occuparci oggi vennero riunite con ordinanza 2 dicembre 1977 ai fini del procedimento e della sentenza.

Su domanda della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale non desiderava che taluni dati relativi alle perdite da essa subite venissero conosciuti dalle altre due ricorrenti, la Corte, con ordinanza 7 marzo 1979 ha disposto la separazione della causa 143/77 dalle altre due cause.

Ciononostante, ritengo di potermi occupare, nelle presenti conclusioni, di tutte e tre le cause assieme.

Infatti, nell'attuale fase del procedimento si tratta, in sostanza, solo di accertare se sussista una violazione — da valutare accuratamente — di norme giuridiche da parte delle istituzioni convenute, quale presupposto fondamentale di un'azione di responsabilità.

Comunque, dopo che la Corte ha delimitato l'argomento da discutere in udienza — dandone debita comunicazione alle parti — non vi è più alcun motivo di trattare il problema del danno assertivamente causato e dei relativi particolari in modo tale da recare pregiudizio agli interessi commerciali della [OSCURATO:PERSONA] o delle sue affiliate.

Nelle tre cause presenti ho già presentato conclusioni il 20 giugno 1978.

Inoltre i problemi giuridici ed economici da esse sollevati sono già stati esaminati nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali 103 e 145/77 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] , sentenza 25 ottobre 1978, Racc. 1978, pag. 2037 ) in cui ho del pari presentato conclusioni il 20 giugno 1978 (ibidem, pag. 2008).

Posso quindi fare a meno di esporre osservazioni preliminari circa l'organizzazione comune del mercato dello zucchero e l'istituzione, con questa connessa, del contributo alla produzione di isoglucosio (edulcorante liquido concorrente dello zucchero) e mi permetto di rinviare, per ragioni di praticità, alle menzionate conclusioni.

Nelle prime conclusioni relative alle tre presenti azioni di responsabilità ho dichiarato di ritenere che i ricorsi vadano respinti poiché non sussiste l'illegittimità della disciplina fiscale relativa all'isoglucosio, asserita causa del danno.

A questo proposito, mi sono richiamato alla mia esauriente analisi della questione — nella quale ho preso in considerazione anche argomenti dedotti nell'ambito delle azioni di responsabilità — figurante nelle conclusioni presentate nelle cause 103 e 145/77.

Voi non avete condiviso il giudizio da me espresso sul contributo imposto sulla produzione d'isoglucosio dal regolamento n. 1111/77 (GU n.

L 134 del 28 maggio 1977, pag. 4 ).

Nella sentenza 25 ottobre 1978 avete dichiarato che, per quanto concerne il contributo alla produzione, i produttori d'isoglucosio e i produttori di zucchero sono trattati in modo diverso giacché innanzitutto detto contributo, mentre viene riscosso solo sul cosiddetto zucchero B, colpisce l'intera produzione d'isoglucosio, e inoltre solo lo zucchero gode della garanzia di smercio al prezzo d'intervento e fruisce delle restituzioni all'esportazione.

Pur assumendo come termine di paragone gli zuccherifici moderni, che producono quantità rilevanti di zucchero C e pertanto sopportano oneri alla produzione varianti da 3,81 a 13,52 unità di conto per ogni quintale di zucchero prodotto, va comunque considerato che circa il 60 % dell'onere medio corrispondente al contributo sulla produzione grava sui bieticoltori e che i produttori di zucchero sono inoltre in grado di ridurre l'importo dell'onere limitando la propria produzione.

Ai produttori d'isoglucosio è stato pertanto imposto un «onere manifestamente ineguale», in contrasto con il divieto di discriminazione posto dall'art. 40, n. 3, del Trattato CEE; di conseguenza, il regolamento n. 1111/77 è invalido in quanto i suoi artt. 8 e 9 impongono un contributo alla produzione dell'isoglucosio pari a 5 unità di conto il quintale di materia secca per il periodo corrispondente alla stagione saccarifera 1977/78.

Dopo l'emanazione di tale sentenza appariva evidente che i ricorsi di responsabilità non potevano essere respinti con la motivazione da me suggerita.

Pertanto, nell'ambito del presente procedimento le parti venivano invitate, con lettera 21 novembre 1978, a descrivere con maggiore esattezza le perdite assertivamente subite, ad esprimere il loro punto di vista sull'eventuale esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento delle istituzioni comunitarie e dette perdite, e infine a formulare osservazioni, tenuto conto della sentenza emessa il 25 maggio 1978 nelle cause riunite 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77 (Bayerische HNL Vermebrungsbetriebe GmbH & Co.

KG e altri c/ Consiglio e Commissione ; Racc. 1978, pag. 1209) , sul problema se il danno lamentato sia, per sua natura, risarcibile dalla Comunità a norma dell'art. 215 del Trattato CEE.

Nelle memorie supplementari presentate aderendo a tale invito, le ricorrenti sostengono che nella fattispecie sussistono i presupposti di un'azione di responsabilità a norma dell'art. 215 del Trattato CEE e deducono, a sostegno delle loro domande, quanto segue: — L' 'Amylum , che non ha versato il contributo alla produzione, sostiene di aver fornito, in luogo di questo, garanzie bancarie che hanno comportato spese.

Inoltre, essa, in ragione del contributo suddetto, ha limitato la produzione d'isoglucosio, fabbricando, invece di questo, altri prodotti derivati dall'amido.

Per questo motivo i suoi profitti sono diminuiti ed essa ha subito ulteriori perdite per aver dovuto limitare la produzione di amido, sostanza dalla quale viene ottenuto l'isoglucosio.

Infine, la ricorrente ha dovuto sostenere delle spese per difendere i suoi interessi dinanzi alle autorità belghe.

Complessivamente, tenuto conto degli interessi, il danno assertivamente subito dall' Amylum ascenderebbe a 106612456 franchi belgi.

In subordine, essa ha chiesto il versamento, sempre a titolo di risarcimento danni, di una somma inferiore, ma tornerò più avanti su questo punto. —

[OSCURATO:PERSONA]

— che nemmeno essa ha pagato il contributo alla produzione — assume di essere stata costretta, tenuto conto di tale onere tributario, a riprendere la produzione d'isoglucosio in misura inferiore a quella inizialmente prevista.

Di conseguenza, essa ha dovuto ridurre anche la produzione di amido e destinare quest'ultimo in parte alla fabbricazione di altri prodotti.

La ricorrente sostiene di aver subito ulteriori perdite in quanto: i costi unitari di produzione dell'isoglucosio sono aumentati; gli impianti per la fabbricazione di amido sono stati impiegati solo parzialmente; è stato necessario effettuare investimenti per la modifica degli impianti per la trasformazione dell'amido, al fine di fabbricare prodotti alternativi; la produzione di questi ultimi ha apportato minori utili; l'amido che è stato distolto dalla fabbricazione dell'isoglucosio e non è stato venduto immediatamente ha dovuto essere immagazzinato.

Prescindendo dall'asserita perdita di clientela e di favorevoli possibilità di acquisto, non traducibile con precisione in cifre, la ricorrente calcola il danno, compresi gli interessi fino al 30 novembre 1978, in complessive 1020150 sterline. —

[OSCURATO:PERSONA]

, infine, la quale, in relazione alla fabbricazione d'isoglucosio in un impianto sperimentale, ha pagato il contributo alla produzione, ma non ne ha ancora ottenuto il rimborso, asserisce di aver dovuto cessare definitivamente la produzione dell'isoglucosio a causa di detto contributo.

Di conseguenza, devono considerarsi perdute le somme investite nelle fabbriche sperimentali, che hanno per di più lavorato in perdita ed hanno causato ulteriori perdite in ragione del licenziamento di personale e dell'inattività della fabbrica di amido di granturco.

Anche i costi della ricerca e le spese d'amministrazione relative all'isoglucosio (pubblicità, assistenza giuridica, conseguenze finanziarie di contratti stipulati con terzi e aventi ad oggetto l'acquisto di brevetti e la fornitura di enzimi) vanno considerate come perdite, al pari della vendita, a prezzo svantaggioso, di una fabbrica d'isoglucosio che si trovava già in una fase avanzata di costruzione e del lucro cessante relativo all'impossibilità di sfruttare in futuro tale fabbrica.

Il valore complessivo delle perdite viene calcolato, al 18 gennaio 1979, in 147520000 fiorini.

Dal canto loro, le istituzioni convenute escludono, in primo luogo, che l'istituzione del contributo sulla produzione dell'isoglucosio costituisca «violazione grave di una norma giuridica superiore intesa a tutelare i singoli».

Inoltre, esse mettono in dubbio l'esistenza di un nesso causale tra il contributo e le perdite lamentate dalle ricorrenti e sostengono che in nessun caso queste andrebbero compensate per intero, ma il risarcimento — qualora venisse accertata la responsabilità della Comunità — dovrebbe essere limitato a taluni danni.

1. Per pronunziarsi su tale controversia è necessario innanzitutto soffermarsi brevemente sui seguenti punti che non sollevano problemi particolari. a) Oggetto del procedimento è unicamente la questione se l'emanazione del regolamento n. 1111/77, col quale è stato istituito il contributo alla produzione dell'isoglucosio, configuri una violazione talmente grave di una norma giuridica superiore, da far sorgere l'obbligo della Comunità di risarcire i danni.

Per contro, non occorre valutare il comportamento della Commissione al tempo dell' elaborazione del suddetto regolamento, e cioè accertare se già in base a tale comportamento gli interessati potessero ritenere di dover adottare determinate decisioni di carattere economico-commerciale e se le conseguenze derivantine si trovino in un rapporto di causalità con il comportamento eventualmente illegittimo della Commissione.

Faccio questa osservazione in considerazione di talune dichiarazioni che figurano in una memoria supplementare depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la pronunzia della sentenza nei procedimenti pregiudiziali 103 e 145/77 e che si riferiscono manifestamente ad eventi precedenti l'emanazione del regolamento n. 1111/77.

A questo proposito, non è necessario esaminare la questione dell'ammissibilità di una siffatta modifica o integrazione dei mezzi dedotti a sostegno della domanda, ammissibilità che i convenuti escludono, sottolineando come nell'atto introduttivo si parli solo di responsabilità per l'emanazione del regolamento n. 1111/77.

Piuttosto, è decisivo il fatto che in udienza la [OSCURATO:PERSONA] abbia precisato, per bocca del suo patrono, che tale modifica o integrazione non era affatto nelle sue intenzioni.

In realtà essa avrebbe fatto riferimento al periodo precedente l'emanazione del regolamento al solo scopo di dimostrare che già allora i dirigenti dell'impresa pensavano all'adozione di necessari provvedimenti.

Tuttavia, le decisioni definitive sarebbero state adottate solo dopo l'emanazione del regolamento n. 1111/77 e quindi anche per la [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di risarcimento scaturirebbe unicamente dall'istituzione del contributo alla produzione e non già dal comportamento tenuto dalle autorità comunitarie nel corso dell'elaborazione del provvedimento. b) Nessuna disputa sussiste — né, a mio avviso, potrebbe sussistere — sul fatto che l'istituzione del contributo alla produzione dell'isoglucosio costituisce un provvedimento di politica economica , emanato in forza di un potere discrezionale relativamente ampio.

Si trattava — per una descrizione più particolareggiata della situazione rimando alle mie conclusioni nei citati procedimenti pregiudiziali — di adottare provvedimenti intesi a stabilizzare, nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune e avendo di mira gli scopi di cui all'art. 39 del Trattato CEE, il mercato dello zucchero caratterizzato da notevoli eccedenze.

Siccome tali eccedenze erano state accresciute dall'isoglucosio, la cui produzione non era soggetta a limitazione, i fabbricanti di questo nuovo edulcorante avrebbero dovuto contribuire mediante il versamento di un tributo — che avrebbe dovuto costituire una compensazione del vantaggio loro derivante dall'organizzazione di mercato nel settore dello zucchero — al finanziamento dello smaltimento delle eccedenze; al tempo stesso avrebbe dovuto essere leggermente frenato lo sviluppo prevedibilmente impetuoso della produzione dell'isoglucosio, che lasciava presagire un ulteriore incremento delle eccedenze.

Secondo la costante giurisprudenza concernente siffatte decisioni di politica economica comprendenti atti normativi, i singoli hanno diritto al risarcimento dei danni derivanti da tali provvedimenti «solo in caso di grave violazione di una norma superiore di diritto che tutela i singoli»: si vedano, ad esempio le sentenze 2 dicembre 1971 (causa 5/71, Aktien-[OSCURATO:PERSONA] c/ Consiglio ; Racc. 1971, pag. 975 ) e 31 marzo 1977 (cause riunite 54-60/76 Compagnie industrielle et agricole du Comté de Loheac e altri c/ Consiglio e Commissione ; Racc. 1977, pag. 645 ). c) Dalla sentenza nelle cause riunite 103 e 145/77, nel quale il regolamento n. 1111/77 è stato dichiarato invalido in quanto in contrasto col divieto di discriminazione, risulta chiaramente che il presupposto specifico, sopra menzionato, del diritto al risarcimento sussiste in caso di violazione di una norma di tutela che vale per i singoli.

A tale proposito ci si può richiamare anche alla sentenza nelle cause riunite 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77 (HNL), in cui la Corte ha sottolineato che il divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, la cui importanza nel sistema del Trattato è manifesta, ha lo scopo di tutelare gli interessi dei singoli.

2. Per lungo tempo non è stato chiarito che cosa debba intendersi esattamente per « violazione grave di una norma giurìdica superiore » D'accordo col mio predecessore — il quale, nelle conclusioni presentate nell'ambito delle cause riunite 63-69/72 ([OSCURATO:PERSONA] e altri c/ Consiglio e Commissione , sentenza 13 novembre 1973, Racc. 1973, pag. 1229) , aveva ritenuto necessaria un'evidente violazione di una norma giuridica — ero inizialmente del parere che questo presupposto sussistesse solo in caso di comportamento patentemente illecito (conclusioni nelle cause riunite 56-60/74, [OSCURATO:PERSONA] e altri c/ Consiglio e Commissione , sentenza 2 giugno 1976, Racc. 1976, pag. 711 ), quando cioè si fosse in presenza — come ho detto nelle conclusioni presentate nella causa 153/73 (Holtz & Willemsen GmbH c/ Consiglio , sentenza 21 febbraio 1974, Racc. 1974, pag. 675 ) — di un'inequivocabile trasgressione di norme giuridiche o di palese e grave dispregio delle stesse.

Questa interpretazione è stata giudicata non del tutto corretta e convincente dalla dottrina: mi riferisco alla dissertazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea relativa alla responsabilità della Comunità per regolamenti illegittimi, in Scritti in onore di Von der Heydte , pagg. 173 e segg. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, per quanto concerne l'adozione di provvedimenti di politica economica, le autorità comunitarie godono di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica apprezzamenti politico-economici, valutazione della situazione, pronostici circa l'andamento di questa e scelte degli obiettivi da privilegiare, e sostiene che ciò che unicamente conta in tali casi è che non vengano travalicati i limiti estremi di detto potere; di conseguenza, nello stabilire se sussista una grave violazione di una norma giuridica, occorre soprattutto considerare se le istituzioni comunitarie interessate abbiano sconfinato da tale ampio potere normativo oppure ne abbiano fatto un uso altrimenti illecito.

Egli ritiene di poter ravvisare elementi a sostegno del suo punto di vista nelle prime sentenze in materia, ad esempio, nel fatto che nella sentenza nelle cause riunite 56-60/74 la Corte si è preoccupata innanzitutto di accertare l'esistenza di uno svantaggio illecito, mentre non ha ravvisato un uso erroneo del potere discrezionale in talune incoerenze della normativa in esame, oppure nel fatto che, nella sentenza 14 maggio 1975 (causa 74/74, Comptoir national technique agricole c/ Commissione ; Racc. 1975, pag. 533 ), il punto focale dell'analisi era del pari costituito dal cattivo uso del potere discrezionale.

Oramai dovrebbe essere chiaro che la Corte non è rimasta insensibile alle considerazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e, nell'interpretare l'espressione di cui trattasi ha adottato criteri più estensivi, tra i quali, però, figurano anche elementi messi in luce nei miei tentativi d'interpretazione.

Sin dalla pronunzia della menzionata sentenza HNL sappiamo che nell'indagine sull'esistenza di gravi violazioni di norme giuridiche di rango superiore occorre tener presente quanto segue.

In via di principio, trattandosi di atti normativi nei quali si traducono scelte di politica economica, la responsabilità dei pubblici poteri sussiste solo eccezionalmente ed in circostanze particolari.

Da un lato — e ciò vale per i vizi inerenti ad atti assertivamente pregiudizievoli — va sottolineato che nei casi in cui, come nell'attuazione della politica agricola comune, gli autori dei regolamenti dispongano di un ampio potere discrezionale, può sussistere responsabilità solo se i limiti di tale potere siano stati palesemente e gravemente disconosciuti.

D'altra parte, occorre tener conto degli effetti dell'atto criticato.

A questo proposito vige il principio che il singolo deve sopportare, «entro limiti ragionevoli, senza poter farsi risarcire col denaro pubblico, determinati effetti dannosi per i suoi interessi economici».

Oltre a ciò, nella causa HNL era rilevante il fatto che l'incidenza del provvedimento contestato sul prezzo dei foraggi, elemento dei costi di produzione, era debole; a tale proposito era illuminante il raffronto tra l'aumento dei prezzi causato da detto provvedimento e gli aumenti dovuti alle oscillazioni dei prezzi mondiali degli alimenti zootecnici.

Infine, la Corte ha messo in rilievo l'esigenza di porre l'incidenza del provvedimento considerato sulla redditività delle imprese ricorrenti in relazione con «l'ampiezza dei rischi economici inerenti alle attività nei settori agricoli di cui trattasi».

Il caso presente dev'essere valutato alla stregua di tali criteri, che nel frattempo sono stati applicati, e in parte chiariti, anche nelle sentenze del «gritz di granturco» e del «quellmehl» pronunziate il 4 ottobre 1979 (cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79, P. [OSCURATO:PERSONA] e altri c/ Consiglio ; 241, 242, 245-250/78, DGV [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] GmbH e altri c/ Consiglio e Commissione ; 261 e 262/78, [OSCURATO:PERSONA]Chemie GmbH & Co.

KG e Diamalt AG c/ Consiglio e Commissione).

Da tali principi si evince inoltre chiaramente — nel dir ciò mi riferisco alla questione, sollevata dall'Amylum nella memoria integrativa, se una grave violazione ai sensi della giurisprudenza della Corte sussista già in caso di trasgressione di un principio giuridico fondamentale — che quel che conta non è solamente l'importanza della norma violata, ma occorre inoltre in ogni caso la presenza di un elemento qualificante.

Infatti, nella sentenza HNL la Corte ha, certo, messo in rilievo l'importanza del divieto di discriminazione violato, ma ha inoltre tenuto conto degli effetti del provvedimento contestato ed ha sottolineato che non si può prescindere dall'ulteriore requisito del grave e palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale.

3. Nell'esaminare i connotati della violazione grave di una norma giuridica di rango superiore, mi soffermerò innanzitutto sugli effetti dell'atto contestato , cioè del regolamento n. 1111/77. a) A questo proposito, le ricorrenti fanno presente in primo luogo l'entità dei danni lamentati e la contrappongono a quella, notevolmente inferiore, dei danni di cui trattavasi nel procedimento HNL.

Esse ricordano poi come nella sentenza HNL la Corte abbia dichiarato che il provvedimento criticato toccava un'ampia categoria di operatori economici e sottolineano, per contrasto, che nel caso presente è interessata solo la piccola categoria dei produttori d'isoglucosio, agevolmente identificabili.

Non credo però che con tali considerazioni si possa pervenire a risultati decisivi. aa) Ciò è senz'altro vero per quanto concerne la seconda.

Invero, il fatto che nel caso presente si tratti di un intero settore economico induce a ritenere che non può avere importanza determinante la circostanza che in tale settore, data la sua struttura, gli impianti di produzione siano accentrati nelle mani di poche imprese.

Si commetterebbe poi un errore d'interpretazione se si inferisse dalla sentenza HNL che un provvedimento viziato da grave violazione di una norma superiore abbia ripercussioni notevoli in ogni caso in cui interessi una ristretta cerchia di persone.

In effetti la Corte ha semplicemente affermato che il provvedimento contestato «toccava categorie molto ampie di operatori economici … di guisa che le sue ripercussioni si sono molto attenuate al livello delle singole imprese».

Essa ha quindi stabilito un nesso tra il numero degli interessati e la natura degli effetti.

Ciò però non esclude che anche nel caso in cui la cerchia degli interessati sia ristretta si possano avere effetti irrilevanti, o — naturalmente — viceversa.

Prescindendo dal numero degli interessati, si deve pertanto prendere sempre in considerazione l'entità delle ripercussioni. bb) Per quanto riguarda, d'altro canto, l'entità dei danni, va osservato che le cifre prodotte dalle ricorrenti non sono interamente attendibili.

A questo proposito, infatti, sono state formulate numerose obiezioni tutt'altro che trascurabili e che eventualmente vanno esaminate a fondo. — Ricordo, ad esempio, le osservazioni svolte in udienza, su invito della Corte, circa il problema di cosa possa considerarsi, in caso di illecito normativo, come danno risarcibile.

Da tale dibattito è emerso che potrebbe in proposito essere rilevante — anche su questo punto si può rinviare alle sentenze nelle cause del «gritz di granturco» — il fatto che si tratti di un danno diretto, anormale e speciale; inoltre — tenendo conto della sentenza in causa 74/74 (Racc. 1976, pag. 797) — si dovrebbe considerare se, in via di principio, il lucro cessante vada comunque escluso qualora non sussista violazione di un interesse giuridicamente tutelato , e se ciò non debba valere — analogamente a quanto accade in alcuni paesi — anche per le spese relative all'assistenza giuridica. — Ricordo inoltre varie obiezioni concernenti alcuni elementi del calcolo dei danni assertivamente subiti.

Così, è stato sostenuto che gli investimenti relativi alla fabbricazione di prodotti alternativi non possano essere considerati danni economici poiché hanno un valore durevole.

Per quanto riguarda il calcolo del lucro cessante derivante dal rallentamento della produzione dell'isoglucosio, si sarebbe partiti dall'errato presupposto che tale prodotto non sia gravato da alcun onere tributario; è stata questa critica ad indurre l'Amylum a ridurre, in subordine, l'indennizzo richiesto a. 55726569 franchi belgi.

Né — è stato ancora sostenuto — sono stati presi in considerazione tutti gli elementi dei costi, e in particolare la riduzione di questi provocata dall'impiego intensivo degli impianti per la produzione di amido.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in errore quando dichiara che il volume di produzione inizialmente progettato sarebbe stato realizzato immediatamente.

Infine, sono stati espressi dubbi quanto all'«aumento delle spese di magazzinaggio» dichiarato dalla stessa ricorrente. — Numerose obiezioni concernono il nesso di causalità.

Ad esempio, è stato asserito che la fabbricazione dell'isoglucosio è divenuta non redditizia già dopo la giustificata soppressione della restituzione alla produzione e che comunque — soprattutto nel caso in cui l'isoglucosio venisse assoggettato, in Belgio, allo stesso trattamento fiscale dello zucchero — non potrebbe sopportare alcun ulteriore onere tributario di qualsiasi genere; ne conseguirebbe che il contributo alla produzione non costituisce la vera causa della riconversione produttiva o, quanto meno, che la produzione dell'isoglucosio non sarebbe stata redditizia nemmeno se fosse stata sgravata da ogni imposta e nemmeno prescindendo dalle spese di trasporto.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso già nel 1975, cioè prima dell'istituzione del contributo alla produzione, di ridurre le capacità produttive inizialmente progettate.

La completa cessazione della produzione d'isoglucosio da parte della [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbe certamente — come starebbero a dimostrare degli esempi della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Amylum — una misura proporzionata all'istituzione del contributo, ragion per cui tutte le conseguenze derivantine — perdita delle somme investite, comprese quelle concernenti gli impianti sperimentali, mancati guadagni futuri — non dovrebbero essere prese in considerazione. — Infine è stato dedotto l'asserito concorso di colpa delle ricorrenti.

Così, sarebbe dovuto apparire rischioso alle ricorrenti decidere di investire ingenti somme nella produzione d'isoglucosio in un'epoca in cui il mercato dello zucchero attraversava una congiuntura favorevole e venivano versate restituzioni alla produzione, sebbene esse fossero a conoscenza della rigida disciplina vigente — blocco del mercato — e non potessero fare affidamento sul mantenimento in vigore delle restituzioni.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso affrettatamente di fabbricare prodotti alternativi poiché non avrebbe dato il debito peso alla proposta della Commissione — che in effetti venne poi accolta nel maggio 1978 — di bloccare l'importo del contributo alla produzione dell'isoglucosio a 5 unità di conto.

In proposito andrebbe inoltre tenuto presente che ancora due giorni prima della pronunzia della sentenza nei procedimenti pregiudiziali 103 e 145/77 vennero approvate spese per la riconversione degli impianti.

Orbene, se la ricorrente avesse continuato, come previsto, a fabbricare isoglucosio nel periodo novembre 1977 — ottobre 1978, senza comunque sfruttare appieno la sua capacità produttiva, avrebbe subito, pagando il contributo alla produzione, un danno di gran lunga inferiore alle perdite di cui ora chiede il risarcimento.

Alle pretese della [OSCURATO:PERSONA] è stato opposto che essa avrebbe dovuto ritenere particolarmente aleatorio costruire un'altra fabbrica per la produzione dell'isoglucosio invece di portare a termine la costruzione degli impianti per la fabbricazione dell'amido già esistenti e di ampliarli, come hanno fatto altre imprese.

È stato inoltre sostenuto che le difficoltà in cui versa la [OSCURATO:PERSONA] — che hanno indotto anche questa impresa ad adottare decisioni troppo affrettate — hanno sostanzialmente cause diverse dal contributo sulla produzione, come la scarsità di capitale proprio e la scarsa redditività della produzione di amido.

Non poca rilevanza, ai fini della configurazione del concorso di colpa, rivestirebbero anche il testo dei contratti di acquisto di brevetti e la vendita degli impianti di Tilbury ceduti ad un prezzo di molto inferiore ai costi di fabbricazione.

Di conseguenza non deve escludersi che siffatte considerazioni — ammettendo che sussista la responsabilità della Comunità — possano condurre ad una notevole riduzione delle somme pretese quale risarcimento, le quali verrebbero così a perdere eventualmente in larga misura — come dimostra già l'esempio dell'Amylum — la loro forza probante.

Tuttavia non è necessario chiarire definitivamente questo punto, anche perché ciò non sarebbe nemmeno completamente possibile allo stato attuale degli atti, cioè senza ulteriori indagini o, eventualmente, perizie.

Infatti si può avere l'impressione che almeno la sentenza HNL, se si considerano gli effetti dell'atto illegittimo come criterio decisivo, vada intesa diversamente.

In base a tale sentenza, non si possono prendere in considerazione tutte le possibili ripercussioni, anche lontane, della normativa impugnata; per risolvere la questione se sussista violazione grave di una norma giuridica occorre tener conto solo degli effetti diretti sui costi di produzione e sulla redditività. b) Nel considerare il caso presente alla stregua di tale criterio, occorre innanzitutto tener conto del fatto che il contributo alla produzione contestato corrispondeva al 15 % del valore dell'isoglucosio.

Infatti, esso era pari al 15 % del prezzo d'intervento per lo zucchero attorno al quale, come sappiamo, oscillava — a causa delle eccedenze — il prezzo di mercato dello stesso prodotto, su cui a sua volta si orientava — in ragione della parziale sostituibilità — anche il prezzo dell'isoglucosio.

Orbene, si deve ammettere che tale situazione, di per se stessa, difficilmente autorizza a parlare solo di effetti del tutto secondari del contributo alla produzione.

Né — se interpreto correttamente la sentenza HNL — si deve tener conto unicamente di tali effetti, ma occorre soprattutto considerarli in relazione ai rischi economici manifestamente inerenti all'attività di cui trattasi.

Secondo gli argomenti — a mio parere convincenti — svolti dalle istituzioni convenute, occorre in proposito tener presente sia le oscillazioni dei prezzi sul mercato di cui trattasi sia i rischi specifici di tale mercato risultanti dalla sua disciplina ad opera dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero. aa) Per quanto concerne il primo punto, non si possono considerare decisivi i dati inizialmente citati dalla Commissione e dal Consiglio circa l'andamento del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale nel periodo 1974-1977, il quale è passato da circa 103 unità di conto a circa 12 unità di conto il quintale; infatti, l'isoglucosio, che secondo la giurisprudenza va equiparato allo zucchero comunitario, non viene prodotto per il mercato mondiale.

Del pari, non si può certo tener conto unicamente dell'andamento del prezzo del granturco , materia prima da cui si ottiene l'isoglucosio, sul mercato mondiale o delle modeste variazioni del prezzo comunitario dello stesso prodotto, proprio perché il prezzo dell'isoglucosio è determinato non solo da questi fattori ma anche dalla disciplina del prezzo dello zucchero.

Se per contro si prende in considerazione l'andamento dei prezzi dello zucchero nella Comunità — cioè sul mercato alle cui alee sono esposte le ricorrenti — nel periodo che qui ci interessa, si ha un quadro chiarissimo della situazione, per quanto concerne, in primo luogo, gli anni di penuria 1974 e 1975 — nei quali, in conseguenza dei prezzi elevati praticati sul mercato mondiale, i prezzi erano superiori al prezzo d'intervento, approssimandosi al prezzo d'entrata o, in taluni paesi membri, addirittura superandolo — e, in secondo luogo i periodi di sovrabbondanza, come il 1978, in cui il prezzo di mercato si orientava sul prezzo d'intervento.

Sulla scorta di tali dati, si può concludere che i prezzi hanno oscillato in misura corrispondente al contributo alla produzione contestato, o perfino — se si pongono a raffronto il prezzo d'intervento del 1974 e il prezzo d'entrata del 1978 — pari a circa 14 unità di conto il quintale.

In base a tale parametro, il contributo alla produzione non risulta certo esorbitante, ma resta approssimativamente compreso nell'ambito delle normali alee del mercato dello zucchero. bb) Lo stesso si può senz'altro dire a proposito del secondo argomento svolto dai convenuti, relativo al concepibile orientamento sul contributo alla produzione vigente per lo zucchero B. Nel periodo considerato tale contributo, limitato al 30 % del prezzo d'intervento per lo zucchero, ammontava a 9,85 unità di conto il quintale.

Ora, le perdite derivanti dal finanziamento dell'esportazione delle eccedenze di zucchero avrebbero giustificato un contributo pari a 19,5 unità di conto il quintale.

Non sembra sbagliato parlare, a proposito di tale importo, di un vero e proprio rischio, perché nei periodi in cui la produzione di zucchero era eccedentaria non era più necessario limitare l'aliquota del contributo.

Se un siffatto contributo fosse stato imposto sullo zucchero B, sarebbe risultata — calcolando l'onere in relazione alla produzione complessiva di zucchero A e B — un'imposizione, a carico dei produttori di zucchero, pari a 3,54 unità di conto il quintale nella stagione 1977/78.

Orbene, se vogliamo limitarci al semplice raffronto degli oneri, questo è il tributo che avrebbe potuto legittimamente applicarsi anche all'isoglucosio e quindi per tale prodotto sussisteva, sotto questo profilo, un rischio grosso modo corrispondente all'importo del contributo criticato.

Anche in tale ipotesi, pertanto, vi sarebbe stata un'adeguata relazione tra l'onere istituito ed un rischio inerente a tale settore economico.

È difficile ritenere fondata l'obiezione delle ricorrenti secondo cui i calcoli del Consiglio sopra riportati contengono un errore, consistente nel non aver valutato nel 60 % la possibile ripercussione dell'onere sui bieticoltori.

Questa percentuale si riferisce infatti ad un tributo di- 9,85 unità di conto il quintale ed è stata calcolata tenendo conto dei prezzi minimi delle barbabietole A e B a suo tempo effettivamente vigenti.

Essa non costituiva pertanto una grandezza invariabile; tenuto conto del fatto che la politica agricola persegue, fra l'altro, lo scopo di garantire un'adeguato reddito agli agricoltori, non è assolutamente certo che l'eventuale aumento del contributo alla produzione avrebbe comportato anche la riduzione del prezzo minimo delle barbabietole, così come non è detto — e ciò è sufficiente per quanto concerne la valutazione del rischio — che l'aumento del contributo nella misura ipotizzata dal Consiglio avrebbe portato al completo abbandono della produzione dello zucchero B, di guisa che i produttori di zucchero non avrebbero versato alcun tributo. cc) A mio avviso, la valutazione degli effetti del provvedimento controverso alla luce del contesto economico — valutazione che la sentenza HNL sembra raccomandare — non autorizza a ritenere che alle istituzioni comunitarie possa addebitarsi una grave violazione di norme giuridiche.

4. Occorre ancora stabilire se le istituzioni comunitarie, nell'elaborare e nell'emanare il regolamento n. 1111/77, abbiano palesemente e notevolmente ecceduto i limiti del loro amplissimo potere discrezionale in materia di politica agricola. a) A questo proposito, le ricorrenti si richiamano in parte alla dichiarazione della Corte, nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali 103 e 145/77, che il contributo alla produzione dell'isoglucosio costituisce un «onere manifestamente ineguale».

Secondo me, questo non costituisce però un argomento sufficiente.

I convenuti sottolineano giustamente che nella sentenza 5 luglio 1977 (causa 114/76, Bela-[OSCURATO:PERSONA] KG c/ Grows-Farm GmbH & Co.

KG ; Racc. 1977, pag. 1211 ) la disciplina istituita col regolamento n. 563/76 è stata giudicata manifestamente sproporzionata, e che nella successiva sentenza HNL tale vizio non è stato considerato sufficiente ai fini del diritto al risarcimento, ma la Corte ha ritenuto che dovessero altresì ricorrere ulteriori circostanze aggravanti, mancando le quali nella fattispecie il ricorso è stato respinto. b) Ritengo opportuno ricordare anche nel presente contesto che nella più volte citata sentenza HNL è stato sottolineato che la responsabilità per illecito normativo può sussistere solo in via eccezionale e in circostanze particolari.

Ciò significa che l'esistenza di elementi aggravanti dev'essere valutata in base a criteri rigorosissimi; è necessario considerare tutte le circostanze e non un solo aspetto — come, nel caso presente, la discriminazione — e da tale esame deve risultare, perché vi sia responsabilità, l'esistenza di un cattivo uso del potere discrezionale che rasenti l'arbitrio, cioè l'esistenza di una decisione che non sia fondata su opportune considerazioni o rispetto alla quale siffatte considerazioni siano rimaste senza effetto. aa) Nell'ambito di tale indispensabile analisi occorrerebbe fondarsi sul raf fronto degli oneri gravanti sullo zucchero e, rispettivamente, sull'isoglucosio, raffronto già effettuato nelle cause 103 e 145/77 e che mi ha a suo tempo persino indotto ad escludere che i produttori di isoglucosio fossero discriminati rispetto ai produttori di zucchero.

In effetti, ritengo tuttora esatto — né a ciò si oppone la sentenza emessa nelle suddette cause — confrontare la situazione dei produttori di isoglucosio con quella degli zuccherifici moderni favorevolmente ubicati, i quali, grazie a vantaggiose condizioni di produzione, non solo esauriscono la loro quota B, ma producono inoltre in misura notevole zucchero C. Almeno tale circostanza non poteva a suo tempo, cioè al momento dell'adozione del regolamento n. 1111/77, essere considerata non pertinente, e pertanto nel presente contesto non può avere importanza decisiva il paragone con la nuova disciplina adottata nel 1979, dopo la pronunzia della sentenza pregiudiziale, dal quale, com'è noto, le ricorrenti traggono la conclusione che in precedenza esse sono state gravemente discriminate.

Se, nel procedere al raffronto a mio avviso doveroso, si considera che una parte del contributo alla produzione dello zucchero B viene ripercosso sui bieticoltori mediante un prezzo minimo ridotto per le barbabietole da zucchero — una siffatta correzione, di cui la Corte ha rilevato la mancanza nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali, ha potuto essere operata senza grandi difficoltà e figura nelle memorie dei convenuti nel presente procedimento — risulta in effetti che detti produttori di zucchero erano assoggettati all'incirca allo stesso onere gravante sui fabbricanti di isoglucosio, cioè da 1,5 a 5,4 unità di conto il quintale, ciò che rappresenta una media ponderata di 5 unità di conto il quintale.

Non credo nemmeno che — come sostengono alcune ricorrenti — sia necessario procedere ad un'ulteriore rettifica di questo calcolo perché nella stagione 1977/78 è stato assertivamente pagato per le barbabietole C un prezzo notevolmente inferiore.

Infatti, in primo luogo il Consiglio, nell'emanare il regolamento criticato, ha potuto senz'altro basarsi sui valori, allora noti, relativi alla stagione precedente, e in secondo luogo va tenuto conto dell'asserzione della Commissione — che finora non è stata contraddetta — secondo cui non vi è stato un livello di prezzi uniforme e per le barbabietole B è stato in parte pagato un prezzo minimo superiore a quello stabilito.

Il puro e semplice raffronto degli oneri non è quindi sufficiente a giustificare la censura relativa alla discriminazione dei produttori di isoglucosio. bb) In realtà, la Corte ha constatato tale discriminazione, nella sentenza nelle cause 103 e 145/77, richiamandosi anche ad altre circostanze: innanzitutto al fatto che l'isoglucosio, diversamente dallo zucchero, non fruiva di alcuna garanzia di vendita; in secondo luogo, alla mancata fissazione di una restituzione all' esportazione; infine, al fatto che i fabbricanti di isoglucosio, a differenza dei produttori di zucchero, non avevano la possibilità di influire sull'importo del contributo limitando la produzione.

Tuttavia, si deve ammettere che questi fattori non hanno tutti lo stesso peso.

Innanzitutto non si può trascurare il fatto che, a norma dell'art. 4 del regolamento n. 1111/77, poteva essere fissata una restituzione all'esportazione dell'isoglucosio — ciò che però, siccome l'isoglucosio non viene manifestamente esportato tal quale, non ha alcuna importanza pratica — e che tale disposizione è stata integrata dal regolamento 4 aprile 1978, n. 706 ( GU n.

L 94 dell'8 aprile 1978, pag. 5 ) nel senso che può essere stabilita una restituzione anche per l'esportazione d'isoglucosio sotto forma di prodotti trasformati.

Per quanto concerne poi la limitazione della produzione — a parte il fatto che essa, come mostrano già i calcoli relativi ai danni prodotti nella presente causa; comporta anche degli svantaggi in ragione della mancata utilizzazione delle capacità esistenti — va constatato che tale aspetto ha potuto ben essere trascurato, senza che ciò configurasse cattivo uso del potere discrezionale, perché sonò stati assunti come adeguato termine di paragone gli zuccherifici moderni.

Per questi, cioè per le imprese che producono anche zucchero C in misura rilevante, la possibilità di limitare la produzione aveva in effetti solo importanza puramente teorica; in relazione a tali imprese è stato possibile valutare approssimativamente, anche in base alla produzione di zucchero C, che deve essere venduto sul mercato mondiale, gli effetti che la limitazione della produzione — stabilita nell'ambito dell'organizzazione del mercato dello zucchero, ma non contemplata per l'isoglucosio — produce, mediante il sistema delle quote, sul mercato comune.

In sostanza, resta pertanto, come elemento discriminante di rilievo, solo il fatto che l'isoglucosio non fruiva della garanzia di smercio.

Tuttavia, considerato che l'isoglucosio è manifestamente riuscito, senza eccessive difficoltà, a trovare un mercato, è dubbio che questa circostanza sia tale da giustificare la censura di grave discriminazione. cc) Inoltre — come ho già sottolineato — detto elemento non può, secondo la corretta interpretazione della sentenza HNL, essere considerato isolatamente.

Esso dev'essere valutato nell'ambito di tutti i fattori a suo tempo degni di considerazione, e solo una volta che sarà stata risolta, in particolare, la questione se non sussistessero validi motivi per differire l'assoluta parità di trattamento tra zucchero e isoglucosio e se non vi fosse necessità, in base a considerazioni di politica agricola, di riservare temporaneamente all'isoglucosio un trattamento svantaggioso, si potrà stabilire se le istituzioni comunitarie abbiano commesso gravi errori nell'esercitare il loro potere discrezionale.

A questo proposito rinvio alle osservazioni del Consiglio circa il fatto che in pratica l'isoglucosio è presente sul mercato solo dal 1976 e che tale prodotto, sul quale erano disponibili dati poco sicuri, era allora nella fase di preparazione della produzione, di cui era prevedibile il rapido sviluppo.

Né possono ignorarsi le notevoli difficoltà che comportava il raffronto delle strutture di questa nuova industria con quelle della tradizionale industria dello zucchero.

Tutt'altro che facile era poi la completa equiparazione allo zucchero per quanto concerne l'istituzione e la determinazione delle quote di produzione, senza le quali non era concepibile una garanzia di smercio su un mercato sovraccarico di eccedenze di zucchero.

Ciò poteva effettivamente giustificare il rinvio della disciplina di tale settore, tanto più che l'organizzazione del mercato dello zucchero doveva comunque venir modificata prima del 1980.

D'altra parte, non ci si può nemmeno richiamare al fatto che dopo la pronunzia della citata sentenza nei procedimenti pregiudiziali 103 e 145/77 è stata istituita anche per l'isoglucosio, in un tempo relativamente breve, un sistema di quote vigente dalla stagione 1979/80 in poi (cfr. il regolamento 25 giugno 1979, n. 1293, GU n.

L 162 del 30 giugno 1979, pag. 10 , e il regolamento di attuazione 27 luglio 1979, n. 1630, GU n.

L 190 del 28 luglio 1979, pag. 38 ).

Invero deve considerarsi che, al momento dell'elaborazione di tale disciplina, la produzione dell'isoglucosio si trovava già in una fase di sviluppo più avanzata cosicché si è potuto tener conto della produzione effettiva e non solamente delle capacità produttive, difficili da determinare.

Né si può dimenticare che anche attualmente — come dimostrano già i presenti ricorsi — la disciplina delle quote crea notevoli problemi.

È inoltre importante ricordare che a suo tempo il Consiglio ha adottato un provvedimento di politica agricola che, di fronte all'aumento delle eccedenze di zucchero, poteva giudicare improrogabile; nell'adottare tale decisione esso ha dovuto, come spesso accade in questo settore, scegliere fra obiettivi tra loro contrastanti.

A mio parere, non è del tutto errata né fuori luogo la decisione presa allora dal Consiglio, tenuto conto delle menzionate difficoltà, di accettare che l'isoglucosio venisse in certa misura, difficile da determinare, discriminato in base a considerazioni di politica agricola, e di applicare, in una determinata misura, il principio della preferenza comunitaria.

A questo proposito, esso ha tenuto conto del fatto che l'isoglucosio viene in pratica ottenuto solo dal granturco e che il granturco può essere conservato ed offre molteplici possibilità di trasformazione nelle grandi industrie aventi una produzione fortemente diversificata, come pure del fatto che per fabbricazione dell'isoglucosio viene impiegato prevalentemente granturco importato da paesi terzi, poiché la produzione comunitaria è di gran lunga insufficiente e per di più il granturco coltivato nella Comunità è manifestamente poco adatto a tale impiego.

D'altro canto, andava considerato che esiste una sovrapproduzione di barbabietole da zucchero, le quali non possono essere sostituite da un giorno all'altro con altre colture e che — prodotti facilmente deperibili — sono idonee soltanto alla fabbricazione dello zucchero.

Se si considerano tutte queste cose assieme — com'è indispensabile per adottare un siffatto provvedimento discrezionale — e se si valutano attentamente tutti gli aspetti della questione, difficilmente si può concludere, anche se non si può negare l'esistenza di una certa discriminazione, comunque non flagrante, a danno dell'isoglucosio, che le istituzioni comunitarie, nell'adottare la normativa dichiarata invalida, si siano rese colpevoli di un cattivo uso del loro potere discrezionale tale da sfiorare l'arbitrio.

L'analisi che precede non consente dunque di constatare l'esistenza di una grave violazione di una norma giuridica di rango superiore.

Manca pertanto un presupposto essenziale del diritto al risarcimento per illecito normativo.

5. Né — lo dico subito — le ricorrenti possono pervenire ad una diversa conclusione deducendo la violazione di norme giuridiche diverse da quelle di cui trattasi nella sentenza emessa nelle cause 103 e 145/77.

Invero, il patrono della [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che alle istituzioni convenute vanno addebitate, oltre all'infrazione del divieto di discriminazione, la violazione del principio di proporzionalità nonché — siccome la normativa criticata non conteneva disposizioni transitorie — la violazione del principio del legittimo affidamento.

Non occorre che mi soffermi su questo punto.

Rimando, in proposito, alla mia approfondita analisi contenuta nelle conclusioni presentate nell'ambito dei menzionati procedimenti pregiudiziali e che mi ha portato ad escludere la fondatezza di tali addebiti.

Permango tuttora della stessa opinione (la Corte, nell'esaminare la validità del regolamento n. 1111/77, ha ritenuto superfluo trattare detto argomento); in particolare, non posso condividere il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i principi sanciti nella sentenza in causa 74/74 (Racc. 1975, pag. 533) a proposito di una diversa fattispecie possono applicarsi pari pari al caso presente; è errato pensare che l'accertamento di una discriminazione patente implichi che siano stati violati anche il principio dell'affidamento e quello della proporzionalità.

Se la mia opinione è esatta, non è più necessario — proprio perché non sussiste alcun comportamento illecito — prendere in esame la questione, del pari controversa, se i principi richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiscano norme giuridiche di rango superiore intese a tutelare i singoli, né tanto meno il problema del se a questo proposito vi sia una grave violazione.

6. Del pari, non è necessario che mi occupi della questione della colpa né del problema, che può sorgere in questo contesto, se in caso di illecito normativo la responsabilità sussista solo qualora l'illecito sia grave.

Su questo punto mi limiterò ad osservare che, a mio avviso, è in via di principio difficilmente concepibile la possibilità di escludere la colpa nel caso in cui sussista il presupposto fondamentale della responsabilità per illecito normativo, cioè la violazione grave nel senso sopra descritto.

Inoltre, qualora la colpa dovesse avere rilevanza, basterebbe osservare, a proposito dell'argomento delle ricorrenti — da porre in relazione a tale punto — secondo cui le autorità comunitarie hanno trascurato di esaminare a fondo e scrupolosamente la situazione dei produttori d'isoglucosio e in particolare i loro costi di produzione e la loro capacità di sopportare oneri fiscali, che un'indagine siffatta non doveva apparire indispensabile.

In realtà, considerazioni del genere non hanno svolto — e giustamente — un ruolo determinante nell'esame della situazione effettuato dalle autorità comunitarie, le quali si sono occupate principalmente — poiché si trattava soprattutto della parità di trattamento rispetto ai produttori di zucchero — della questione se l'onere fiscale che si intendeva imporre all'isoglucosio corrispondesse grosso modo a quello gravante sullo zucchero.

7. Non resta ora che trattare brevemente la questione delle spese del giudizio.

A norma dell'art. 69, § 2, 1 o comma del regolamento di procedura, esse vanno poste a carico della parte soccombente.

In base al § 3 dello stesso articolo, la Corte può tuttavia, per motivi eccezionali, compensare le spese interamente o in parte.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nel caso presente fa Corte dovrebbe provvedere in tal senso.

Essa si richiama in proposito alla sentenza 21 febbraio 1974 (causa 153/73, Holtz & Willemsen GmbH c/ Consiglio e Commissione ; Racc. 1974, pag. 675 ) in cui la Corte, nonostante avesse respinto il ricorso, pose a carico della ricorrente solo le spese da essa incontrate, considerando che essa aveva buoni motivi per sottoporre la situazione controversa all'esame del giudice. [OSCURATO:PERSONA] si richiama inoltre alla sentenza in causa 74/74 (Racc. 1976, a pag. 806) nella quale la Corte, pur avendo respinto la domanda di risarcimento dei danni, provvide in senso analogo per quanto riguarda le spese poiché aveva giudicato il comportamento della Commissione atto a far sorgere la responsabilità della Comunità.

In effetti ritengo si possa procedere nello stesso modo nel caso presente, tenuto conto, in primo luogo, della situazione molto complessa esistente nella fattispecie, in relazione alla quale l'indagine della Corte non è superflua, e considerato, in secondo luogo, che, nell'ambito dei più volte menzionati procedimenti pregiudiziali, la Corte ha constatato l'invalidità del regolamento n. 1111/77.

8. Ricapitolando, vi suggerisco di respingere i ricorsi per risarcimento e di porre a carico di ciascuna delle parti le spese da essa incontrate. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61977C0116(01) CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 23 OTTOBRE 1979 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , signori Giudici , Le tre cause di cui dobbiamo occuparci oggi vennero riunite con ordinanza 2 dicembre 1977 ai fini del procedimento e della sentenza. Su domanda della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale non desiderava che taluni dati relativi alle perdite da essa subite venissero conosciuti dalle altre due ricorrenti, la Corte, con ordinanza 7 marzo 1979 ha disposto la separazione della causa 143/77 dalle altre due cause. Ciononostante, ritengo di potermi occupare, nelle presenti conclusioni, di tutte e tre le cause assieme. Infatti, nell'attuale fase del procedimento si tratta, in sostanza, solo di accertare se sussista una violazione — da valutare accuratamente — di norme giuridiche da parte delle istituzioni convenute, quale presupposto fondamentale di un'azione di responsabilità. Comunque, dopo che la Corte ha delimitato l'argomento da discutere in udienza — dandone debita comunicazione alle parti — non vi è più alcun motivo di trattare il problema del danno assertivamente causato e dei relativi particolari in modo tale da recare pregiudizio agli interessi commerciali della [OSCURATO:PERSONA] o delle sue affiliate. Nelle tre cause presenti ho già presentato conclusioni il 20 giugno 1978. Inoltre i problemi giuridici ed economici da esse sollevati sono già stati esaminati nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali 103 e 145/77 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] , sentenza 25 ottobre 1978, Racc. 1978, pag. 2037 ) in cui ho del pari presentato conclusioni il 20 giugno 1978 (ibidem, pag. 2008). Posso quindi fare a meno di esporre osservazioni preliminari circa l'organizzazione comune del mercato dello zucchero e l'istituzione, con questa connessa, del contributo alla produzione di isoglucosio (edulcorante liquido concorrente dello zucchero) e mi permetto di rinviare, per ragioni di praticità, alle menzionate conclusioni. Nelle prime conclusioni relative alle tre presenti azioni di responsabilità ho dichiarato di ritenere che i ricorsi vadano respinti poiché non sussiste l'illegittimità della disciplina fiscale relativa all'isoglucosio, asserita causa del danno. A questo proposito, mi sono richiamato alla mia esauriente analisi della questione — nella quale ho preso in considerazione anche argomenti dedotti nell'ambito delle azioni di responsabilità — figurante nelle conclusioni presentate nelle cause 103 e 145/77. Voi non avete condiviso il giudizio da me espresso sul contributo imposto sulla produzione d'isoglucosio dal regolamento n. 1111/77 (GU n. L 134 del 28 maggio 1977, pag. 4 ). Nella sentenza 25 ottobre 1978 avete dichiarato che, per quanto concerne il contributo alla produzione, i produttori d'isoglucosio e i produttori di zucchero sono trattati in modo diverso giacché innanzitutto detto contributo, mentre viene riscosso solo sul cosiddetto zucchero B, colpisce l'intera produzione d'isoglucosio, e inoltre solo lo zucchero gode della garanzia di smercio al prezzo d'intervento e fruisce delle restituzioni all'esportazione. Pur assumendo come termine di paragone gli zuccherifici moderni, che producono quantità rilevanti di zucchero C e pertanto sopportano oneri alla produzione varianti da 3,81 a 13,52 unità di conto per ogni quintale di zucchero prodotto, va comunque considerato che circa il 60 % dell'onere medio corrispondente al contributo sulla produzione grava sui bieticoltori e che i produttori di zucchero sono inoltre in grado di ridurre l'importo dell'onere limitando la propria produzione. Ai produttori d'isoglucosio è stato pertanto imposto un «onere manifestamente ineguale», in contrasto con il divieto di discriminazione posto dall'art. 40, n. 3, del Trattato CEE; di conseguenza, il regolamento n. 1111/77 è invalido in quanto i suoi artt. 8 e 9 impongono un contributo alla produzione dell'isoglucosio pari a 5 unità di conto il quintale di materia secca per il periodo corrispondente alla stagione saccarifera 1977/78. Dopo l'emanazione di tale sentenza appariva evidente che i ricorsi di responsabilità non potevano essere respinti con la motivazione da me suggerita. Pertanto, nell'ambito del presente procedimento le parti venivano invitate, con lettera 21 novembre 1978, a descrivere con maggiore esattezza le perdite assertivamente subite, ad esprimere il loro punto di vista sull'eventuale esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento delle istituzioni comunitarie e dette perdite, e infine a formulare osservazioni, tenuto conto della sentenza emessa il 25 maggio 1978 nelle cause riunite 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77 (Bayerische HNL Vermebrungsbetriebe GmbH & Co. KG e altri c/ Consiglio e Commissione ; Racc. 1978, pag. 1209) , sul problema se il danno lamentato sia, per sua natura, risarcibile dalla Comunità a norma dell'art. 215 del Trattato CEE. Nelle memorie supplementari presentate aderendo a tale invito, le ricorrenti sostengono che nella fattispecie sussistono i presupposti di un'azione di responsabilità a norma dell'art. 215 del Trattato CEE e deducono, a sostegno delle loro domande, quanto segue: — L' 'Amylum , che non ha versato il contributo alla produzione, sostiene di aver fornito, in luogo di questo, garanzie bancarie che hanno comportato spese. Inoltre, essa, in ragione del contributo suddetto, ha limitato la produzione d'isoglucosio, fabbricando, invece di questo, altri prodotti derivati dall'amido. Per questo motivo i suoi profitti sono diminuiti ed essa ha subito ulteriori perdite per aver dovuto limitare la produzione di amido, sostanza dalla quale viene ottenuto l'isoglucosio. Infine, la ricorrente ha dovuto sostenere delle spese per difendere i suoi interessi dinanzi alle autorità belghe. Complessivamente, tenuto conto degli interessi, il danno assertivamente subito dall' Amylum ascenderebbe a 106612456 franchi belgi. In subordine, essa ha chiesto il versamento, sempre a titolo di risarcimento danni, di una somma inferiore, ma tornerò più avanti su questo punto. — [OSCURATO:PERSONA] — che nemmeno essa ha pagato il contributo alla produzione — assume di essere stata costretta, tenuto conto di tale onere tributario, a riprendere la produzione d'isoglucosio in misura inferiore a quella inizialmente prevista. Di conseguenza, essa ha dovuto ridurre anche la produzione di amido e destinare quest'ultimo in parte alla fabbricazione di altri prodotti. La ricorrente sostiene di aver subito ulteriori perdite in quanto: i costi unitari di produzione dell'isoglucosio sono aumentati; gli impianti per la fabbricazione di amido sono stati impiegati solo parzialmente; è stato necessario effettuare investimenti per la modifica degli impianti per la trasformazione dell'amido, al fine di fabbricare prodotti alternativi; la produzione di questi ultimi ha apportato minori utili; l'amido che è stato distolto dalla fabbricazione dell'isoglucosio e non è stato venduto immediatamente ha dovuto essere immagazzinato. Prescindendo dall'asserita perdita di clientela e di favorevoli possibilità di acquisto, non traducibile con precisione in cifre, la ricorrente calcola il danno, compresi gli interessi fino al 30 novembre 1978, in complessive 1020150 sterline. — [OSCURATO:PERSONA] , infine, la quale, in relazione alla fabbricazione d'isoglucosio in un impianto sperimentale, ha pagato il contributo alla produzione, ma non ne ha ancora ottenuto il rimborso, asserisce di aver dovuto cessare definitivamente la produzione dell'isoglucosio a causa di detto contributo. Di conseguenza, devono considerarsi perdute le somme investite nelle fabbriche sperimentali, che hanno per di più lavorato in perdita ed hanno causato ulteriori perdite in ragione del licenziamento di personale e dell'inattività della fabbrica di amido di granturco. Anche i costi della ricerca e le spese d'amministrazione relative all'isoglucosio (pubblicità, assistenza giuridica, conseguenze finanziarie di contratti stipulati con terzi e aventi ad oggetto l'acquisto di brevetti e la fornitura di enzimi) vanno considerate come perdite, al pari della vendita, a prezzo svantaggioso, di una fabbrica d'isoglucosio che si trovava già in una fase avanzata di costruzione e del lucro cessante relativo all'impossibilità di sfruttare in futuro tale fabbrica. Il valore complessivo delle perdite viene calcolato, al 18 gennaio 1979, in 147520000 fiorini. Dal canto loro, le istituzioni convenute escludono, in primo luogo, che l'istituzione del contributo sulla produzione dell'isoglucosio costituisca «violazione grave di una norma giuridica superiore intesa a tutelare i singoli». Inoltre, esse mettono in dubbio l'esistenza di un nesso causale tra il contributo e le perdite lamentate dalle ricorrenti e sostengono che in nessun caso queste andrebbero compensate per intero, ma il risarcimento — qualora venisse accertata la responsabilità della Comunità — dovrebbe essere limitato a taluni danni. 1. Per pronunziarsi su tale controversia è necessario innanzitutto soffermarsi brevemente sui seguenti punti che non sollevano problemi particolari. a) Oggetto del procedimento è unicamente la questione se l'emanazione del regolamento n. 1111/77, col quale è stato istituito il contributo alla produzione dell'isoglucosio, configuri una violazione talmente grave di una norma giuridica superiore, da far sorgere l'obbligo della Comunità di risarcire i danni. Per contro, non occorre valutare il comportamento della Commissione al tempo dell' elaborazione del suddetto regolamento, e cioè accertare se già in base a tale comportamento gli interessati potessero ritenere di dover adottare determinate decisioni di carattere economico-commerciale e se le conseguenze derivantine si trovino in un rapporto di causalità con il comportamento eventualmente illegittimo della Commissione. Faccio questa osservazione in considerazione di talune dichiarazioni che figurano in una memoria supplementare depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la pronunzia della sentenza nei procedimenti pregiudiziali 103 e 145/77 e che si riferiscono manifestamente ad eventi precedenti l'emanazione del regolamento n. 1111/77. A questo proposito, non è necessario esaminare la questione dell'ammissibilità di una siffatta modifica o integrazione dei mezzi dedotti a sostegno della domanda, ammissibilità che i convenuti escludono, sottolineando come nell'atto introduttivo si parli solo di responsabilità per l'emanazione del regolamento n. 1111/77. Piuttosto, è decisivo il fatto che in udienza la [OSCURATO:PERSONA] abbia precisato, per bocca del suo patrono, che tale modifica o integrazione non era affatto nelle sue intenzioni. In realtà essa avrebbe fatto riferimento al periodo precedente l'emanazione del regolamento al solo scopo di dimostrare che già allora i dirigenti dell'impresa pensavano all'adozione di necessari provvedimenti. Tuttavia, le decisioni definitive sarebbero state adottate solo dopo l'emanazione del regolamento n. 1111/77 e quindi anche per la [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di risarcimento scaturirebbe unicamente dall'istituzione del contributo alla produzione e non già dal comportamento tenuto dalle autorità comunitarie nel corso dell'elaborazione del provvedimento. b) Nessuna disputa sussiste — né, a mio avviso, potrebbe sussistere — sul fatto che l'istituzione del contributo alla produzione dell'isoglucosio costituisce un provvedimento di politica economica , emanato in forza di un potere discrezionale relativamente ampio. Si trattava — per una descrizione più particolareggiata della situazione rimando alle mie conclusioni nei citati procedimenti pregiudiziali — di adottare provvedimenti intesi a stabilizzare, nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune e avendo di mira gli scopi di cui all'art. 39 del Trattato CEE, il mercato dello zucchero caratterizzato da notevoli eccedenze. Siccome tali eccedenze erano state accresciute dall'isoglucosio, la cui produzione non era soggetta a limitazione, i fabbricanti di questo nuovo edulcorante avrebbero dovuto contribuire mediante il versamento di un tributo — che avrebbe dovuto costituire una compensazione del vantaggio loro derivante dall'organizzazione di mercato nel settore dello zucchero — al finanziamento dello smaltimento delle eccedenze; al tempo stesso avrebbe dovuto essere leggermente frenato lo sviluppo prevedibilmente impetuoso della produzione dell'isoglucosio, che lasciava presagire un ulteriore incremento delle eccedenze. Secondo la costante giurisprudenza concernente siffatte decisioni di politica economica comprendenti atti normativi, i singoli hanno diritto al risarcimento dei danni derivanti da tali provvedimenti «solo in caso di grave violazione di una norma superiore di diritto che tutela i singoli»: si vedano, ad esempio le sentenze 2 dicembre 1971 (causa 5/71, Aktien-[OSCURATO:PERSONA] c/ Consiglio ; Racc. 1971, pag. 975 ) e 31 marzo 1977 (cause riunite 54-60/76 Compagnie industrielle et agricole du Comté de Loheac e altri c/ Consiglio e Commissione ; Racc. 1977, pag. 645 ). c) Dalla sentenza nelle cause riunite 103 e 145/77, nel quale il regolamento n. 1111/77 è stato dichiarato invalido in quanto in contrasto col divieto di discriminazione, risulta chiaramente che il presupposto specifico, sopra menzionato, del diritto al risarcimento sussiste in caso di violazione di una norma di tutela che vale per i singoli. A tale proposito ci si può richiamare anche alla sentenza nelle cause riunite 83 e 94/76, 4, 15 e 40/77 (HNL), in cui la Corte ha sottolineato che il divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, la cui importanza nel sistema del Trattato è manifesta, ha lo scopo di tutelare gli interessi dei singoli. 2. Per lungo tempo non è stato chiarito che cosa debba intendersi esattamente per « violazione grave di una norma giurìdica superiore » D'accordo col mio predecessore — il quale, nelle conclusioni presentate nell'ambito delle cause riunite 63-69/72 ([OSCURATO:PERSONA] e altri c/ Consiglio e Commissione , sentenza 13 novembre 1973, Racc. 1973, pag. 1229) , aveva ritenuto necessaria un'evidente violazione di una norma giuridica — ero inizialmente del parere che questo presupposto sussistesse solo in caso di comportamento patentemente illecito (conclusioni nelle cause riunite 56-60/74, [OSCURATO:PERSONA] e altri c/ Consiglio e Commissione , sentenza 2 giugno 1976, Racc. 1976, pag. 711 ), quando cioè si fosse in presenza — come ho detto nelle conclusioni presentate nella causa 153/73 (Holtz & Willemsen GmbH c/ Consiglio , sentenza 21 febbraio 1974, Racc. 1974, pag. 675 ) — di un'inequivocabile trasgressione di norme giuridiche o di palese e grave dispregio delle stesse. Questa interpretazione è stata giudicata non del tutto corretta e convincente dalla dottrina: mi riferisco alla dissertazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea relativa alla responsabilità della Comunità per regolamenti illegittimi, in Scritti in onore di Von der Heydte , pagg. 173 e segg. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, per quanto concerne l'adozione di provvedimenti di politica economica, le autorità comunitarie godono di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica apprezzamenti politico-economici, valutazione della situazione, pronostici circa l'andamento di questa e scelte degli obiettivi da privilegiare, e sostiene che ciò che unicamente conta in tali casi è che non vengano travalicati i limiti estremi di detto potere; di conseguenza, nello stabilire se sussista una grave violazione di una norma giuridica, occorre soprattutto considerare se le istituzioni comunitarie interessate abbiano sconfinato da tale ampio potere normativo oppure ne abbiano fatto un uso altrimenti illecito. Egli ritiene di poter ravvisare elementi a sostegno del suo punto di vista nelle prime sentenze in materia, ad esempio, nel fatto che nella sentenza nelle cause riunite 56-60/74 la Corte si è preoccupata innanzitutto di accertare l'esistenza di uno svantaggio illecito, mentre non ha ravvisato un uso erroneo del potere discrezionale in talune incoerenze della normativa in esame, oppure nel fatto che, nella sentenza 14 maggio 1975 (causa 74/74, Comptoir national technique agricole c/ Commissione ; Racc. 1975, pag. 533 ), il punto focale dell'analisi era del pari costituito dal cattivo uso del potere discrezionale. Oramai dovrebbe essere chiaro che la Corte non è rimasta insensibile alle considerazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e, nell'interpretare l'espressione di cui trattasi ha adottato criteri più estensivi, tra i quali, però, figurano anche elementi messi in luce nei miei tentativi d'interpretazione. Sin dalla pronunzia della menzionata sentenza HNL sappiamo che nell'indagine sull'esistenza di gravi violazioni di norme giuridiche di rango superiore occorre tener presente quanto segue. In via di principio, trattandosi di atti normativi nei quali si traducono scelte di politica economica, la responsabilità dei pubblici poteri sussiste solo eccezionalmente ed in circostanze particolari. Da un lato — e ciò vale per i vizi inerenti ad atti assertivamente pregiudizievoli — va sottolineato che nei casi in cui, come nell'attuazione della politica agricola comune, gli autori dei regolamenti dispongano di un ampio potere discrezionale, può sussistere responsabilità solo se i limiti di tale potere siano stati palesemente e gravemente disconosciuti. D'altra parte, occorre tener conto degli effetti dell'atto criticato. A questo proposito vige il principio che il singolo deve sopportare, «entro limiti ragionevoli, senza poter farsi risarcire col denaro pubblico, determinati effetti dannosi per i suoi interessi economici». Oltre a ciò, nella causa HNL era rilevante il fatto che l'incidenza del provvedimento contestato sul prezzo dei foraggi, elemento dei costi di produzione, era debole; a tale proposito era illuminante il raffronto tra l'aumento dei prezzi causato da detto provvedimento e gli aumenti dovuti alle oscillazioni dei prezzi mondiali degli alimenti zootecnici. Infine, la Corte ha messo in rilievo l'esigenza di porre l'incidenza del provvedimento considerato sulla redditività delle imprese ricorrenti in relazione con «l'ampiezza dei rischi economici inerenti alle attività nei settori agricoli di cui trattasi». Il caso presente dev'essere valutato alla stregua di tali criteri, che nel frattempo sono stati applicati, e in parte chiariti, anche nelle sentenze del «gritz di granturco» e del «quellmehl» pronunziate il 4 ottobre 1979 (cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79, P. [OSCURATO:PERSONA] e altri c/ Consiglio ; 241, 242, 245-250/78, DGV [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] GmbH e altri c/ Consiglio e Commissione ; 261 e 262/78, [OSCURATO:PERSONA]Chemie GmbH & Co. KG e Diamalt AG c/ Consiglio e Commissione). Da tali principi si evince inoltre chiaramente — nel dir ciò mi riferisco alla questione, sollevata dall'Amylum nella memoria integrativa, se una grave violazione ai sensi della giurisprudenza della Corte sussista già in caso di trasgressione di un principio giuridico fondamentale — che quel che conta non è solamente l'importanza della norma violata, ma occorre inoltre in ogni caso la presenza di un elemento qualificante. Infatti, nella sentenza HNL la Corte ha, certo, messo in rilievo l'importanza del divieto di discriminazione violato, ma ha inoltre tenuto conto degli effetti del provvedimento contestato ed ha sottolineato che non si può prescindere dall'ulteriore requisito del grave e palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale. 3. Nell'esaminare i connotati della violazione grave di una norma giuridica di rango superiore, mi soffermerò innanzitutto sugli effetti dell'atto contestato , cioè del regolamento n. 1111/77. a) A questo proposito, le ricorrenti fanno presente in primo luogo l'entità dei danni lamentati e la contrappongono a quella, notevolmente inferiore, dei danni di cui trattavasi nel procedimento HNL. Esse ricordano poi come nella sentenza HNL la Corte abbia dichiarato che il provvedimento criticato toccava un'ampia categoria di operatori economici e sottolineano, per contrasto, che nel caso presente è interessata solo la piccola categoria dei produttori d'isoglucosio, agevolmente identificabili. Non credo però che con tali considerazioni si possa pervenire a risultati decisivi. aa) Ciò è senz'altro vero per quanto concerne la seconda. Invero, il fatto che nel caso presente si tratti di un intero settore economico induce a ritenere che non può avere importanza determinante la circostanza che in tale settore, data la sua struttura, gli impianti di produzione siano accentrati nelle mani di poche imprese. Si commetterebbe poi un errore d'interpretazione se si inferisse dalla sentenza HNL che un provvedimento viziato da grave violazione di una norma superiore abbia ripercussioni notevoli in ogni caso in cui interessi una ristretta cerchia di persone. In effetti la Corte ha semplicemente affermato che il provvedimento contestato «toccava categorie molto ampie di operatori economici … di guisa che le sue ripercussioni si sono molto attenuate al livello delle singole imprese». Essa ha quindi stabilito un nesso tra il numero degli interessati e la natura degli effetti. Ciò però non esclude che anche nel caso in cui la cerchia degli interessati sia ristretta si possano avere effetti irrilevanti, o — naturalmente — viceversa. Prescindendo dal numero degli interessati, si deve pertanto prendere sempre in considerazione l'entità delle ripercussioni. bb) Per quanto riguarda, d'altro canto, l'entità dei danni, va osservato che le cifre prodotte dalle ricorrenti non sono interamente attendibili. A questo proposito, infatti, sono state formulate numerose obiezioni tutt'altro che trascurabili e che eventualmente vanno esaminate a fondo. — Ricordo, ad esempio, le osservazioni svolte in udienza, su invito della Corte, circa il problema di cosa possa considerarsi, in caso di illecito normativo, come danno risarcibile. Da tale dibattito è emerso che potrebbe in proposito essere rilevante — anche su questo punto si può rinviare alle sentenze nelle cause del «gritz di granturco» — il fatto che si tratti di un danno diretto, anormale e speciale; inoltre — tenendo conto della sentenza in causa 74/74 (Racc. 1976, pag. 797) — si dovrebbe considerare se, in via di principio, il lucro cessante vada comunque escluso qualora non sussista violazione di un interesse giuridicamente tutelato , e se ciò non debba valere — analogamente a quanto accade in alcuni paesi — anche per le spese relative all'assistenza giuridica. — Ricordo inoltre varie obiezioni concernenti alcuni elementi del calcolo dei danni assertivamente subiti. Così, è stato sostenuto che gli investimenti relativi alla fabbricazione di prodotti alternativi non possano essere considerati danni economici poiché hanno un valore durevole. Per quanto riguarda il calcolo del lucro cessante derivante dal rallentamento della produzione dell'isoglucosio, si sarebbe partiti dall'errato presupposto che tale prodotto non sia gravato da alcun onere tributario; è stata questa critica ad indurre l'Amylum a ridurre, in subordine, l'indennizzo richiesto a. 55726569 franchi belgi. Né — è stato ancora sostenuto — sono stati presi in considerazione tutti gli elementi dei costi, e in particolare la riduzione di questi provocata dall'impiego intensivo degli impianti per la produzione di amido. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in errore quando dichiara che il volume di produzione inizialmente progettato sarebbe stato realizzato immediatamente. Infine, sono stati espressi dubbi quanto all'«aumento delle spese di magazzinaggio» dichiarato dalla stessa ricorrente. — Numerose obiezioni concernono il nesso di causalità. Ad esempio, è stato asserito che la fabbricazione dell'isoglucosio è divenuta non redditizia già dopo la giustificata soppressione della restituzione alla produzione e che comunque — soprattutto nel caso in cui l'isoglucosio venisse assoggettato, in Belgio, allo stesso trattamento fiscale dello zucchero — non potrebbe sopportare alcun ulteriore onere tributario di qualsiasi genere; ne conseguirebbe che il contributo alla produzione non costituisce la vera causa della riconversione produttiva o, quanto meno, che la produzione dell'isoglucosio non sarebbe stata redditizia nemmeno se fosse stata sgravata da ogni imposta e nemmeno prescindendo dalle spese di trasporto. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso già nel 1975, cioè prima dell'istituzione del contributo alla produzione, di ridurre le capacità produttive inizialmente progettate. La completa cessazione della produzione d'isoglucosio da parte della [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbe certamente — come starebbero a dimostrare degli esempi della [OSCURATO:PERSONA] e dell'Amylum — una misura proporzionata all'istituzione del contributo, ragion per cui tutte le conseguenze derivantine — perdita delle somme investite, comprese quelle concernenti gli impianti sperimentali, mancati guadagni futuri — non dovrebbero essere prese in considerazione. — Infine è stato dedotto l'asserito concorso di colpa delle ricorrenti. Così, sarebbe dovuto apparire rischioso alle ricorrenti decidere di investire ingenti somme nella produzione d'isoglucosio in un'epoca in cui il mercato dello zucchero attraversava una congiuntura favorevole e venivano versate restituzioni alla produzione, sebbene esse fossero a conoscenza della rigida disciplina vigente — blocco del mercato — e non potessero fare affidamento sul mantenimento in vigore delle restituzioni. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso affrettatamente di fabbricare prodotti alternativi poiché non avrebbe dato il debito peso alla proposta della Commissione — che in effetti venne poi accolta nel maggio 1978 — di bloccare l'importo del contributo alla produzione dell'isoglucosio a 5 unità di conto. In proposito andrebbe inoltre tenuto presente che ancora due giorni prima della pronunzia della sentenza nei procedimenti pregiudiziali 103 e 145/77 vennero approvate spese per la riconversione degli impianti. Orbene, se la ricorrente avesse continuato, come previsto, a fabbricare isoglucosio nel periodo novembre 1977 — ottobre 1978, senza comunque sfruttare appieno la sua capacità produttiva, avrebbe subito, pagando il contributo alla produzione, un danno di gran lunga inferiore alle perdite di cui ora chiede il risarcimento. Alle pretese della [OSCURATO:PERSONA] è stato opposto che essa avrebbe dovuto ritenere particolarmente aleatorio costruire un'altra fabbrica per la produzione dell'isoglucosio invece di portare a termine la costruzione degli impianti per la fabbricazione dell'amido già esistenti e di ampliarli, come hanno fatto altre imprese. È stato inoltre sostenuto che le difficoltà in cui versa la [OSCURATO:PERSONA] — che hanno indotto anche questa impresa ad adottare decisioni troppo affrettate — hanno sostanzialmente cause diverse dal contributo sulla produzione, come la scarsità di capitale proprio e la scarsa redditività della produzione di amido. Non poca rilevanza, ai fini della configurazione del concorso di colpa, rivestirebbero anche il testo dei contratti di acquisto di brevetti e la vendita degli impianti di Tilbury ceduti ad un prezzo di molto inferiore ai costi di fabbricazione. Di conseguenza non deve escludersi che siffatte considerazioni — ammettendo che sussista la responsabilità della Comunità — possano condurre ad una notevole riduzione delle somme pretese quale risarcimento, le quali verrebbero così a perdere eventualmente in larga misura — come dimostra già l'esempio dell'Amylum — la loro forza probante. Tuttavia non è necessario chiarire definitivamente questo punto, anche perché ciò non sarebbe nemmeno completamente possibile allo stato attuale degli atti, cioè senza ulteriori indagini o, eventualmente, perizie. Infatti si può avere l'impressione che almeno la sentenza HNL, se si considerano gli effetti dell'atto illegittimo come criterio decisivo, vada intesa diversamente. In base a tale sentenza, non si possono prendere in considerazione tutte le possibili ripercussioni, anche lontane, della normativa impugnata; per risolvere la questione se sussista violazione grave di una norma giuridica occorre tener conto solo degli effetti diretti sui costi di produzione e sulla redditività. b) Nel considerare il caso presente alla stregua di tale criterio, occorre innanzitutto tener conto del fatto che il contributo alla produzione contestato corrispondeva al 15 % del valore dell'isoglucosio. Infatti, esso era pari al 15 % del prezzo d'intervento per lo zucchero attorno al quale, come sappiamo, oscillava — a causa delle eccedenze — il prezzo di mercato dello stesso prodotto, su cui a sua volta si orientava — in ragione della parziale sostituibilità — anche il prezzo dell'isoglucosio. Orbene, si deve ammettere che tale situazione, di per se stessa, difficilmente autorizza a parlare solo di effetti del tutto secondari del contributo alla produzione. Né — se interpreto correttamente la sentenza HNL — si deve tener conto unicamente di tali effetti, ma occorre soprattutto considerarli in relazione ai rischi economici manifestamente inerenti all'attività di cui trattasi. Secondo gli argomenti — a mio parere convincenti — svolti dalle istituzioni convenute, occorre in proposito tener presente sia le oscillazioni dei prezzi sul mercato di cui trattasi sia i rischi specifici di tale mercato risultanti dalla sua disciplina ad opera dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero. aa) Per quanto concerne il primo punto, non si possono considerare decisivi i dati inizialmente citati dalla Commissione e dal Consiglio circa l'andamento del prezzo dello zucchero sul mercato mondiale nel periodo 1974-1977, il quale è passato da circa 103 unità di conto a circa 12 unità di conto il quintale; infatti, l'isoglucosio, che secondo la giurisprudenza va equiparato allo zucchero comunitario, non viene prodotto per il mercato mondiale. Del pari, non si può certo tener conto unicamente dell'andamento del prezzo del granturco , materia prima da cui si ottiene l'isoglucosio, sul mercato mondiale o delle modeste variazioni del prezzo comunitario dello stesso prodotto, proprio perché il prezzo dell'isoglucosio è determinato non solo da questi fattori ma anche dalla disciplina del prezzo dello zucchero. Se per contro si prende in considerazione l'andamento dei prezzi dello zucchero nella Comunità — cioè sul mercato alle cui alee sono esposte le ricorrenti — nel periodo che qui ci interessa, si ha un quadro chiarissimo della situazione, per quanto concerne, in primo luogo, gli anni di penuria 1974 e 1975 — nei quali, in conseguenza dei prezzi elevati praticati sul mercato mondiale, i prezzi erano superiori al prezzo d'intervento, approssimandosi al prezzo d'entrata o, in taluni paesi membri, addirittura superandolo — e, in secondo luogo i periodi di sovrabbondanza, come il 1978, in cui il prezzo di mercato si orientava sul prezzo d'intervento. Sulla scorta di tali dati, si può concludere che i prezzi hanno oscillato in misura corrispondente al contributo alla produzione contestato, o perfino — se si pongono a raffronto il prezzo d'intervento del 1974 e il prezzo d'entrata del 1978 — pari a circa 14 unità di conto il quintale. In base a tale parametro, il contributo alla produzione non risulta certo esorbitante, ma resta approssimativamente compreso nell'ambito delle normali alee del mercato dello zucchero. bb) Lo stesso si può senz'altro dire a proposito del secondo argomento svolto dai convenuti, relativo al concepibile orientamento sul contributo alla produzione vigente per lo zucchero B. Nel periodo considerato tale contributo, limitato al 30 % del prezzo d'intervento per lo zucchero, ammontava a 9,85 unità di conto il quintale. Ora, le perdite derivanti dal finanziamento dell'esportazione delle eccedenze di zucchero avrebbero giustificato un contributo pari a 19,5 unità di conto il quintale. Non sembra sbagliato parlare, a proposito di tale importo, di un vero e proprio rischio, perché nei periodi in cui la produzione di zucchero era eccedentaria non era più necessario limitare l'aliquota del contributo. Se un siffatto contributo fosse stato imposto sullo zucchero B, sarebbe risultata — calcolando l'onere in relazione alla produzione complessiva di zucchero A e B — un'imposizione, a carico dei produttori di zucchero, pari a 3,54 unità di conto il quintale nella stagione 1977/78. Orbene, se vogliamo limitarci al semplice raffronto degli oneri, questo è il tributo che avrebbe potuto legittimamente applicarsi anche all'isoglucosio e quindi per tale prodotto sussisteva, sotto questo profilo, un rischio grosso modo corrispondente all'importo del contributo criticato. Anche in tale ipotesi, pertanto, vi sarebbe stata un'adeguata relazione tra l'onere istituito ed un rischio inerente a tale settore economico. È difficile ritenere fondata l'obiezione delle ricorrenti secondo cui i calcoli del Consiglio sopra riportati contengono un errore, consistente nel non aver valutato nel 60 % la possibile ripercussione dell'onere sui bieticoltori. Questa percentuale si riferisce infatti ad un tributo di- 9,85 unità di conto il quintale ed è stata calcolata tenendo conto dei prezzi minimi delle barbabietole A e B a suo tempo effettivamente vigenti. Essa non costituiva pertanto una grandezza invariabile; tenuto conto del fatto che la politica agricola persegue, fra l'altro, lo scopo di garantire un'adeguato reddito agli agricoltori, non è assolutamente certo che l'eventuale aumento del contributo alla produzione avrebbe comportato anche la riduzione del prezzo minimo delle barbabietole, così come non è detto — e ciò è sufficiente per quanto concerne la valutazione del rischio — che l'aumento del contributo nella misura ipotizzata dal Consiglio avrebbe portato al completo abbandono della produzione dello zucchero B, di guisa che i produttori di zucchero non avrebbero versato alcun tributo. cc) A mio avviso, la valutazione degli effetti del provvedimento controverso alla luce del contesto economico — valutazione che la sentenza HNL sembra raccomandare — non autorizza a ritenere che alle istituzioni comunitarie possa addebitarsi una grave violazione di norme giuridiche. 4. Occorre ancora stabilire se le istituzioni comunitarie, nell'elaborare e nell'emanare il regolamento n. 1111/77, abbiano palesemente e notevolmente ecceduto i limiti del loro amplissimo potere discrezionale in materia di politica agricola. a) A questo proposito, le ricorrenti si richiamano in parte alla dichiarazione della Corte, nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali 103 e 145/77, che il contributo alla produzione dell'isoglucosio costituisce un «onere manifestamente ineguale». Secondo me, questo non costituisce però un argomento sufficiente. I convenuti sottolineano giustamente che nella sentenza 5 luglio 1977 (causa 114/76, Bela-[OSCURATO:PERSONA] KG c/ Grows-Farm GmbH & Co. KG ; Racc. 1977, pag. 1211 ) la disciplina istituita col regolamento n. 563/76 è stata giudicata manifestamente sproporzionata, e che nella successiva sentenza HNL tale vizio non è stato considerato sufficiente ai fini del diritto al risarcimento, ma la Corte ha ritenuto che dovessero altresì ricorrere ulteriori circostanze aggravanti, mancando le quali nella fattispecie il ricorso è stato respinto. b) Ritengo opportuno ricordare anche nel presente contesto che nella più volte citata sentenza HNL è stato sottolineato che la responsabilità per illecito normativo può sussistere solo in via eccezionale e in circostanze particolari. Ciò significa che l'esistenza di elementi aggravanti dev'essere valutata in base a criteri rigorosissimi; è necessario considerare tutte le circostanze e non un solo aspetto — come, nel caso presente, la discriminazione — e da tale esame deve risultare, perché vi sia responsabilità, l'esistenza di un cattivo uso del potere discrezionale che rasenti l'arbitrio, cioè l'esistenza di una decisione che non sia fondata su opportune considerazioni o rispetto alla quale siffatte considerazioni siano rimaste senza effetto. aa) Nell'ambito di tale indispensabile analisi occorrerebbe fondarsi sul raf fronto degli oneri gravanti sullo zucchero e, rispettivamente, sull'isoglucosio, raffronto già effettuato nelle cause 103 e 145/77 e che mi ha a suo tempo persino indotto ad escludere che i produttori di isoglucosio fossero discriminati rispetto ai produttori di zucchero. In effetti, ritengo tuttora esatto — né a ciò si oppone la sentenza emessa nelle suddette cause — confrontare la situazione dei produttori di isoglucosio con quella degli zuccherifici moderni favorevolmente ubicati, i quali, grazie a vantaggiose condizioni di produzione, non solo esauriscono la loro quota B, ma producono inoltre in misura notevole zucchero C. Almeno tale circostanza non poteva a suo tempo, cioè al momento dell'adozione del regolamento n. 1111/77, essere considerata non pertinente, e pertanto nel presente contesto non può avere importanza decisiva il paragone con la nuova disciplina adottata nel 1979, dopo la pronunzia della sentenza pregiudiziale, dal quale, com'è noto, le ricorrenti traggono la conclusione che in precedenza esse sono state gravemente discriminate. Se, nel procedere al raffronto a mio avviso doveroso, si considera che una parte del contributo alla produzione dello zucchero B viene ripercosso sui bieticoltori mediante un prezzo minimo ridotto per le barbabietole da zucchero — una siffatta correzione, di cui la Corte ha rilevato la mancanza nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali, ha potuto essere operata senza grandi difficoltà e figura nelle memorie dei convenuti nel presente procedimento — risulta in effetti che detti produttori di zucchero erano assoggettati all'incirca allo stesso onere gravante sui fabbricanti di isoglucosio, cioè da 1,5 a 5,4 unità di conto il quintale, ciò che rappresenta una media ponderata di 5 unità di conto il quintale. Non credo nemmeno che — come sostengono alcune ricorrenti — sia necessario procedere ad un'ulteriore rettifica di questo calcolo perché nella stagione 1977/78 è stato assertivamente pagato per le barbabietole C un prezzo notevolmente inferiore. Infatti, in primo luogo il Consiglio, nell'emanare il regolamento criticato, ha potuto senz'altro basarsi sui valori, allora noti, relativi alla stagione precedente, e in secondo luogo va tenuto conto dell'asserzione della Commissione — che finora non è stata contraddetta — secondo cui non vi è stato un livello di prezzi uniforme e per le barbabietole B è stato in parte pagato un prezzo minimo superiore a quello stabilito. Il puro e semplice raffronto degli oneri non è quindi sufficiente a giustificare la censura relativa alla discriminazione dei produttori di isoglucosio. bb) In realtà, la Corte ha constatato tale discriminazione, nella sentenza nelle cause 103 e 145/77, richiamandosi anche ad altre circostanze: innanzitutto al fatto che l'isoglucosio, diversamente dallo zucchero, non fruiva di alcuna garanzia di vendita; in secondo luogo, alla mancata fissazione di una restituzione all' esportazione; infine, al fatto che i fabbricanti di isoglucosio, a differenza dei produttori di zucchero, non avevano la possibilità di influire sull'importo del contributo limitando la produzione. Tuttavia, si deve ammettere che questi fattori non hanno tutti lo stesso peso. Innanzitutto non si può trascurare il fatto che, a norma dell'art. 4 del regolamento n. 1111/77, poteva essere fissata una restituzione all'esportazione dell'isoglucosio — ciò che però, siccome l'isoglucosio non viene manifestamente esportato tal quale, non ha alcuna importanza pratica — e che tale disposizione è stata integrata dal regolamento 4 aprile 1978, n. 706 ( GU n. L 94 dell'8 aprile 1978, pag. 5 ) nel senso che può essere stabilita una restituzione anche per l'esportazione d'isoglucosio sotto forma di prodotti trasformati. Per quanto concerne poi la limitazione della produzione — a parte il fatto che essa, come mostrano già i calcoli relativi ai danni prodotti nella presente causa; comporta anche degli svantaggi in ragione della mancata utilizzazione delle capacità esistenti — va constatato che tale aspetto ha potuto ben essere trascurato, senza che ciò configurasse cattivo uso del potere discrezionale, perché sonò stati assunti come adeguato termine di paragone gli zuccherifici moderni. Per questi, cioè per le imprese che producono anche zucchero C in misura rilevante, la possibilità di limitare la produzione aveva in effetti solo importanza puramente teorica; in relazione a tali imprese è stato possibile valutare approssimativamente, anche in base alla produzione di zucchero C, che deve essere venduto sul mercato mondiale, gli effetti che la limitazione della produzione — stabilita nell'ambito dell'organizzazione del mercato dello zucchero, ma non contemplata per l'isoglucosio — produce, mediante il sistema delle quote, sul mercato comune. In sostanza, resta pertanto, come elemento discriminante di rilievo, solo il fatto che l'isoglucosio non fruiva della garanzia di smercio. Tuttavia, considerato che l'isoglucosio è manifestamente riuscito, senza eccessive difficoltà, a trovare un mercato, è dubbio che questa circostanza sia tale da giustificare la censura di grave discriminazione. cc) Inoltre — come ho già sottolineato — detto elemento non può, secondo la corretta interpretazione della sentenza HNL, essere considerato isolatamente. Esso dev'essere valutato nell'ambito di tutti i fattori a suo tempo degni di considerazione, e solo una volta che sarà stata risolta, in particolare, la questione se non sussistessero validi motivi per differire l'assoluta parità di trattamento tra zucchero e isoglucosio e se non vi fosse necessità, in base a considerazioni di politica agricola, di riservare temporaneamente all'isoglucosio un trattamento svantaggioso, si potrà stabilire se le istituzioni comunitarie abbiano commesso gravi errori nell'esercitare il loro potere discrezionale. A questo proposito rinvio alle osservazioni del Consiglio circa il fatto che in pratica l'isoglucosio è presente sul mercato solo dal 1976 e che tale prodotto, sul quale erano disponibili dati poco sicuri, era allora nella fase di preparazione della produzione, di cui era prevedibile il rapido sviluppo. Né possono ignorarsi le notevoli difficoltà che comportava il raffronto delle strutture di questa nuova industria con quelle della tradizionale industria dello zucchero. Tutt'altro che facile era poi la completa equiparazione allo zucchero per quanto concerne l'istituzione e la determinazione delle quote di produzione, senza le quali non era concepibile una garanzia di smercio su un mercato sovraccarico di eccedenze di zucchero. Ciò poteva effettivamente giustificare il rinvio della disciplina di tale settore, tanto più che l'organizzazione del mercato dello zucchero doveva comunque venir modificata prima del 1980. D'altra parte, non ci si può nemmeno richiamare al fatto che dopo la pronunzia della citata sentenza nei procedimenti pregiudiziali 103 e 145/77 è stata istituita anche per l'isoglucosio, in un tempo relativamente breve, un sistema di quote vigente dalla stagione 1979/80 in poi (cfr. il regolamento 25 giugno 1979, n. 1293, GU n. L 162 del 30 giugno 1979, pag. 10 , e il regolamento di attuazione 27 luglio 1979, n. 1630, GU n. L 190 del 28 luglio 1979, pag. 38 ). Invero deve considerarsi che, al momento dell'elaborazione di tale disciplina, la produzione dell'isoglucosio si trovava già in una fase di sviluppo più avanzata cosicché si è potuto tener conto della produzione effettiva e non solamente delle capacità produttive, difficili da determinare. Né si può dimenticare che anche attualmente — come dimostrano già i presenti ricorsi — la disciplina delle quote crea notevoli problemi. È inoltre importante ricordare che a suo tempo il Consiglio ha adottato un provvedimento di politica agricola che, di fronte all'aumento delle eccedenze di zucchero, poteva giudicare improrogabile; nell'adottare tale decisione esso ha dovuto, come spesso accade in questo settore, scegliere fra obiettivi tra loro contrastanti. A mio parere, non è del tutto errata né fuori luogo la decisione presa allora dal Consiglio, tenuto conto delle menzionate difficoltà, di accettare che l'isoglucosio venisse in certa misura, difficile da determinare, discriminato in base a considerazioni di politica agricola, e di applicare, in una determinata misura, il principio della preferenza comunitaria. A questo proposito, esso ha tenuto conto del fatto che l'isoglucosio viene in pratica ottenuto solo dal granturco e che il granturco può essere conservato ed offre molteplici possibilità di trasformazione nelle grandi industrie aventi una produzione fortemente diversificata, come pure del fatto che per fabbricazione dell'isoglucosio viene impiegato prevalentemente granturco importato da paesi terzi, poiché la produzione comunitaria è di gran lunga insufficiente e per di più il granturco coltivato nella Comunità è manifestamente poco adatto a tale impiego. D'altro canto, andava considerato che esiste una sovrapproduzione di barbabietole da zucchero, le quali non possono essere sostituite da un giorno all'altro con altre colture e che — prodotti facilmente deperibili — sono idonee soltanto alla fabbricazione dello zucchero. Se si considerano tutte queste cose assieme — com'è indispensabile per adottare un siffatto provvedimento discrezionale — e se si valutano attentamente tutti gli aspetti della questione, difficilmente si può concludere, anche se non si può negare l'esistenza di una certa discriminazione, comunque non flagrante, a danno dell'isoglucosio, che le istituzioni comunitarie, nell'adottare la normativa dichiarata invalida, si siano rese colpevoli di un cattivo uso del loro potere discrezionale tale da sfiorare l'arbitrio. L'analisi che precede non consente dunque di constatare l'esistenza di una grave violazione di una norma giuridica di rango superiore. Manca pertanto un presupposto essenziale del diritto al risarcimento per illecito normativo. 5. Né — lo dico subito — le ricorrenti possono pervenire ad una diversa conclusione deducendo la violazione di norme giuridiche diverse da quelle di cui trattasi nella sentenza emessa nelle cause 103 e 145/77. Invero, il patrono della [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che alle istituzioni convenute vanno addebitate, oltre all'infrazione del divieto di discriminazione, la violazione del principio di proporzionalità nonché — siccome la normativa criticata non conteneva disposizioni transitorie — la violazione del principio del legittimo affidamento. Non occorre che mi soffermi su questo punto. Rimando, in proposito, alla mia approfondita analisi contenuta nelle conclusioni presentate nell'ambito dei menzionati procedimenti pregiudiziali e che mi ha portato ad escludere la fondatezza di tali addebiti. Permango tuttora della stessa opinione (la Corte, nell'esaminare la validità del regolamento n. 1111/77, ha ritenuto superfluo trattare detto argomento); in particolare, non posso condividere il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i principi sanciti nella sentenza in causa 74/74 (Racc. 1975, pag. 533) a proposito di una diversa fattispecie possono applicarsi pari pari al caso presente; è errato pensare che l'accertamento di una discriminazione patente implichi che siano stati violati anche il principio dell'affidamento e quello della proporzionalità. Se la mia opinione è esatta, non è più necessario — proprio perché non sussiste alcun comportamento illecito — prendere in esame la questione, del pari controversa, se i principi richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiscano norme giuridiche di rango superiore intese a tutelare i singoli, né tanto meno il problema del se a questo proposito vi sia una grave violazione. 6. Del pari, non è necessario che mi occupi della questione della colpa né del problema, che può sorgere in questo contesto, se in caso di illecito normativo la responsabilità sussista solo qualora l'illecito sia grave. Su questo punto mi limiterò ad osservare che, a mio avviso, è in via di principio difficilmente concepibile la possibilità di escludere la colpa nel caso in cui sussista il presupposto fondamentale della responsabilità per illecito normativo, cioè la violazione grave nel senso sopra descritto. Inoltre, qualora la colpa dovesse avere rilevanza, basterebbe osservare, a proposito dell'argomento delle ricorrenti — da porre in relazione a tale punto — secondo cui le autorità comunitarie hanno trascurato di esaminare a fondo e scrupolosamente la situazione dei produttori d'isoglucosio e in particolare i loro costi di produzione e la loro capacità di sopportare oneri fiscali, che un'indagine siffatta non doveva apparire indispensabile. In realtà, considerazioni del genere non hanno svolto — e giustamente — un ruolo determinante nell'esame della situazione effettuato dalle autorità comunitarie, le quali si sono occupate principalmente — poiché si trattava soprattutto della parità di trattamento rispetto ai produttori di zucchero — della questione se l'onere fiscale che si intendeva imporre all'isoglucosio corrispondesse grosso modo a quello gravante sullo zucchero. 7. Non resta ora che trattare brevemente la questione delle spese del giudizio. A norma dell'art. 69, § 2, 1 o comma del regolamento di procedura, esse vanno poste a carico della parte soccombente. In base al § 3 dello stesso articolo, la Corte può tuttavia, per motivi eccezionali, compensare le spese interamente o in parte. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], nel caso presente fa Corte dovrebbe provvedere in tal senso. Essa si richiama in proposito alla sentenza 21 febbraio 1974 (causa 153/73, Holtz & Willemsen GmbH c/ Consiglio e Commissione ; Racc. 1974, pag. 675 ) in cui la Corte, nonostante avesse respinto il ricorso, pose a carico della ricorrente solo le spese da essa incontrate, considerando che essa aveva buoni motivi per sottoporre la situazione controversa all'esame del giudice. [OSCURATO:PERSONA] si richiama inoltre alla sentenza in causa 74/74 (Racc. 1976, a pag. 806) nella quale la Corte, pur avendo respinto la domanda di risarcimento dei danni, provvide in senso analogo per quanto riguarda le spese poiché aveva giudicato il comportamento della Commissione atto a far sorgere la responsabilità della Comunità. In effetti ritengo si possa procedere nello stesso modo nel caso presente, tenuto conto, in primo luogo, della situazione molto complessa esistente nella fattispecie, in relazione alla quale l'indagine della Corte non è superflua, e considerato, in secondo luogo, che, nell'ambito dei più volte menzionati procedimenti pregiudiziali, la Corte ha constatato l'invalidità del regolamento n. 1111/77. 8. Ricapitolando, vi suggerisco di respingere i ricorsi per risarcimento e di porre a carico di ciascuna delle parti le spese da essa incontrate. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1979 — Fons Iuris — Fons Iuris