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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 21748/2023

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el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09731/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.2, preso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica; elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n.21, presso gli Uffici dell’Avvocatura capitolina; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente- nonché di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER); -intimata- C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 17318/ 20 20 , emessa in grado di appello dalTribunale di Roma, depositata il 1° dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2023dal Consigliere r elatore, Paolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) e [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione al preavviso di fermo amministrativo emesso nei suoi confronti e a due delle cartelle esattoriali ad esso sottese, relative a sanzioni per violazioni del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse l’opposizione e annullò due cartelle sottese al preavviso di fermo, rilevando, da un lato, l’irritualità della loro notifica al destinatario (poiché consegnate a l portiere dello stabile senza il successivo invio della c.d. raccomandata informa tiva) e, dall’altro lato (e conseguentemente), la prescrizione del credito da loro portato.

2. L a sentenza fu appellata da AdER ( Agenzia delle Entrate - Riscossione), la quale dedusse la regolarità della notifica delle cartelle, effettuata tramite servizio postale ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, e contestò che fosse maturata la prescrizione del credito, sull’assunto che il relativo termine non fosse quinquennale ma decennale.

Alle ragioni dell’impugnazione aderì [OSCURATO:PERSONA], ma resisté [OSCURATO:PERSONA], il quale ripropose , inoltre, le doglianze non esaminate dal primo giudice (mancata notifica dei verbali di accertamentodelle infrazioni a l codice della strada; maturazione della decadenzabiennale, contestazione dell e maggiorazioni applica te).

C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’appello e in totale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice tributario con riferimento ad una delle cartelle e ha r igettato l’opposizione con riferimentoall’altra. [OSCURATO:PERSONA] deciso sulla base dei seguenti rilievi: - l ’impugnativa proposta dal ricorrente riguardava, tra le numerose cartelle sottese al preavviso di fermo, quelle identificate con i numeri 097720100372304849e 092720110020554972; - il Giudice di pace non aveva provveduto sul capo di domanda relativo alla cartella n. 0977201003723048 49 , ma aveva dichiarato inefficace la cartella n . 097201001573514 24 , che non era stata impugnata; - doveva escludersi che l’oppone n te, indicando quale oggetto della sua impugnativa la cartella n. 0977201003723048 49 (e non la cartella n.09720100157351424, oggetto della pronuncia del G iudice di pace), fosse incorso in un errore materiale , atteso che : a) tutte le difese e le contestazioni delle parti si erano effettivamente in centrate sulla cartella n. 0977201003723048 49 ; b) la notifica contestata , avvenuta il 25 gennaio 2011, si riferiva proprio alla cartella n. 097720100372304849 e non a lla cartella n. 097201001573514 24 , che era stata notificata il 13 luglio 2010; c) tutte le difese di AdER, nonché la documentazione da essa prodotta per dimostrare la regolarità della notifica e la mancata maturazione della prescrizione, riguardavano la cartella n. 097720100372304849 e non la cartella n. 09720100157351424; - invece, in errore era incorso il G iudice di pace , che aveva dichiarato inefficace la cartella n. 097201001573514 24 , non C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. impugnata, sulla base del rilievo di invalidità della notifica effettuatail 25 gennaio 2011, che si riferiva alla cartella n. 097720100372304849, effettivamente impugnata, sul merito della quale, però,non aveva provveduto; - il giudice di primo grado , du nque , per un verso, era andato extra petita , dichiarando l’ inefficacia di una cartella non impugnata dall’opponente (la cartella n. 09720100157351424); per altro verso, aveva omesso di provvedere su una domanda effettivamente proposta(con riguardo alla cartella n. 097720100372304849); - la domanda relativamente alla quale il primo giudice aveva omesso di pronunciareconcerneva un a cartella esattoriale (la cartella n. 097720100372304849) relativa ad un credito di natura tributaria, fatto valere dall’Agenzia delle Entrate , e non ad un credito fatto valere dal Comune per il pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate a seguito di infrazioni al codice della strada; - rispetto a tale cartella , doveva pertanto dichiararsi il dif etto di giurisdizione del giudice ordinario nei confrontidel giudice tributario; -invece, con riguardo alla seconda cartella impugnata (la cartella n. 092720110020554972), AdER aveva dimostrato la ritualità della notifica validamente effettuata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, perfezionatasi in data 8 febbraio 2011, per mod o che doveva escludersi che fosse maturata la prescrizione quinquennale; - infine, non erano fondate le ulteriori doglianze riproposte dall’opponente in grad o di appello : in primo luogo, infatti, una volta dimostrata la regolare notifica della cartella n. 092720110020554972,ogni questione relativa alla notifica dei sottesi verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada erano precluse e inammissibi li, avuto riguardo ai principi sanciti dalla C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. giurisprudenza di legittimità (è stata citata Cass, Sez.

Un., n. 22080 del 2017); in secondo luogo, era esclusa la eccepita decadenza , poiché la cartella era risulta ta emessa entro il previsto termine biennale d alla trasmissione del ruolo; in terzo luogo , debitamente erano state applicate le maggiorazioni semestrali per il ritardo nel pagamento. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di seimotivi.

Rispondecon controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Resta intimata senza svolgere difese Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denuncia ta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Il ricorrente premette che, per errore materiale, nell’atto di citazione in opposizione , aveva indicato la cartella n . 097720100372304849, che non formava oggetto della sua impugnativa, mentre invece la domanda da lui proposta aveva ad oggetto, tra le numerose cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo, proprio quellecontraddistinte con il n. 09720100157351424 e con il n.092720110020554972, sulle quali il Giudice di pace aveva debitamente pronunciato ; ciò troverebbe dimostrazione : a) nella circostanza che, pur riferendosi per sbaglio al la cartella n. 097720100372304849, egli aveva esattamente indicato la data della C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. notifica (13 luglio 2010) relativa , appunto, alla cartella n . 09720100157351424; b) nella circostanza che l’importo complessivo del valore della causa, da lui calcolato (ammontante ad Euro 1186,96), corrispondeva esattamente alla somma dei crediti portati dalla cartella n. 097201001573514 24 (Euro 157,84) e dalla cartella n.092720110020554972 (Euro 1029,12); c) nella circostanza che in citazione era comunque puntualizzato che l’impugnazione era circoscritta alle cartelle di pagamento delle somme dovute per sanzioni irrogate in seguito a violazioni al codice della strada.

Ciò premesso , il ricorrente sostiene che, a fronte della corretta individuazione dell’oggetto del la domanda da parte del G iudice di pace, il Tribunale, nel ritenere che essa riguardasse una cartella diversa da quella su cui il primo giudice aveva indirizzato la propria pronuncia, avrebbe c ensurato d’ufficio il merito della decisione appellata senza che le parti avessero formulato alcuna doglianza sul punto, omettendo di considerare che ogni questione concernente l’esatta identificazione delle cartelle oggetto dell’impugnativa, in difetto di specifica impugnazione , era ormai coperta da giudicato interno.

Di qui il vizio di ultra - pet i zione contenuto nel la sentenza impugnata rispetto ai limiti dell’impugnazione formulata da AdER (Agenzia delle Entrate-Riscossione), il cui rilievo implic herebbe , tra l’altro, l’annullamentodella cartella n. 09720100157351424, della cui rituale notifical’appellante non avrebbe fornito alcuna prova.

2. Il primo motivo si presenta connesso col ( e va pertanto esaminato unitamente al) secondo motivo, con cui viene denunciata la nullità della sentenza di appello , oltre che per violazione C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’art.112cod. proc. civ., anche per violazione dell’art.37 cod. proc. civ..

Il ricorrente deduce che il T ribunale, dopo a vere indebitamente rilevato il ( peraltro insussi s tente ) vizio di extra - petizione nel la sentenza del Giudice di pace , avrebbe , altrettanto indebitamente, emesso la pronuncia declinatoria della giurisdizione in ordine alla cartella n. 0977201003723048 49 , che non formava oggetto dell’impugnativa.

Anche tale statuizione, infatti, sarebbe viziata da ultra - pet i zione, atteso che l’ eccezione di difetto di giurisdizione non era stata sollevata da A genzia delle Entrate - Riscossione né in primo g rado né in appello, sicché anche su tale profilo sarebbe maturato il giudicato interno. 2.1.Gli illustrati motivi sono infondati.

Il giudice di appello, nel pieno e legittimo esercizio delle prerogative attribuite al giudice del merito, ha anzitutto proceduto ad una ricognizione dei limiti della domanda sulla base dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione e degli ulteriori atti difensivi, assertivi ed istruttori,delle parti.

Avuto riguardo al contenuto della citazione ha ritenuto che l’oggetto dell’impugnativa concernesse la cartella n. 097720100372304849 e la cartella n. 0927201100205549 72 , espressamenteindicate dall’opponente.

Interpretando criticamente la lettera dell’atto introduttivo del giudizio si è anche posto il problema se tale indicazione potesse essere il frutto di un errore materiale dell’attore e ha risolto questo problema in senso negativo, sul rilievo che la notifica del 25 gennaio 2011, di cui il sig.

S alvatore contestava la rituale notifica, era C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. appunto quella afferentealla cartella n. 0977201003723048 49 , a cui , tra l’altro, si riferivano tutte le difese e contestazioni delle p arti , e sull’ulteriore rilievo che la stessa agen zia convenuta aveva prodotto documentazioneper comprovare la regolare notifica di tale cartella.

Debitamente individuato l’oggetto della domanda sulla base del petitum e della causa p etendi emergenti dall’atto introduttivo dell’opponente(nonché, in genere, dal modo in cui le parti, attraverso i propri atti difensivi , assertivi ed istruttori , avevano esercitato il loro potere di disporredell’oggetto del giudizio ), il Tribunale ha preso atto che su un capo d ella domanda medesima (quello relativo all’annullamentodella cartella n. 0977201003723048 49 ) il Giudice di pace aveva omesso di provvedere , indirizzando la propria pronuncia su una cartella diversa.

Il giudice di appello non ha però proceduto, in difetto di impugnazione delle parti, a correggere il vizio di omessa pronuncia e di extra-petizione riscontrato sulla sentenza impugnata , sostituendo alla pronuncia di merito sulla cartella n. 097201001573514 24 (emessa dal primo giudice extra petita ) la pronuncia di me rito sulla cartella n. 0977201003723048 49 (dal primo giudice indebitamente omessa).

Solo se avesse proceduto in tal senso, il giudice di appello avrebbe violato a sua volta l’art.112 cod. proc. civ., riformando la sentenza di primo grado in ordine ad un profilo che non aveva formato oggettodi impugnazione.

Il Tribunale, però, non ha riformato il merito della statuizione del Giudice di pace, ma ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinarionei confronti di un giudice speciale, ai sensi dell’art.37 cod. proc. civ, applicabile ratione temporis, norma che n e l consolidato C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. orientamento di questa Corte cons ente il rilievo del difetto di giurisdizione fin o a quando, sul punto , non sia maturato il giudicato, anche implicito : il che , nel giudizio di appello , postula la mancata impugnazione della pronuncia impli ci ta sulla giurisdizione contenuta in quella sul merito, e dunque presuppone che una pronuncia almeno sul merito sia stata emessa (Cass., Sez.

Un., 28/01/2011, n. 2067; Cass.11/04/2012, n.5704; Cass.29/11/2017, n. 28503; Cass.02/12/2018, n.2605).

Non può invece ritenersi sceso il giudicato implicito sulla giurisdizione in caso di omessa pronuncia sul merito della domanda, poiché tale omissione non contiene l’implicita statuizione positiva sullagiurisdizione del giudice a dìto.

Nel consegue che, rilevata l’omessa pronuncia sul merito della domanda concernente la cartella n. 0977201003723048 49 , il Tribunale ben poteva rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario su tale domanda, non essendosi formato alcun giudicato implicitosul punto.

Deve pertanto escludersi che la sentenza impugnat a contenga il vizio di ultra-petizione imputatole con i primi due motivi del ricorso per cassazioneche vanno, dunque, rigetta t i.

3. Con il terzo motivo viene denunciata nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2719 cod. civ..

Mentre con i primi due motivi di ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], come si è veduto, ha imputato alla sentenza impugnata il vizio di violazione dell’art.112 cod. proc. civ., sub specie di ultra - petizione, con il motivo in esame, all’inverso, la decisione di appello è censurata per il medesimo vizio, sub specie di omessa pronuncia su C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. tutte le questioni sollevate in funzione d ella declaratoria di invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento relative all e sanzioni amministrative, la quale sarebbe stata già correttamente emessa dal Giudicedi pace.

Al riguardo, il ricorrente deduce: che, nel giudizio di primo grado aveva espressamente disconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’art.2719 cod. civ., la conformità delle copie agli origina l i dei documenti depositati da AdER ( Agenzia delle Entrate - Riscossione ) e da [OSCURATO:PERSONA], la quale, tra l’altro, si era limitata a deposita re unicamente un verbale di accertamento da lui non sottoscritto ; che aveva altresì eccepito la mancata notificazione dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento ; che , con riguardo allanotifica delle cartelle, ne aveva censurato la validità, osservando, per un verso , che Equitalia ( cui sar ebbe succeduta AdER) si era limitata a depositare le copie degli avvisi di ricevimento (senza la relata di notifica con l’attestazione circa la ricerca delle persone abilitate a ricevere l’atto) , nonché a produrre gli estratti di ruolo (senza esibire la copia integrale delle cartelle) e, per altro verso, che, in ogni caso avrebbe dovuto ritenersi nulla la notifica a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza l’attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate. 3.1.Il motivo è manifestamente infondato.

Con riguardo alla questione concerne n te la validità o meno delle notifichedelle cartelle di pagamento , i l giudi c e di appello , dopo avere rilevato che la cartella n. 097201001573514 24 non aveva formato oggetto di impugnativa e che su lla domanda concernente la cartella n. 0977201003723048 49 difettava la giurisdizione del giudice C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ordinario, era tenuto a prendere posizione unicamente in ordine alla notifica della cartellan. 0927201100205549 72 .

Su tale questione ha espressamente pronunciato, ritenendo che la notifica, eseguitain data 8 febbraio 2011 nelle forme di cui all’art . 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, doveva reputarsi validamente perfezionata mediante consegna dell’avviso di ricevimento al portiere dello stabile, senza alcun obbligo di invio della successiva raccomandata informativa e senza necessità di procedere all a ricerca dei soggettiabilitati, ai sensi del’art.139 cod. proc. civ. .

Il giudice di appello ha inoltre provveduto anche sulle questioni relative allanotifica dei sottesi verbali di accertamento delle vio la zioni al Codice della s trada, ritenendo che esse fossero prec luse dal rilievo dellavalidità della notifica della cartella di pagamento.

Pertanto,non si configura alcuna violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, dovendosi altresì precisare, con specifico riferimento alla censura fondata sull’avvenuto disconoscimento della conformità delle copie agli originali dei documenti depositati dalle amministrazioni convenute, che, al di là del la fede privilegiata attribuita ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice del la strada (cfr., già , Cass. 25/02/2002, n. 2734), in ogni caso, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.,in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ.non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 08/06/2018, n. 14950; Cass.08/01/2022, n. 1324).

Quanto al rilievo diretto a censurare la circostanza che Equitalia (cui poi sarebbe succeduta AdER) si sarebbe limitata a depositare le copie degli avvisi di ricevimentoe degli estratti di ruolo, è sufficiente ricordare il duplice principio, reiteratamente e nunciato da questa Corte, secondo cui , per un verso, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma,seconda parte, del d .P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartelladi pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (ex aliis, Cass.29/0/2016, n. 15795; Cass.28/12/2018, n. 35563; Cass.26/06/2020, n. 12883); per altro verso, l’estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale iviindicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito ; ciò, in quanto esso, quale titolo esecutivo, in forza del quale l ’ agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva, integra lafedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartellaesattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. debitore, nonché la causa e l ’ ammontare della pretesa creditoria (così, in termini, ex aliis, Cass.29/0/2016, n. 15795, cit.).

Il terzo motivo devequindi essere rigettato.

4. con il quarto motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 209 del Codicedella strada e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il ricorrentecensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che, avuto riguardo alla dimostrata ritualità della notifica della cartella n. 0927201100205549 72 , validamente effettuata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, perfezionatasi in data 8 febbraio 2011, doveva escludersi che fosse maturata la prescrizione quinquennaledel credito azion ato.

In primoluogo, a conforto della propria originaria deduzione volta a contrastare la pretesa applicabilità del termine di prescrizione decennale, richiama la sentenza 17 / 11/2016, n. 23397 delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato il p rincipio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.

“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ..

In secondo luogo , evidenzia che, anche se si volesse condividere la valutazione del Tribunale circa la validità della notificazione della cartella n. 0927201100205549 72 , perfezionatasi il giorno 8 febbraio 2011, comunque, alla data del preavviso del fermo amministrativo (15 febbraio 2016) , il termine quinqu ennale doveva ritenersi inequivocabilmentedecorso.

C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.1.Anche questo motivo è infondato.

Il Tribunale non ha violato il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenzarichiamata dal ricorrente, in quanto non ha ritenuto applicabile il te rmine di prescrizione decennale ma quello quinquennale.

Del tutto correttamente, poi, ha ritenuto che questo termine non fosse maturato tra la data della notifica della cartella e quella del preavviso di fermo: vertendosi in ipotesi di carico incluso in un ruolo emesso da un Comune e affidato allariscossione prima del 31 ottobre 2013, operava, infatti, la sospensione del termine prescrizionale sino al 15 marzo 2014, in pendenza del termine di sospensione della riscossione, previsto perconsentire ai debitori e sattoriali di estinguere il debito con il solo pagamento dell’importo iscritto a ruolo, con esclusione degli interessi (art.1, commi 618 e 623, della legge n. 147 del 2013).

Anche il quarto motivo va pertanto rigettato.

5. Con il qu into motivo viene denunciata la violazione e / o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.

Viene censurata la correttezza in iure della statu i zione diretta a ritenere valida la notificazione della cartella eseguita mediante consegna dell’avviso di ricevimento al portiere dello stabile, senza alcun invio della successiva raccomandata informativa e senza che si fosse proceduto allaricerca dei soggetti abilitati, ai sensi del l ’art.139 cod. proc. civ..

Il ricorrente deduce che le forme semplificate di notificazione a mezzo posta consentite dall’invocato art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, troverebbero la loro circoscritta applicazione ai casi di notifica di atti tributari e non sarebberodunque estensibili alla notificazione di C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cartelledi pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. 5.1.Il motivo è manifestamente infondato .

L’art.26, primo comma,del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che l a notifica della carella di pagamento pu ò essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove èl'abitazione, l’ufficio o l’azienda.

Avuto riguardo a tale previsione legislativa, questa Corte ha più volte statuito che, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, in base ad essa, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della leggen. 890 del 1982 ( ex plurimis , Cass.13/06/2016, n. 12083; Cass. 12/11/2018, n. 28872; Cass.10/04/2019, n. 10037).

La Corte costituzionale ha affermato che la disciplina semplificata di notificazione recata dall’art.26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 trova la sua giustificazione (e quindi il suo fondamento) nell’accentuato ruolo pubblicistico dell’agente per la riscossione, cui è delegato per legge l'esercizio di poteri funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche; e ha ritenuto che i tratt i più significativ i di tale disciplina –consistente nella mancanza della relazione di notificazione di cuiagli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982 e nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN)–, C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pur comporta ndo un arretramento del diritto di difesa del destinatario, garantisc ono comunque un ’ effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli, attraverso il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell ’ operatore postale, cosicché gli scostamenti rispetto al regime ordinario non superano il limite di compatibilità con la tutela costituzionale del diritto di difesa e con il principio di eguaglianza (Corte cost . n. 175 del 2018).

L’individuazionedel suo fondamento nel caratte re pubblicistico dei poteri delegati all’agente riscossore infunzione della riscossione delle entrate pubbliche, non solo di natura tributaria, unitamente all’esplicito riconoscimento della sua conformità a C ostituzione da parte del giudice delle leggi, consentono di attribuire alla disciplina in esame un ambito di operatività non circoscritto alle cartelle relative a debiti tributari stricto sensu.

Questa Corte, d’altra parte, ha ritenuto che il meccanismo notificatorio previsto dallart.26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, possa essere validamenteed efficacemente utilizzato, oltre che perla notificazione di cartelle esattorial i emess e per la riscossione di imposte, anche per quelle emesse pe r la riscossione di sanzioni amministrative ( cfr., ad es., Cass. 24/07/2014, n. 16949), per la notificazione di cartelle relative a contributi previdenziali ( cfr., ad es., Cass., 09//02/2022, n. 4160) e per quelle relative alla riscossione delle sanzioni pecuniarie per violazionidel codice della strada ( c fr., a d es., da ultimo, Cass.19/01/2023, n. 1686).

Anche il quinto motivo, dunque, varigettato. 6.Deve invece essere dichiarato inammissibile il sesto ed ultimo motivo,con il quale viene denunciata la violazione e/o la falsa ( recte : C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’omessa) applicazione del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per avere il giudice di appello omesso di dichiarare l’avvenuto annullamento automatico della c artella n. 097201001573514 24 , notificata il 13 luglio 2010, dell’importo di Euro 157,84.

6.1. In effetti , l ’art. 4, comma 1, prima parte, del suddetto decreto-legge dispone che i debiti di importo residuo, alla data della sua entrata in vigore, fino a 1.000,00 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui al precedente art. 3, sono «automaticamente annullati».

Dall’annullamento sono esclusi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo: i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Con riferimento ai debiti litigiosi, questa Corte ha reiteratamente affermato che, al verificarsi di precise condizioni (la sommatoria dei carichi non deve eccedere il limite di valore fissato dalla norma : Cass.27/08/2020, n. 17966; Cass. 15/07/2021, n. 20254;i carichi devono C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. esserestati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; non deve ricorr ere la clausola di esclusione contemplata nel citato comma 4 per i particolari carichi ivi tassativamente indicati),l’annullamento opera automaticamente ipso iure, determinando l’e stinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass. 07/06/2019, n. 15471; Cass. 30/04/2019, n. 11410; Cass.09/11/2022, n. 33059; Cass. 04/01/2023, n.151).

6.2. Nel caso di specie, tuttavia, osta all’applicabilità della richiamata disciplina la circostanza che il giudice del merito abbia ritenuto e stranea all’impugnativa proposta da ll’opponente la cartella in relazione alla quale dovrebbeoperare l’annullamento automatico. 7.

In definitiva, i l ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S alvatore deve essere rigettato.

8. L e spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il ricorrente e il Comune controricorrente seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;non vi è luogo a provvedere su quelle del rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e l’intimata Agenzia delle Entrate - Riscossione , che non ha svoltodifese in sede di legittimità .

9. A vuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della p arte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09731/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.2, preso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica; elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n.21, presso gli Uffici dell’Avvocatura capitolina; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente- nonché di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER); -intimata- C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 17318/ 20 20 , emessa in grado di appello dalTribunale di Roma, depositata il 1° dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2023dal Consigliere r elatore, Paolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) e [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione al preavviso di fermo amministrativo emesso nei suoi confronti e a due delle cartelle esattoriali ad esso sottese, relative a sanzioni per violazioni del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse l’opposizione e annullò due cartelle sottese al preavviso di fermo, rilevando, da un lato, l’irritualità della loro notifica al destinatario (poiché consegnate a l portiere dello stabile senza il successivo invio della c.d. raccomandata informa tiva) e, dall’altro lato (e conseguentemente), la prescrizione del credito da loro portato. 2. L a sentenza fu appellata da AdER ( Agenzia delle Entrate - Riscossione), la quale dedusse la regolarità della notifica delle cartelle, effettuata tramite servizio postale ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, e contestò che fosse maturata la prescrizione del credito, sull’assunto che il relativo termine non fosse quinquennale ma decennale. Alle ragioni dell’impugnazione aderì [OSCURATO:PERSONA], ma resisté [OSCURATO:PERSONA], il quale ripropose , inoltre, le doglianze non esaminate dal primo giudice (mancata notifica dei verbali di accertamentodelle infrazioni a l codice della strada; maturazione della decadenzabiennale, contestazione dell e maggiorazioni applica te). C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’appello e in totale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice tributario con riferimento ad una delle cartelle e ha r igettato l’opposizione con riferimentoall’altra. [OSCURATO:PERSONA] deciso sulla base dei seguenti rilievi: - l ’impugnativa proposta dal ricorrente riguardava, tra le numerose cartelle sottese al preavviso di fermo, quelle identificate con i numeri 097720100372304849e 092720110020554972; - il Giudice di pace non aveva provveduto sul capo di domanda relativo alla cartella n. 0977201003723048 49 , ma aveva dichiarato inefficace la cartella n . 097201001573514 24 , che non era stata impugnata; - doveva escludersi che l’oppone n te, indicando quale oggetto della sua impugnativa la cartella n. 0977201003723048 49 (e non la cartella n.09720100157351424, oggetto della pronuncia del G iudice di pace), fosse incorso in un errore materiale , atteso che : a) tutte le difese e le contestazioni delle parti si erano effettivamente in centrate sulla cartella n. 0977201003723048 49 ; b) la notifica contestata , avvenuta il 25 gennaio 2011, si riferiva proprio alla cartella n. 097720100372304849 e non a lla cartella n. 097201001573514 24 , che era stata notificata il 13 luglio 2010; c) tutte le difese di AdER, nonché la documentazione da essa prodotta per dimostrare la regolarità della notifica e la mancata maturazione della prescrizione, riguardavano la cartella n. 097720100372304849 e non la cartella n. 09720100157351424; - invece, in errore era incorso il G iudice di pace , che aveva dichiarato inefficace la cartella n. 097201001573514 24 , non C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. impugnata, sulla base del rilievo di invalidità della notifica effettuatail 25 gennaio 2011, che si riferiva alla cartella n. 097720100372304849, effettivamente impugnata, sul merito della quale, però,non aveva provveduto; - il giudice di primo grado , du nque , per un verso, era andato extra petita , dichiarando l’ inefficacia di una cartella non impugnata dall’opponente (la cartella n. 09720100157351424); per altro verso, aveva omesso di provvedere su una domanda effettivamente proposta(con riguardo alla cartella n. 097720100372304849); - la domanda relativamente alla quale il primo giudice aveva omesso di pronunciareconcerneva un a cartella esattoriale (la cartella n. 097720100372304849) relativa ad un credito di natura tributaria, fatto valere dall’Agenzia delle Entrate , e non ad un credito fatto valere dal Comune per il pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate a seguito di infrazioni al codice della strada; - rispetto a tale cartella , doveva pertanto dichiararsi il dif etto di giurisdizione del giudice ordinario nei confrontidel giudice tributario; -invece, con riguardo alla seconda cartella impugnata (la cartella n. 092720110020554972), AdER aveva dimostrato la ritualità della notifica validamente effettuata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, perfezionatasi in data 8 febbraio 2011, per mod o che doveva escludersi che fosse maturata la prescrizione quinquennale; - infine, non erano fondate le ulteriori doglianze riproposte dall’opponente in grad o di appello : in primo luogo, infatti, una volta dimostrata la regolare notifica della cartella n. 092720110020554972,ogni questione relativa alla notifica dei sottesi verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada erano precluse e inammissibi li, avuto riguardo ai principi sanciti dalla C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. giurisprudenza di legittimità (è stata citata Cass, Sez. Un., n. 22080 del 2017); in secondo luogo, era esclusa la eccepita decadenza , poiché la cartella era risulta ta emessa entro il previsto termine biennale d alla trasmissione del ruolo; in terzo luogo , debitamente erano state applicate le maggiorazioni semestrali per il ritardo nel pagamento. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di seimotivi. Rispondecon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Resta intimata senza svolgere difese Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denuncia ta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Il ricorrente premette che, per errore materiale, nell’atto di citazione in opposizione , aveva indicato la cartella n . 097720100372304849, che non formava oggetto della sua impugnativa, mentre invece la domanda da lui proposta aveva ad oggetto, tra le numerose cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo, proprio quellecontraddistinte con il n. 09720100157351424 e con il n.092720110020554972, sulle quali il Giudice di pace aveva debitamente pronunciato ; ciò troverebbe dimostrazione : a) nella circostanza che, pur riferendosi per sbaglio al la cartella n. 097720100372304849, egli aveva esattamente indicato la data della C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. notifica (13 luglio 2010) relativa , appunto, alla cartella n . 09720100157351424; b) nella circostanza che l’importo complessivo del valore della causa, da lui calcolato (ammontante ad Euro 1186,96), corrispondeva esattamente alla somma dei crediti portati dalla cartella n. 097201001573514 24 (Euro 157,84) e dalla cartella n.092720110020554972 (Euro 1029,12); c) nella circostanza che in citazione era comunque puntualizzato che l’impugnazione era circoscritta alle cartelle di pagamento delle somme dovute per sanzioni irrogate in seguito a violazioni al codice della strada. Ciò premesso , il ricorrente sostiene che, a fronte della corretta individuazione dell’oggetto del la domanda da parte del G iudice di pace, il Tribunale, nel ritenere che essa riguardasse una cartella diversa da quella su cui il primo giudice aveva indirizzato la propria pronuncia, avrebbe c ensurato d’ufficio il merito della decisione appellata senza che le parti avessero formulato alcuna doglianza sul punto, omettendo di considerare che ogni questione concernente l’esatta identificazione delle cartelle oggetto dell’impugnativa, in difetto di specifica impugnazione , era ormai coperta da giudicato interno. Di qui il vizio di ultra - pet i zione contenuto nel la sentenza impugnata rispetto ai limiti dell’impugnazione formulata da AdER (Agenzia delle Entrate-Riscossione), il cui rilievo implic herebbe , tra l’altro, l’annullamentodella cartella n. 09720100157351424, della cui rituale notifical’appellante non avrebbe fornito alcuna prova. 2. Il primo motivo si presenta connesso col ( e va pertanto esaminato unitamente al) secondo motivo, con cui viene denunciata la nullità della sentenza di appello , oltre che per violazione C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’art.112cod. proc. civ., anche per violazione dell’art.37 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che il T ribunale, dopo a vere indebitamente rilevato il ( peraltro insussi s tente ) vizio di extra - petizione nel la sentenza del Giudice di pace , avrebbe , altrettanto indebitamente, emesso la pronuncia declinatoria della giurisdizione in ordine alla cartella n. 0977201003723048 49 , che non formava oggetto dell’impugnativa. Anche tale statuizione, infatti, sarebbe viziata da ultra - pet i zione, atteso che l’ eccezione di difetto di giurisdizione non era stata sollevata da A genzia delle Entrate - Riscossione né in primo g rado né in appello, sicché anche su tale profilo sarebbe maturato il giudicato interno. 2.1.Gli illustrati motivi sono infondati. Il giudice di appello, nel pieno e legittimo esercizio delle prerogative attribuite al giudice del merito, ha anzitutto proceduto ad una ricognizione dei limiti della domanda sulla base dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di opposizione e degli ulteriori atti difensivi, assertivi ed istruttori,delle parti. Avuto riguardo al contenuto della citazione ha ritenuto che l’oggetto dell’impugnativa concernesse la cartella n. 097720100372304849 e la cartella n. 0927201100205549 72 , espressamenteindicate dall’opponente. Interpretando criticamente la lettera dell’atto introduttivo del giudizio si è anche posto il problema se tale indicazione potesse essere il frutto di un errore materiale dell’attore e ha risolto questo problema in senso negativo, sul rilievo che la notifica del 25 gennaio 2011, di cui il sig. S alvatore contestava la rituale notifica, era C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. appunto quella afferentealla cartella n. 0977201003723048 49 , a cui , tra l’altro, si riferivano tutte le difese e contestazioni delle p arti , e sull’ulteriore rilievo che la stessa agen zia convenuta aveva prodotto documentazioneper comprovare la regolare notifica di tale cartella. Debitamente individuato l’oggetto della domanda sulla base del petitum e della causa p etendi emergenti dall’atto introduttivo dell’opponente(nonché, in genere, dal modo in cui le parti, attraverso i propri atti difensivi , assertivi ed istruttori , avevano esercitato il loro potere di disporredell’oggetto del giudizio ), il Tribunale ha preso atto che su un capo d ella domanda medesima (quello relativo all’annullamentodella cartella n. 0977201003723048 49 ) il Giudice di pace aveva omesso di provvedere , indirizzando la propria pronuncia su una cartella diversa. Il giudice di appello non ha però proceduto, in difetto di impugnazione delle parti, a correggere il vizio di omessa pronuncia e di extra-petizione riscontrato sulla sentenza impugnata , sostituendo alla pronuncia di merito sulla cartella n. 097201001573514 24 (emessa dal primo giudice extra petita ) la pronuncia di me rito sulla cartella n. 0977201003723048 49 (dal primo giudice indebitamente omessa). Solo se avesse proceduto in tal senso, il giudice di appello avrebbe violato a sua volta l’art.112 cod. proc. civ., riformando la sentenza di primo grado in ordine ad un profilo che non aveva formato oggettodi impugnazione. Il Tribunale, però, non ha riformato il merito della statuizione del Giudice di pace, ma ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinarionei confronti di un giudice speciale, ai sensi dell’art.37 cod. proc. civ, applicabile ratione temporis, norma che n e l consolidato C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. orientamento di questa Corte cons ente il rilievo del difetto di giurisdizione fin o a quando, sul punto , non sia maturato il giudicato, anche implicito : il che , nel giudizio di appello , postula la mancata impugnazione della pronuncia impli ci ta sulla giurisdizione contenuta in quella sul merito, e dunque presuppone che una pronuncia almeno sul merito sia stata emessa (Cass., Sez. Un., 28/01/2011, n. 2067; Cass.11/04/2012, n.5704; Cass.29/11/2017, n. 28503; Cass.02/12/2018, n.2605). Non può invece ritenersi sceso il giudicato implicito sulla giurisdizione in caso di omessa pronuncia sul merito della domanda, poiché tale omissione non contiene l’implicita statuizione positiva sullagiurisdizione del giudice a dìto. Nel consegue che, rilevata l’omessa pronuncia sul merito della domanda concernente la cartella n. 0977201003723048 49 , il Tribunale ben poteva rilevare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario su tale domanda, non essendosi formato alcun giudicato implicitosul punto. Deve pertanto escludersi che la sentenza impugnat a contenga il vizio di ultra-petizione imputatole con i primi due motivi del ricorso per cassazioneche vanno, dunque, rigetta t i. 3. Con il terzo motivo viene denunciata nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2719 cod. civ.. Mentre con i primi due motivi di ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], come si è veduto, ha imputato alla sentenza impugnata il vizio di violazione dell’art.112 cod. proc. civ., sub specie di ultra - petizione, con il motivo in esame, all’inverso, la decisione di appello è censurata per il medesimo vizio, sub specie di omessa pronuncia su C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. tutte le questioni sollevate in funzione d ella declaratoria di invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento relative all e sanzioni amministrative, la quale sarebbe stata già correttamente emessa dal Giudicedi pace. Al riguardo, il ricorrente deduce: che, nel giudizio di primo grado aveva espressamente disconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’art.2719 cod. civ., la conformità delle copie agli origina l i dei documenti depositati da AdER ( Agenzia delle Entrate - Riscossione ) e da [OSCURATO:PERSONA], la quale, tra l’altro, si era limitata a deposita re unicamente un verbale di accertamento da lui non sottoscritto ; che aveva altresì eccepito la mancata notificazione dei verbali di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento ; che , con riguardo allanotifica delle cartelle, ne aveva censurato la validità, osservando, per un verso , che Equitalia ( cui sar ebbe succeduta AdER) si era limitata a depositare le copie degli avvisi di ricevimento (senza la relata di notifica con l’attestazione circa la ricerca delle persone abilitate a ricevere l’atto) , nonché a produrre gli estratti di ruolo (senza esibire la copia integrale delle cartelle) e, per altro verso, che, in ogni caso avrebbe dovuto ritenersi nulla la notifica a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza l’attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate. 3.1.Il motivo è manifestamente infondato. Con riguardo alla questione concerne n te la validità o meno delle notifichedelle cartelle di pagamento , i l giudi c e di appello , dopo avere rilevato che la cartella n. 097201001573514 24 non aveva formato oggetto di impugnativa e che su lla domanda concernente la cartella n. 0977201003723048 49 difettava la giurisdizione del giudice C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ordinario, era tenuto a prendere posizione unicamente in ordine alla notifica della cartellan. 0927201100205549 72 . Su tale questione ha espressamente pronunciato, ritenendo che la notifica, eseguitain data 8 febbraio 2011 nelle forme di cui all’art . 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, doveva reputarsi validamente perfezionata mediante consegna dell’avviso di ricevimento al portiere dello stabile, senza alcun obbligo di invio della successiva raccomandata informativa e senza necessità di procedere all a ricerca dei soggettiabilitati, ai sensi del’art.139 cod. proc. civ. . Il giudice di appello ha inoltre provveduto anche sulle questioni relative allanotifica dei sottesi verbali di accertamento delle vio la zioni al Codice della s trada, ritenendo che esse fossero prec luse dal rilievo dellavalidità della notifica della cartella di pagamento. Pertanto,non si configura alcuna violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, dovendosi altresì precisare, con specifico riferimento alla censura fondata sull’avvenuto disconoscimento della conformità delle copie agli originali dei documenti depositati dalle amministrazioni convenute, che, al di là del la fede privilegiata attribuita ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice del la strada (cfr., già , Cass. 25/02/2002, n. 2734), in ogni caso, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.,in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ.non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 08/06/2018, n. 14950; Cass.08/01/2022, n. 1324). Quanto al rilievo diretto a censurare la circostanza che Equitalia (cui poi sarebbe succeduta AdER) si sarebbe limitata a depositare le copie degli avvisi di ricevimentoe degli estratti di ruolo, è sufficiente ricordare il duplice principio, reiteratamente e nunciato da questa Corte, secondo cui , per un verso, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma,seconda parte, del d .P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartelladi pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (ex aliis, Cass.29/0/2016, n. 15795; Cass.28/12/2018, n. 35563; Cass.26/06/2020, n. 12883); per altro verso, l’estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale iviindicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito ; ciò, in quanto esso, quale titolo esecutivo, in forza del quale l ’ agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva, integra lafedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartellaesattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. debitore, nonché la causa e l ’ ammontare della pretesa creditoria (così, in termini, ex aliis, Cass.29/0/2016, n. 15795, cit.). Il terzo motivo devequindi essere rigettato. 4. con il quarto motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 209 del Codicedella strada e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il ricorrentecensura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che, avuto riguardo alla dimostrata ritualità della notifica della cartella n. 0927201100205549 72 , validamente effettuata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, perfezionatasi in data 8 febbraio 2011, doveva escludersi che fosse maturata la prescrizione quinquennaledel credito azion ato. In primoluogo, a conforto della propria originaria deduzione volta a contrastare la pretesa applicabilità del termine di prescrizione decennale, richiama la sentenza 17 / 11/2016, n. 23397 delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato il p rincipio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.. In secondo luogo , evidenzia che, anche se si volesse condividere la valutazione del Tribunale circa la validità della notificazione della cartella n. 0927201100205549 72 , perfezionatasi il giorno 8 febbraio 2011, comunque, alla data del preavviso del fermo amministrativo (15 febbraio 2016) , il termine quinqu ennale doveva ritenersi inequivocabilmentedecorso. C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.1.Anche questo motivo è infondato. Il Tribunale non ha violato il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenzarichiamata dal ricorrente, in quanto non ha ritenuto applicabile il te rmine di prescrizione decennale ma quello quinquennale. Del tutto correttamente, poi, ha ritenuto che questo termine non fosse maturato tra la data della notifica della cartella e quella del preavviso di fermo: vertendosi in ipotesi di carico incluso in un ruolo emesso da un Comune e affidato allariscossione prima del 31 ottobre 2013, operava, infatti, la sospensione del termine prescrizionale sino al 15 marzo 2014, in pendenza del termine di sospensione della riscossione, previsto perconsentire ai debitori e sattoriali di estinguere il debito con il solo pagamento dell’importo iscritto a ruolo, con esclusione degli interessi (art.1, commi 618 e 623, della legge n. 147 del 2013). Anche il quarto motivo va pertanto rigettato. 5. Con il qu into motivo viene denunciata la violazione e / o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Viene censurata la correttezza in iure della statu i zione diretta a ritenere valida la notificazione della cartella eseguita mediante consegna dell’avviso di ricevimento al portiere dello stabile, senza alcun invio della successiva raccomandata informativa e senza che si fosse proceduto allaricerca dei soggetti abilitati, ai sensi del l ’art.139 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che le forme semplificate di notificazione a mezzo posta consentite dall’invocato art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, troverebbero la loro circoscritta applicazione ai casi di notifica di atti tributari e non sarebberodunque estensibili alla notificazione di C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cartelledi pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. 5.1.Il motivo è manifestamente infondato . L’art.26, primo comma,del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che l a notifica della carella di pagamento pu ò essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove èl'abitazione, l’ufficio o l’azienda. Avuto riguardo a tale previsione legislativa, questa Corte ha più volte statuito che, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, in base ad essa, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa, in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della leggen. 890 del 1982 ( ex plurimis , Cass.13/06/2016, n. 12083; Cass. 12/11/2018, n. 28872; Cass.10/04/2019, n. 10037). La Corte costituzionale ha affermato che la disciplina semplificata di notificazione recata dall’art.26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 trova la sua giustificazione (e quindi il suo fondamento) nell’accentuato ruolo pubblicistico dell’agente per la riscossione, cui è delegato per legge l'esercizio di poteri funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche; e ha ritenuto che i tratt i più significativ i di tale disciplina –consistente nella mancanza della relazione di notificazione di cuiagli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982 e nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN)–, C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pur comporta ndo un arretramento del diritto di difesa del destinatario, garantisc ono comunque un ’ effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli, attraverso il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell ’ operatore postale, cosicché gli scostamenti rispetto al regime ordinario non superano il limite di compatibilità con la tutela costituzionale del diritto di difesa e con il principio di eguaglianza (Corte cost . n. 175 del 2018). L’individuazionedel suo fondamento nel caratte re pubblicistico dei poteri delegati all’agente riscossore infunzione della riscossione delle entrate pubbliche, non solo di natura tributaria, unitamente all’esplicito riconoscimento della sua conformità a C ostituzione da parte del giudice delle leggi, consentono di attribuire alla disciplina in esame un ambito di operatività non circoscritto alle cartelle relative a debiti tributari stricto sensu. Questa Corte, d’altra parte, ha ritenuto che il meccanismo notificatorio previsto dallart.26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, possa essere validamenteed efficacemente utilizzato, oltre che perla notificazione di cartelle esattorial i emess e per la riscossione di imposte, anche per quelle emesse pe r la riscossione di sanzioni amministrative ( cfr., ad es., Cass. 24/07/2014, n. 16949), per la notificazione di cartelle relative a contributi previdenziali ( cfr., ad es., Cass., 09//02/2022, n. 4160) e per quelle relative alla riscossione delle sanzioni pecuniarie per violazionidel codice della strada ( c fr., a d es., da ultimo, Cass.19/01/2023, n. 1686). Anche il quinto motivo, dunque, varigettato. 6.Deve invece essere dichiarato inammissibile il sesto ed ultimo motivo,con il quale viene denunciata la violazione e/o la falsa ( recte : C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’omessa) applicazione del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per avere il giudice di appello omesso di dichiarare l’avvenuto annullamento automatico della c artella n. 097201001573514 24 , notificata il 13 luglio 2010, dell’importo di Euro 157,84. 6.1. In effetti , l ’art. 4, comma 1, prima parte, del suddetto decreto-legge dispone che i debiti di importo residuo, alla data della sua entrata in vigore, fino a 1.000,00 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui al precedente art. 3, sono «automaticamente annullati». Dall’annullamento sono esclusi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo: i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione. Con riferimento ai debiti litigiosi, questa Corte ha reiteratamente affermato che, al verificarsi di precise condizioni (la sommatoria dei carichi non deve eccedere il limite di valore fissato dalla norma : Cass.27/08/2020, n. 17966; Cass. 15/07/2021, n. 20254;i carichi devono C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. esserestati affidati all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; non deve ricorr ere la clausola di esclusione contemplata nel citato comma 4 per i particolari carichi ivi tassativamente indicati),l’annullamento opera automaticamente ipso iure, determinando l’e stinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass. 07/06/2019, n. 15471; Cass. 30/04/2019, n. 11410; Cass.09/11/2022, n. 33059; Cass. 04/01/2023, n.151). 6.2. Nel caso di specie, tuttavia, osta all’applicabilità della richiamata disciplina la circostanza che il giudice del merito abbia ritenuto e stranea all’impugnativa proposta da ll’opponente la cartella in relazione alla quale dovrebbeoperare l’annullamento automatico. 7. In definitiva, i l ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S alvatore deve essere rigettato. 8. L e spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il ricorrente e il Comune controricorrente seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;non vi è luogo a provvedere su quelle del rapporto processuale intercorso tra il ricorrente e l’intimata Agenzia delle Entrate - Riscossione , che non ha svoltodifese in sede di legittimità . 9. A vuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. C.C. 03.05.2023 N. R.G. 09731/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della p arte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di
Sentenza Cassazione n. 21748/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris