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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 23155/2026

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so la sentenza del 19/09/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione;[OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente deduce nullità dellasentenza e vizio di motivazione perché il delitto è stato qualificato come furto inabitazione e non come furto semplice, senza verificare se il cortile dove sitrovava la biciletta sottratta fosse, o no, pertinenziale all’abitazione della personaoffesa;[OSCURATO:PERSONA] che l’imputata ha fatto pervenire, attraverso il Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria, essendo detenuta presso la CasaCircondariale di [OSCURATO:PERSONA], rinuncia al ricorso proposto;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la sentenza del 19/09/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione;[OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente deduce nullità dellasentenza e vizio di motivazione perché il delitto è stato qualificato come furto inabitazione e non come furto semplice, senza verificare se il cortile dove sitrovava la biciletta sottratta fosse, o no, pertinenziale all’abitazione della personaoffesa;[OSCURATO:PERSONA] che l’imputata ha fatto pervenire, attraverso il Dipartimentodell’Amministrazione penitenziaria, essendo detenuta presso la CasaCircondariale di [OSCURATO:PERSONA], rinuncia al ricorso proposto;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23155/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris