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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11351/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39307/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche.

Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo non si confronta con la motivazione consequenziale e priva di fratture logiche fornita dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che il secondo motivo relativo al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censure avanzate in appello, a fronte delle quali la Corte territoriale ha valorizzato, oltre alla gravità obiettiva e alla non episodicità dei fatti contestati, anche i precedenti penali di cui il ricorrente risulta gravato (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39307/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sviluppa motivi, oltre che generici, riproduttivi di profili di censura già valutati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da fratture logiche. Considerato in particolare che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo non si confronta con la motivazione consequenziale e priva di fratture logiche fornita dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); che il secondo motivo relativo al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto ripropone le medesime censure avanzate in appello, a fronte delle quali la Corte territoriale ha valorizzato, oltre alla gravità obiettiva e alla non episodicità dei fatti contestati, anche i precedenti penali di cui il ricorrente risulta gravato (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 11351/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris