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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 29247/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23140-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] supplementare R.G.N. 23140/2017 Cron.

Rep.

Ud. 19/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1537/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2017 R.G.N. 1451/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla pensione supplementareex art. 5 l. n.1338/62 rispetto alla contribuzione versata alla Gestione separata ed essendo ella già titolare di pensione di vecchiaia a carico del [OSCURATO:PERSONA].

La domanda di pensione supplementare era stata presentata il 31.10.12, ma la Corte d’appello riteneva che il requisito anagrafico da considerare fosse non quello vigente al tempo della domanda e dettato dall’art. 24, co.6, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con mod. in l. n.214/11, bensì quello precedente, fatto salvo dalla clausola di salvaguardia contenuta all’art.24, co. 3 d.l. n.201/11.

Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.5 l. n.1338/62, dell’art.1, co.2 d.m. 282/96 e dell’art.24 d.l. n.201/11 conv. in l. n.214/11.

Secondo l’Inps la pensione supplementare costituisce un trattamento autonomo rispetto alla pensione di base, di anzianità o di vecchiaia, e il requisito anagrafico da prendere a riferimento è quello previsto dalla legge in vigore al tempo della domanda, non potendo valere la clausola di salvaguardia di cui all’art.24, co.3 d.l. n.201/11 che ha riguardo al trattamento pensionistico di anzianità e di vecchiaia, e non alla pensione supplementare.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, con orientamento consolidato a partire da Cass.9293/16 (in seguito, v.

Cass.22009 e 22010/19, Cass.18169/20, Cass.31519/21), ha affermato che l a pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo, sicché il regime dell'età pensionabile va determinato avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l ’ accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa di pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, con la conseguenza che le clausole di salvaguardia previste in punto di requisiti anagrafico e contributivo per la pensione di anzianità o vecchiaia, non rilevano ai fini del diverso trattamento della pensione supplementare.

L’orientamento citato ha sempre riguardo alla clausola di salvaguardia contenuta nell’art.1, co. 3 l. n.243/04, che però ha tenore analogo alla clausola di salvaguardia di cui qui si discute, ovvero l’art. 24, co.3 d.l. n.201/11.

In entrambi i casi, infatti, la clausola di salvaguardia concerne il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, e non il trattamento pensionistico supplementare, che, come detto, ha natura autonoma.

Perciò, quanto affermato da questa Corte (Cass.31519/21, Cass.6040/18) rispetto all’art.1, co. 3 l. n.243/04, ovvero che la clausola opera solo ai fini dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità, e non può estendersi alla pensione supplementare siccome previsione eccettuativa della regola generale, deve valere anche per la clausola di salvaguardia dell’art.24, co.3 d.l. n.201/11.

Posto dunque che il regime applicabile è quello in vigore al tempo della domanda, esclusa la rilevanza della clausola di salvaguardia, vale l’art.24, co.6 lett. b) d.l. n.201/11, che pone il requisito anagrafico di 63 anni e 6 mesi per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata; requisito non posseduto dalla controricorrente al tempo della domanda.

La sentenza va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23140-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] supplementare R.G.N. 23140/2017 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1537/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2017 R.G.N. 1451/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il diritto alla pensione supplementareex art. 5 l. n.1338/62 rispetto alla contribuzione versata alla Gestione separata ed essendo ella già titolare di pensione di vecchiaia a carico del [OSCURATO:PERSONA]. La domanda di pensione supplementare era stata presentata il 31.10.12, ma la Corte d’appello riteneva che il requisito anagrafico da considerare fosse non quello vigente al tempo della domanda e dettato dall’art. 24, co.6, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con mod. in l. n.214/11, bensì quello precedente, fatto salvo dalla clausola di salvaguardia contenuta all’art.24, co. 3 d.l. n.201/11. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.5 l. n.1338/62, dell’art.1, co.2 d.m. 282/96 e dell’art.24 d.l. n.201/11 conv. in l. n.214/11. Secondo l’Inps la pensione supplementare costituisce un trattamento autonomo rispetto alla pensione di base, di anzianità o di vecchiaia, e il requisito anagrafico da prendere a riferimento è quello previsto dalla legge in vigore al tempo della domanda, non potendo valere la clausola di salvaguardia di cui all’art.24, co.3 d.l. n.201/11 che ha riguardo al trattamento pensionistico di anzianità e di vecchiaia, e non alla pensione supplementare. Il motivo è fondato. Questa Corte, con orientamento consolidato a partire da Cass.9293/16 (in seguito, v. Cass.22009 e 22010/19, Cass.18169/20, Cass.31519/21), ha affermato che l a pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo, sicché il regime dell'età pensionabile va determinato avendo riguardo non alla data in cui si verificano i requisiti per l ’ accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa di pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, con la conseguenza che le clausole di salvaguardia previste in punto di requisiti anagrafico e contributivo per la pensione di anzianità o vecchiaia, non rilevano ai fini del diverso trattamento della pensione supplementare. L’orientamento citato ha sempre riguardo alla clausola di salvaguardia contenuta nell’art.1, co. 3 l. n.243/04, che però ha tenore analogo alla clausola di salvaguardia di cui qui si discute, ovvero l’art. 24, co.3 d.l. n.201/11. In entrambi i casi, infatti, la clausola di salvaguardia concerne il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, e non il trattamento pensionistico supplementare, che, come detto, ha natura autonoma. Perciò, quanto affermato da questa Corte (Cass.31519/21, Cass.6040/18) rispetto all’art.1, co. 3 l. n.243/04, ovvero che la clausola opera solo ai fini dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità, e non può estendersi alla pensione supplementare siccome previsione eccettuativa della regola generale, deve valere anche per la clausola di salvaguardia dell’art.24, co.3 d.l. n.201/11. Posto dunque che il regime applicabile è quello in vigore al tempo della domanda, esclusa la rilevanza della clausola di salvaguardia, vale l’art.24, co.6 lett. b) d.l. n.201/11, che pone il requisito anagrafico di 63 anni e 6 mesi per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata; requisito non posseduto dalla controricorrente al tempo della domanda. La sentenza va quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in d
Sentenza Cassazione n. 29247/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris