CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 24552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24941-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sé stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 97591110586; -intimato - Avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il 19/07/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/06/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c., l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso in data 01.07.2020, a titolo di compenso professionale per aver svolto attività di difensore in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], parte ammessa al patrocinioa spese dello Stato nell’ambito di una causa previdenziale; - I l Tribunale di Caltanissetta, con l’ordinanza ivi impugnata, rigettava l’opposizione e confermava integralmente il decreto opposto; - In particolare, riteneva adeguatamente motivato il decreto di liquidazione, in quanto, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 4, primo comma, D.M. n. 55/2014, il giudice aveva ritenuto di operare una riduzione dei corrispettivi professionali nella misura del 30%, in ragione del carattere serial e della controver sia e, da tale risultato, aveva poi correttamente effettuato la decurtazione exart. 130 D.P.R. n. 115/2002; - Per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - Il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna attività difensiva; Considerato che: - Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente il Tribunale operato una doppia riduzione dei compensi, avendo abbattuto quelli tabellari medi e poi operato la riduzione ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002. In particolare, il ricorrente rileva che il giudice di merito sia incorso in un vizio di sussunzione nel momento in cui ha ricondotto il “fatto” (liquidazione dei compensi in favore dell’avvocato di parte ammessa al gratuito patrocinio) entro una norma volta a regolare i compensi in sede giudiziale; - Il motivo è infondato; - L'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"; - Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il riferimento ad importo non superiore ai valori medi delle tariffe professionali contenuto nell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, significa che la media dei valori tariffari funge da limite massimo (e non che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe), potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. Sez. 6 - 2, 02/12/2019, n. 31404; Cass. Sez. 6 -2, 12/12/2011, n. 26643); - Il Tribunale ha correttamente applicato ai parametri medi la riduzione consentita per legge (30% ex art 4 D.M. 55/2014) per la natura della controversia(ritenuta seriale); - Solo sull'importo così quantificato, conformemente alle previsioni dell'art. 4 D.M. 55/2014, il Tribunale ha poi operato l'ulteriore riduzione del 50%, obbligatoriamente prevista dalle disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato. - Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché dall’accoglimento del motivo articolato, conseguirebbe l’ingiusta condanna alle spese di lite; - il motivo è inammissibile in quanto non propone alcuna effettiva censura nel regolamento delle spese di lite, limitandosi ad invocare l’applicazione del principio della soccombenza in caso di accoglimento dell’opposizione; –il ricorso va, pertanto, rigettato; –nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; –ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis