CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43157/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata violenza privata e danneggiamento. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: con il primo denuncia vizio di motivazione per errata valutazione delle risultanze probatorie; con il secondo "assoluta mancanza di prova diretta a carico del ricorrente" e vizio di motivazione anche in ordine alla mancata assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte concernono non la tenuta logica del tessuto motivazionale, ma la valutazione delle prove. Tuttavia esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]