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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48200/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Sono inammissibili - in quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando come l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suddetto dalla Corte di appello di Lecce, abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti a fondamento delle condotte delittuose realizzate (segnatamente, erano stati posti a fondamento della richiesta il ridotto lasso temporale all'interno del quale si collocano i fatti, la natura stessa delle condotte e il titolo dei reati).

2. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Lecce nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati sotto il profilo ontologico, nonché profondamente differenti quanto a modalità esecutive e forme di programmazione e, infine, intervallati da notevoli periodi di tempo.

Tali fatti risultano, quindi, frutto di separate volizioni ed espressivi della sussistenza di uno stile di vita, piuttosto che di una preventiva ideazione unitaria.

Trattasi, infatti, di condanne riportate per fatti di contrabbando di t.l.e., detenzione di dvd privi del marchio SIAE, esercizio di gioco d'azzardo, ricettazione, falso in autocertificazione e fraudolento trasferimento di beni, perpetrati entro un vasto arco temporale, che spazia dal 2010 al 2013.

Le censure, come detto, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono inammissibili - in quanto costituite da mere doglianze versate in punto di fatto - le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], laddove il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando come l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suddetto dalla Corte di appello di Lecce, abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, posti a fondamento delle condotte delittuose realizzate (segnatamente, erano stati posti a fondamento della richiesta il ridotto lasso temporale all'interno del quale si collocano i fatti, la natura stessa delle condotte e il titolo dei reati). 2. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Lecce nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati sotto il profilo ontologico, nonché profondamente differenti quanto a modalità esecutive e forme di programmazione e, infine, intervallati da notevoli periodi di tempo. Tali fatti risultano, quindi, frutto di separate volizioni ed espressivi della sussistenza di uno stile di vita, piuttosto che di una preventiva ideazione unitaria. Trattasi, infatti, di condanne riportate per fatti di contrabbando di t.l.e., detenzione di dvd privi del marchio SIAE, esercizio di gioco d'azzardo, ricettazione, falso in autocertificazione e fraudolento trasferimento di beni, perpetrati entro un vasto arco temporale, che spazia dal 2010 al 2013. Le censure, come detto, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottob
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