CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38965/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con le statuizioni consequenziali; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 1° giugno 2022 la Corte di appello di Roma confermava la condanna con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni, dieci mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa per i reati di rapina e lesione personale, entrambi aggravati dall'uso di un'arma. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle doglianze proposte con l'atto di appello sulla mancanza di attendibilità della persona offesa, che ha fornito tre distinte e contrastanti versioni dei fatti con dichiarazioni rimaste prive di riscontri esterni. 2.2. Violazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione del fatto nel reato di furto con strappo, considerato che nella seconda versione fornita, nella denuncia-querela, la persona offesa non aveva fatto alcun riferimento all'uso della violenza sulla persona. 2.3. Violazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccepita insussistenza dell'aggravante contestata in entrambi i reati, non essendo emersa alcuna prova circa l'esistenza e l'utilizzo della chiave inglese. 2.4. Violazione della legge penale e mancanza assoluta della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. 2.5. Violazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena. 2.6. Con motivi nuovi, la difesa ha chiesto che, alla luce del comma 2 -bis dell'art. 442 cod. proc. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorrente sia rimesso in termini ai fini di una eventuale rinuncia all'impugnazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati o non consentiti. 2. In punto di responsabilità, non sussiste il vizio motivazionale denunciato, peraltro cumulativamente (e quindi inammissibilmente: v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto), avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489). Va ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza assente nel caso di specie. I giudici di merito, infatti, hanno evidenziato che le prime dichiarazioni rese da Hosni nell'immediatezza del fatto, dopo l'aggressione, furono sintetizzate dagli operatori di P.G. nel verbale di arresto, cosicché è normale che fossero stati omessi particolari poi riferiti dalla persona offesa in sede di denuncia. Dette dichiarazioni sono state ritenute coerenti e attendibili anche in ordine all'utilizzo della chiave inglese da parte dell'imputato e alle lesioni dallo stesso inferte a Hosni, che perse i sensi e fu trasportato in ospedale ove i medici del pronto soccorso riscontrarono diversi traumi. Le sentenze hanno anche evidenziato la falsità delle spontanee dichiarazioni dell'imputato, secondo il quale Hosni gli avrebbe consegnato volontariamente il monopattino, circostanza contrastante con l'aggressione posta in essere ai suoi danni. Risultano, pertanto, manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'aggravante dell'uso dell'arma.3. In ordine al motivo inerente alle attenuanti generiche, proposto con l'atto di appello, nella sentenza impugnata non vi è una specifica risposta. Tuttavia, detto motivo era generico (e quindi inammissibile), in quanto - diversamente da quanto sostenuto ancora nel ricorso - il primo giudice aveva giustificato il mancato riconoscimento di dette attenuanti non solo con un generico riferimento alle "modalità e gravità dei fatti", ma anche valorizzando in senso negativo "un'aggressione posta in essere con l'uso di un'arma impropria maturata nel contesto dello spaccio di stupefacenti per punire un acquirente del narcotico che a detta dell'imputato aveva fatto l'infame". La difesa non si era confrontata con questa motivazione, invocando a favore dell'imputato le sue condizioni personali. Va in proposito ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; v. anche Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non mass. sul punto). Il motivo di gravame sul punto, dunque, era inammissibile: «la genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera e) [ora lett. d), dopo la modifica apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103] e 581, comma 1, lettera c), può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 38638 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799; da ultimo, v. Sez. 2, n. 24141 del 04/04/2023, Nunnari, non mass). 4. La Corte territoriale ha condiviso le valutazioni del G.u.p. sul trattamento sanzionatorio, dato che il lieve scostamento dal minimo edittale per la pena base, prima del contenuto aumento per il reato di lesione personale aggravata, era giustificato dalla "caratura criminale del Presti alla luce della gravità dell'aggressine portata ai danni dell'Hosni per una somma assai modesta". Va ribadito che, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.265283), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). 5. E' privo di ogni fondamento anche il motivo nuovo. Nel caso di specie non si può porre una questione di restituzione nel termine, posto che l'atto che impedisce l'accesso alla riduzione di pena è già stato compiuto e ha introdotto la fase processuale dell'impugnazione, fase che la norma premiale vuole evitare. Nella materia processuale vige il principio del tempus regit actum (v. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537), alla luce del quale l'applicabilità della nuova norma è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, pur se pronunciate antecedentemente. L'irrevocabilità della sentenza per mancata presentazione della impugnazione è condizione necessaria per poter beneficiare dell'ulteriore diminuente di un sesto, prevista dal comma 2 -bis dell'art. 442 cod. proc. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sulla base di queste premesse, questa Corte, con una recente condivisibile pronuncia, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della nuova disposizione, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del decreto n. 150 del 2022: non risultano violati né il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano, la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, non mass.). 6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen