CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22009/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ela [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.• [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 11 dicembre 2015 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'istanza dalla stessa proposta al fin di ottenere l'annullamento e/o la revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 79 del 18 gennaio 2015, di parziale conferma di quella emessa in primo grado, con subordinazione della concessa sospensione condizionale della pena alla eliminazione dell'opera abusiva entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce vizio della motivazione violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'operatività del principio di proporzionalità e per la inosservanza degli artt. 6 e 8 CEDU, quali criteri di interpretazione convenzionalmente orientata che il giudice interno deve considerare nella applicazione delle norme interne. La ricorrente si duole della non adeguata considerazione degli elementi di natura documentale addotti a sostegno dell'istanza e, in particolare, di quelli relativi alle condizioni dell'immobile in cui insiste l'opera abusiva ed alle condizioni di salute della ricorrente, di ottantasei anni di età, invalida per "cecità con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi" e con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta". Quanto alle condizioni dell'immobile, la ricorrente richiama il contenuto della consulenza disposta, dalla quale risulta che l'opera abusiva costituirebbe l'unica fonte di luce o comunque l'unico ambiente luminoso (trattandosi di una veranda di circa 15 mq destinata a cucina, ove la signora trascorre gran parte del proprio tempo), indispensabile per la [OSCURATO:PERSONA], senza che vi sia possibilità di realizzare un'alternativa: a tutti i predetti elementi, assume il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe compiuto alcun riferimento, neppure considerando le condizioni di indigenza connesse all'età, avendo valorizzato, da un lato, la circostanza che la veranda non costituiva la casa principale e, sotto altro profilo, che l'istante non aveva dimostrato di non poter realizzare una apertura finestrata in esito alla demolizione, evidenziando, altresì, che la rigidità strutturale del manufatto renderebbe impossibile l'esecuzione di personalizzazioni interne mediante demolizione dei tramezzi e diversa distribuzione di spazi. La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Come chiaramente affermato da questa Corte, il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini41 assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. (Fattispecie relativa all'impugnazione del provvedimento demolitorio di un vano accessorio edificato abusivamente, la cui stessa natura, secondo la Corte, esclude che possa prospettarsi una necessità abitativa idonea a precluderne l'esecuzione). (Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994 - 01). Nel caso di specie la demolizione, come emerge dal provvedimento impugnato, riguarda una veranda in cemento armato e un vano di mq 3, entrambi costituenti "pertinenze" dell'abitazione principale, che, come riportato nel provvedimento impugnato, non precludono, in caso di esecuzione dell'ordine, l'utilizzo dell'abitazione principale (rispetto alla quale non risultano contestati ulteriori abusi). Quanto alla deduzione relativa alla realizzazione di una parete finestrata, prospettata come alternativa non dedotta dal consulente, si osserva che tale deduzione appartiene al merito e che rispetto ad esso la motivazione svolta dalla Corte, in carenza di profili di manifesta illogicità, non ravvisabili nel caso di specie, non è sindacabile da questa Corte. Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha altresì fatto buon governo dell'orientamento interpretativo svolto da questa Corte, per la quale il principio convenzionale di proporzione impone al giudice interno di concedere all'interessato il tempo per sanare l'illecito o individuare una soluzione abitativa alternativa (Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'auria, Rv. 282950 - 01), evidenziando che tra il passaggio in giudicato della sentenza (30 marzo 2005) e l'avvio dell'esecuzione (30 luglio 2019) è intercorso un arco temporale non esiguo, ulteriormente differito al 31 ottobre 2025 per l'espletamento dell'accertamento peritale propedeutico. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDotyill.tbet a Arrabito 4