CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale socio e successore dellacessata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA].– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], n.5312/2021/02, depositata in data 21/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Messina, l’avviso di accertamento n.TYX03A501583/2011, con il quale l’Amministrazione finanziaria avevadisconosciuto, per l’anno d’imposta 2007, l’esenzione Irap di cui all’art. 15della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 21/2003, in quanto, a seguito di una verificaespletata dalla Guardia di Finanza, era emerso che la società contribuenteNumero registro generale 1408/2022Numero sezionale 3830/2026Numero di raccolta generale 16170/2026Data pubblicazione 25/05/2026aveva mantenuto unità operative fuori dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], cosìdifettando uno dei presupposti del predetto beneficio fiscale.La CTP rigettava il ricorso.2. L’appello proposto dalla società contribuente veniva accolto dallaCommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale riteneva irrilevante,ai fini dell’anno d’imposta 2007, che la contribuente avesse avuto unitàoperative fuori dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2004-2006, dovendoverificarsi anno per anno la sussistenza dei presupposti per poter fruiredell’esenzione fiscale.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo.Poiché in data 18/06/2021 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA].,veniva cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per cassazione èstato notificato a [OSCURATO:PERSONA], quale unico socio e successore della societàestinta, il quale è rimasto intimato.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si assume la violazione e falsa applicazionedell’art. 15 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 21/2003, nonché dell’art. 115 c.p.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTRritenuto irrilevante che la società contribuente avesse avuto unitàoperative nel triennio 2004-2006 al di fuori del territorio regionalesiciliano, sebbene, in realtà, ai sensi del comma 2 del predetto art. 15,l’applicazione dell’esenzione Irap presupponga che «la sede legale, gliuffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operativesiano ubicati nel territorio della Regione siciliana».I giudici d’appello, invece, erroneamente interpretando la norma inesame, la cui ratio è di incentivare le imprese stabilmente operanti inSicilia, hanno ritenuto che il presupposto del mantenimento delle unitàoperative nel territorio regionale siciliano non dovesse necessariamenteNumero registro generale 1408/2022Numero sezionale 3830/2026Numero di raccolta generale 16170/2026Data pubblicazione 25/05/2026protrarsi per l’intero quinquennio al quale si riferiva l’esenzione Irap e che,quindi, dovesse procedersi anno per anno alla verifica dei presuppostinormativi per poter beneficiare della predetta esenzione.1.1 Il motivo è fondato.1.2 L’art. 15 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 21/2003 prevede che: «1. Alfine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessal'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche edintegrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in [OSCURATO:PERSONA] per la parte di baseimponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003,ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche. 2. L'esenzione dicui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale, gli ufficiamministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative sianoubicati nel territorio della Regione siciliana. 3. L'applicazione dellapresente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativacomunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione dellaprocedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dellaComunità europea. 4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delledisposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specificiprovvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva delprocedimento di controllo comunitario. 4-bis. Nelle more, ovvero in caso didefinizione negativa delle procedure di cui al precedente comma 3, gliaiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi edentro i limiti di cui al regolamento del 12 gennaio 2001, n. 69 dellaCommissione delle Comunità europee relativo all'applicazione degli articoli87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore».La questione oggetto di causa verte sulla corretta interpretazionedella previsione di cui al comma 2 della predetta norma sotto il profilodell’applicabilità del regime di favore in materia di Irap anche qualora laNumero registro generale 1408/2022Numero sezionale 3830/2026Numero di raccolta generale 16170/2026Data pubblicazione 25/05/2026condizione dell’ubicazione nel territorio della regione siciliana della sedelegale, degli uffici amministrativi e degli stabilimenti di produzione e/ounità operative della società sussista non per l’intero quinquenniosuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, ma solo per una oalcune delle annualità d’imposta rientranti in tale lustro, in relazione allequali soltanto opererebbe eventualmente l’esenzione Irap.Secondo la CTR, invero, la circostanza dell’ubicazione di alcune unitàoperative della società contribuente, nel periodo 2004/2006, al di fuoridella Regione [OSCURATO:PERSONA] non escluderebbe l’applicazione dell’esenzione Irapper l’anno d’imposta 2007, in quanto l’art. 15 in esame non prevede che irequisiti di cui al comma 2 debbano essere mantenuti per i previsti cinqueanni, dovendo invece intendersi il riferimento al quinquennio, contenutonel comma 1, come limite temporale per il riconoscimento del beneficiofiscale.1.3 L’interpretazione fornita dai giudici d’appello non risultacondivisibile, in quanto non conforme a quanto desumibile dalla letturacombinata e sistematica dei primi due commi del citato art. 15.Invero, il secondo comma di tale norma, nel delineare la condizioneper l’operatività del beneficio fiscale in esame, richiama «L'esenzione dicui al comma 1», ed il primo comma, a sua volta, prevede che l’esenzioneIrap è concessa «per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corsoal 31 dicembre 2003», sicché dalla congiunta lettura delle due disposizionisi ricava che la condizione del mantenimento nel territorio regionalesiciliano della sede legale, degli uffici amministrativi e degli stabilimenti diproduzione e/o unità operative va riferita (e deve persistere in relazione)all’intero quinquennio di concessione dell’esenzione de qua.1.4 Tale conclusione risulta suffragata dalla ratio dell’art. 15 cit.,che, come già sostenuto da questa Corte, consiste nel favorire lo sviluppodelle imprese già esistenti in [OSCURATO:PERSONA] mediante l’introduzione di unparticolare regime normativo in materia di esenzione Irap (Cass.Numero registro generale 1408/2022Numero sezionale 3830/2026Numero di raccolta generale 16170/2026Data pubblicazione 25/05/202625/07/2023, n. 22271), a condizione, tra le altre, che tali impreseconcentrino nel territorio siciliano le proprie strutture legali,amministrative e produttive.È, allora, ragionevole ritenere che l’obiettivo perseguito dallegislatore regionale possa essere efficacemente conseguito solo se leimprese interessate, a fronte del beneficio dall’esenzione Irap, siano ingrado di garantire il mantenimento della predetta condizione di“localizzazione intraregionale” della propria attività per un continuo edapprezzabile lasso temporale, fissato ex lege in cinque anni, al fine diassicurare un rafforzamento ed un radicamento territoriale più efficacedelle stesse. Ne consegue che non può, invece, riconoscersi il beneficiofiscale de quo anche alle imprese che operino integralmente nel territoriosiciliano, ma solo per uno o alcuni dei periodi d’imposta rientranti neicinque successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, e dunque in modoestemporaneo o artefatto.Secondo la già citata Cass. n. 22271/2023, infatti, l’art. 15 in esame«ha la finalità di favorire determinate imprese al rispetto di specificipresupposti, limitandone l’ambito di applicazione a quelle imprese conun’attività temporalmente rilevante», e tale rilevanza temporale va riferitaanche al mantenimento quinquennale nel territorio siciliano delle struttureaziendali.1.5 D’altra parte, in coerenza con la costante giurisprudenza diquesta Corte, una norma intesa ad attribuire una agevolazione (oun'esenzione) va interpretata in termini rigorosi e restrittivi (Cass. n.22271/2023, cit., e Cass. 06/06/2022, n. 18172, in relazione proprioall’art. 15 in esame, ma in ordine alla diversa condizione che l'impresacontribuente sia stata costituita prima del triennio 2001-2003 e sia esistitanel corso dell'intero triennio per il quale deve risultare presentata larelativa dichiarazione; Cass. 14/10/2021, n. 28055, in tema diagevolazione per l'acquisto della prima casa; Cass. 14/10/2020, n. 22174,Numero registro generale 1408/2022Numero sezionale 3830/2026Numero di raccolta generale 16170/2026Data pubblicazione 25/05/2026in tema di agevolazioni per le aree svantaggiate; Cass. 26/06/2020, n.12804, in tema di esenzioni tributarie a favore di enti non commerciali edONLUS; Cass. 23/12/2019, n. 34343, in tema di agevolazioni in materia dimutualità; Cass. 17/09/2019, n. 23081, in tema di radiofonia mobile).Milita ulteriormente in tal senso, del resto, la stessa attenzioneprestata dal legislatore regionale al successivo comma 3 della norma(«L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto dellavigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché delladefinizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, delTrattato istitutivo della Comunità europea»), evidentemente intesa adevitare che il beneficio trasmodi in un indebito aiuto di Stato.2. Occorre, pertanto, affermare il seguente principio di diritto: «Intema di Irap, la condizione di applicazione dell’esenzione di cui all'art. 15,comma 2, della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 21 del 2003, consistentenell’ubicazione della sede legale, degli uffici amministrativi, deglistabilimenti di produzione e/o unità operative nel territorio della Regionesiciliana, deve necessariamente persistere per l’intero quinquenniosuccessivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003».3. Alla luce di quanto finora esposto, non essendosi la CTR attenutaall’enunciato principio, il ricorso va accolto, con cassazione dell’impugnatasentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, perché si attenga al principio esposto eprovveda, altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.Il PresidenteLucio Napolitano