CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 12934/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ry'r [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. (fatto commesso in Castello di Cisterna il 13 aprile 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192 e 546, lettera e), cod. proc. pen., è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede, in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, medrante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale che non esibisce alcun profilo di illogicità evidente (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto di non potere infliggere una pena più mite in ragione delle circostanze del fatto e della personalità dell'agente); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il consigliere estensor