CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 2024
Cassazione n. 39508/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta della difesa in data 26 agosto 2024 con cui si richiede la trattazione orale del ricorso e la memoria del 27 agosto 2024 con cui si confuta il preliminare vaglio di inammissibilità, chiedendo il rinvio a nuovo ruolo per la discussione presso altra Sezione di questa Corte. OSSERVA Ritenuto che i motivi del ricorso con cui si censura, sia la ritenuta responsabilità, quanto aC significato assegnato ai dialoghi intercettati, sia la mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 costituiscono riproduzione di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato, complessivamente, il chiaro tenore delle conversazioni da cui era desumibile l'oggetto dello scambio di due panetti del peso complessivo di un chilogrammo tra il ricorrente ed altro soggetto; che detta conclusione, in quanto fondata su pertinenti riferimenti ai dati probatori analizzati con completezza e logicità dalla Corte di appello (pagg. da 7 a 15), non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm de. Così deciso il