CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 10058/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 16 dicembre 2020 la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione (sez. V, sentenza del 18 giugno 2019) assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa - in relazione al residuo capo 8) dell'imputazione riguardante un furto in abitazione pluriaggravato da effrazione sulle cose e da circostanze di tempo e di luogo notturne tali da ostacolare la privata difesa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. Si ribadisce l'erroneità dell'elemento di prova per cui la refurtiva sarebbe stata ritrovata nell'appartamento del ricorrente, in quanto dal verbale emerge chiaramente come siano stati ritrovati solamente oggetti di poco valore in un sacco della spazzatura gettato nelle pertinenze dell'immobile. Peraltro, gli oggetti di effettivo valore economico sono stati rinvenuti, a seguito di perquisizione, presso altri soggetti. Si evidenzia l'insufficienza della motivazione anche in relazione all'indicazione estremamente generica delle pagine dell'informativa riguardanti le intercettazioni ritenute rilevanti. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in ragione della sostanziale richiesta di rivalutazione di elementi di prova, congruamente apprezzati in sede di merito. Ed invero, la sostanziale riferibilità degli oggetti - rinvenuti con modalità tali da non determinare dubbi sulla 'provenienza' dall'appartamento ove il ricorrente era stato inizialmente posto agli arresti domiciliari - alla persona del derubato è aspetto congruamente apprezzato in sede di merito, in un contesto complessivo che ne rafforza la valenza indiziante a carico. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]