CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata in grado di appello da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 3 luglio 2020, rigettava l'istanza di ricusazione del predetto giudice. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione Cerra, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34, 37, comma 1, lett. b) e 125 cod. proc. pen., sub specie di violazione di legge, illogicità e intima contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Rileva il Collegio che la decisione non fa buon governo della pronuncia relativa all'applicazione nel caso di specie della sentenza n. 371 del 1996, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, ove la posizione di quello stesso imputato, in ordine alla sua responsabilità penale, sia già stata comunque valutata. La Corte di appello territoriale, soprattutto, non dà corretta applicazione del principio conseguente per il quale l'incompatibilità sussiste non solo quando nel primo giudizio la posizione del terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando abbia formato oggetto di una delibazione di merito superficiale e sommaria, apparendo, anzi, in questa seconda ipotesi ancor più evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice verrebbe a trovarsi. Principio, oltremodo, ratificato dall'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte del 26/06/2014 n. 36847. 3. La Corte di appello ha escluso la sussistenza della dedotta incompatibilità osservando che nel processo "Chimera" (Pres. Saullo, a latere dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]), nel quale Cerra è stato condannato per il reato associativo, era stata valutata una sola delle due tentate estorsioni delle quali egli è imputato nel processo di cui si tratta e che le fonti probatorie erano solo in parte coincidenti. In realtà, deve evidenziarsi che, nella parte della sentenza del processo "Chimera" (allegata dalla difesa) nella quale viene valutata la responsabilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] per la tentata estorsione aggravata in danno del titolare del bar Millenium, la Corte di appello, della quale faceva parte il giudice ricusato, aveva, comunque, analizzato anche la posizione t1LIdi [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la credibilità del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della ricusazione ha operato, quindi, una valutazione frazionata per categoria di reato delle argomentazioni svolte nella sentenza "Chimera" per concludere erroneamente che alcun giudizio in tema di responsabilità per il fatto specifico attribuito al ricorrente sia stato effettuato preventivamente. La motivazione del Collegio della ricusazione palesa distorsioni, nonché inconciliabilità storico-logiche laddove, comunque, riconosce, in contrasto insanabile, con quanto riferito in precedenza che, pur costituendo la valutazione di attendibilità del Muraca uno degli snodi del percorso logico seguito dai giudici di merito per pervenire al giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del Cerra e del Paradiso in merito al reato associativo di cui al capo 1) della rubrica, non risulta, tuttavia, espresso un giudizio di merito sulla colpevolezza del Cerra in relazione agli specifici accadimenti di cui si tratta nel giudizio n. 1044/2019 R.G., così disancorando le valutazioni associative per le quali il narrato dichiarativo è rilevante, rispetto ai reati specifici estorsivi che alimentano la considerazione associativa. E tutto questo, diversamente da quanto riportato, prescinde poi dall'esito delle dichiarazioni e dal peso specifico riportato nel giudizio che non rientra, esso, nel focus del presente giudizio, diretto a sindacare la imparzialità e terzietà del Giudice. Valutazione antinomica, quindi, rispetto a quanto espresso dal Giudice di legittimità nel giudizio rescindente, sia pure ai fini dell'inammissibilità della procedura de plano, laddove aveva dichiarato che il Giudice del processo "Chimera", valutando la responsabilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] per la tentata estorsione aggravata in danno del titolare del bar Millennium, aveva comunque analizzato la posizione anche di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la credibilità del dichiarante in correità [OSCURATO:PERSONA]" Emerge, quindi, la situazione di incompatibilità ex art. 37/1 lett. b) cod. proc. pen. del [OSCURATO:PERSONA] che ha partecipato alla deliberazione della sentenza n° 2169/2017 R.G.sent. (c.d. processo Chimera), posto che nel processo oggetto di ricusazione si è valutata positivamente una delle tentate estorsioni attribuite quale manifestazione del sodalizio mafioso, attraverso l'inferenza valutativa positiva del dichiarante Muraca. L'istanza di ricusazione deve, pertanto, essere accolta e l'ordinanza impugnata annullata senza rinvio. P.Q.M. Accoglie l'istanza di ricusazione e, per l'effetto, annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per quanto di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 cod. proc. pen. Così deciso il 18 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA],r