CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07817/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2017 della CORTE di APPELLO di ROMA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di appropriazione indebita, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione per insussistenza degli elementi costitutivi del reato, chiedendo dichiararsi in subordine l'estinzione del reato per prescrizione maturata nelle more del deposito della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. 1. I motivi riguardanti l'asserita insussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto all'imputato sono, come premesso, privi della necessaria specificità, perché meramente reiterativi. La Corte di appello (ff. 1 s. della sentenza impugnata), richiamando le argomentazioni del Tribunale, avvalorate dalle acquisite risultanze documentali e testimoniali (in particolare, dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenute attendibili, quest'ultima anche per l'assoluta carenza d'interesse del dichiarante in ordine alla vicenda riferita) e corrette in diritto, e per tali ragioni condivise, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha motivatamente concluso che l'imputato, nella sua qualità di amministratore di fatto della RR Costruzioni, non aveva restituito i veicoli di cui ai due contratti di locazione finanziaria de quibus, nonostante la risoluzione del contratto di leasing e la richiesta di restituzione dei beni da parte della società proprietaria; dalle predette dichiarazioni testimoniali è emerso con evidenza che "la notificazione degli atti sociali era stata effettuata presso la sede legale", non rilevando "la coincidenza della sede legale della società in questione con quella della residenza dell'amministratore di diritto". 2. L'ultimo motivo è manifestamente infondato, poiché ai fini del computo della prescrizione del reato deve essere preso in considerazione esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna o di conferma della condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla z pretesa punitiva, e non quello successivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593 — 02; Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Rv. 262615 — 01). 3. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così decis