CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 27329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36019/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura incalce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avversola sentenza del Tribunale di Como n. 1110/2019 depositata il 13.9.2019. N. 36019/19R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.5.2022 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Como ed iscritta al N. 227/2015 R.G., la debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito, Maver) propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza da essa esecutata avanzata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tendente alla revoca dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato –avvenuta in data 3.10.2017 dinanzi al professionista delegato in favore di tale [OSCURATO:PERSONA] –e alla conseguente estinzione della procedura, avendo essa debitrice effettuato versamenti per € 12.055,00 ed € 15.000,00 (mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale), che assumeva estintivi di ogni debenza nei confronti del creditore procedente. Con l’ordinanza opposta, in particolare, il giudice dell’esecuzione –oltre a rigettare l’istanza di sospensione già proposta dalla Maver in seno a precedente opposizione agli atti esecutivi, avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (così la sentenza impugnata) - aveva confermato la delega al professionista, ai fini del riparto, disponendo tenersi conto delle somme depositate dall’esecutata, nonché la restituzione del supero alla società stessa. Rigettata la nuova istanza di sospensione con ordinanza del 14.1.2018 e disposta l’introduzione del merito, ex art. 618 c.p.c., il Tribunale lariano respinse l’opposizione con sentenza del 13.9.2019. Osservò in particolare il giudice di merito che le somme depositate dall’esecutata non erano sufficienti a coprire il debito e le spese,che in ogni caso l’iniziativa assunta dalla stessa N. 36019/19R.G. società era irrituale, essendosi già verificata la decadenza dalla facoltà di chiedere la conversione ex art. 495 c.p.c. e che la stessa iniziativa aveva il malcelato scopo di procrastinare il regolare iterdell’esecuzione. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., affidandosi a due motivi, illustrati da memoria; l’intimato non haresistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La ricorrente deduce che, con l’opposizione per cui è processo, essa aveva lamentato: 1) la mancata decisione sull’istanza di sospensione di cui a precedente opposizione agli atti esecutivi, proposta con ricorso del 28.6.2017, nonché la mancata fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito; 2)l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 586, comma 1, c.p.c.; 3)l’errata valutazione della somma residua da versare alla data del deposito di € 15.000,00, con conseguente mancata assegnazione di un termine per il versamento delle spese di procedura non ancora liquidate alla data del 20.10.2017. La società, dunque, si duole dell’assenza di qualsiasi decisione in proposito da parte del Tribunale, che s’è limitato a rilevare che la somma di € 12.055,00 versata in prossimità della vendita già calendarizzata per il 3.11.2016 dinanzi al delegato non era sufficiente a coprire il credito neanche in linea capitale, mentre il successivo versamento di € 15.000,00 non era comunque bastevole né per il credito stesso, né per le spese di procedura. Assume in proposito la Maver che, in realtà, alla data dell’ultimo versamento, residuavano da saldare le sole competenze del professionista delegato, sicché il giudice N. 36019/19R.G. dell’esecuzione avrebbe dovuto sospendere la liquidazione, assegnando un termine per provvedervi. Ha dunque errato il Tribunale nell’affermare che il codice di rito consente al debitore di liberarsi, una volta avviato il processo esecutivo, soltanto mediante il procedimento di conversione, nulla in realtà vietando – a dire della ricorrente - che il deb itore possa estinguere la propria posizione anche dopo l’aggiudicazione provvisoria dell’immobile, l’effetto traslativo verificandosi solo con l’emissione del decreto di trasferimento ex art.586 c.p.c., ed in ogni caso non essendo possibile per il debitore stesso provvedere diversamente, stante la necessità di coinvolgere il Tribunale circa l’esistenza dei pagamenti effettuati. 1.2 –Con il secondo motivo la società denuncia l’illegittimità della sentenza per errata applicazione dell’art. 186 c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censurando la decisione del Tribunale secondo cui nulla potrebbe eccepirsi riguardo al ritardo nello scioglimento della riserva assunta il 20.9.2017 sulla prima opposizione, a fronte della vendita calendarizzata dinanzi al professionista delegato per il 3.10.2017. Infatti, in relazione all’imminente pregiudizio lamentato da essa società, il termine di cinque giorni entro cui il giudice avrebbe dovuto provvedere non può che considerarsi di carattere perentorio, con conseguente invalidità del provvedimento riservato, depositato solo il 17.10.2017, in quanto tardivamente adottato, anche in violazione del principio del contraddittorio, e con conseguente nullità degli atti conseguenziali. 2.1 –In via preliminare, va rilevato che, a dire della ricorrente, con l’opposizione agli atti esecutivi proposta con atto del 20.11.2017 – da cui origina questo giudizio - si è nella sostanza opposta non solo l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma N. 36019/19R.G. anche la precedente aggiudicazione in favore di tale [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta dinanzi al professionista delegato in data 3.10.2017), nonché il versamento del prezzo da lui effettuato in data 3.11.2017 ed, infine,il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; tutto ciò, senza che il predetto Dellera sia mai stato evocato in giudizio da parte della stessa Maver. Non occorre, però, disporre sulla pur palese violazione del contraddittorio, stante l’inammissibilità e/o l’infondatezza prima facie del ricorso ( ex multis , Cass. n. 11287/2018), come meglio si dirà di seguito, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo. 3.1 –Ciò posto, il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Con esso si denuncia l’omessa pronuncia sulle domande avanzate con l’opposizione agli atti del 20.11.2017, tendenti a far valere l’invalidità dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente caducazione degli atti successivi. Assume al riguardo la Maver che, in realtà, il Tribunale lariano avrebbe omesso qualsiasi decisione circa i vizi denunciati (v. par. 1.1), limitandosi ad affermare l’inidoneità delle somme da essa versate ai fini della copertura dei crediti del pignorante e delle spese di procedura ed erroneamente ritenendo che l’unica possibilità di adempiere la propria obbligazione, in corso di procedura, sia data dalla conversione del pignoramento, i cui termini erano ampiamente superati. 3.2 –La doglianza in esame è anzitutto inammissibile, per difetto di decisività, in relazione alla questione sulla mancata sospensione dell’esecuzione, giacché - N. 36019/19R.G. pur vero essendo che dalla sentenza qui impugnata non risulta una esplicita delibazione della questione circa la decisione sulla sospensione - ciò non può comunque condurre all’accoglimento della censura. Infatti, l’opposizione agli atti proposta in data 20.11.2017 è inammissibile, nella parte in cui con essa si censura la (pretesa) mancata decisione del giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], circa la chiesta sospensione della procedura esecutiva e la mancata concessione dei termini per l’introduzione del giudizio di merito relativo alla precedente opposizioneagli atti del 28.6.2017: ciò in quanto ogni doglianza sulla mancata sospensione (secondo la sentenza, in realtà esplicitamente denegata dal giudice, contrariamente all’assunto della Maver) avrebbe dovuto impugnarsi con reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. (v. Cass. n. 11243/2010; Cass. n. 3954/2012; Cass. n. 27187/2016) e, d’altra parte, la mancata concessione dei termini ex art. 618 c.p.c. ben avrebbe potuto essere supplita ad iniziativa della stessa Maver, anche con l’introduzione diretta del giudizio di merito (v., per tutte, Cass. n. 12170/2016) . Il che, pacificamente, non è avvenuto, il presente giudizio costituendo il merito della stessa opposizione agli atti del 20.11.2017. Discende, da quanto precede, il difetto di decisività della censura in esame, stante la palese inammissibilità delle domande che si pretendono pretermesse (v. Cass. n. 22784/2018). 3.3 –Il mezzo è invece infondato nel resto. Il giudice del merito, infatti, ha chiaramente esaminato le ulteriori questioni poste dalla Maver, implicitamente negando la necessità di doversi concedere un termine, all’esecutata, per il versamento delle ulteriori somme occorrenti per la N. 36019/19R.G. integrale soddisfazione del creditore, oltre che delle spese di procedura; il Tribunale ha infatti escluso che le somme versate dalla stessa Maver in cancelleria fossero in alcun modo sufficienti allo scopo suddetto, pure soggiungendo che le iniziative adottate al riguardo erano connotate da irritualità (giacché diverse dall’unico strumento all’uopo previsto, ossia la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., i cui termini di decadenza risultavano nella specie ampiamente superati), oltre che contrarie ai principi di lealtà e probità, in quanto aventi il “malcelato fine di ottenere il procrastinarsi del processo esecutivo”. Non può dunque configurarsi, al riguardo, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. 3.4.1 –La singolarità della vicenda processuale giustifica però – ad avviso della Corte – l’opportunità di integrare ed emendare la motivazione della sent enza impugnata, ex art. 384, ult. comma, c.p.c. Ciò anche in considerazione del fatto che –benché la ricorrente non abbia nella forma avanzato anche la censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto – essa ha insistito, sia in ricorso, sia in memoria, sul fatto che il Tribunale le avrebbe illegittimamente negato la possibilità di estinguere la propria posizione debitoria, anche in corso di procedura e pur dopo l’aggiudicazione. 3.4.2 - In proposito, va qui evidenziato che la società ha inteso coniare una sorta di conversione del pignoramento extra ordinem, completamente non prevista dal codice di rito. La debitrice, infatti, ha impropriamente impegnato il giudice dell’esecuzione (che altrettanto impropriamente ha, in un primo momento, assecondato le relative istanze) in un irrituale procedimento volto alla determinazione del dovuto, con N. 36019/19R.G. versamento via via di somme in cancelleria (e sempre, non casualmente, nelle date della vendita fissata o nell’immediata prossimità); in quest’ambito deltutto anomalo, non avendo le parti trovato un accordo sul quantum debeatur, il giudice dell’esecuzione giunse finalmente alla revoca della sospensione già concessa, confermando la delega al professionista, ex art. 591-bis c.p.c., che successivamente aggiudicòl’immobile pignorato a tale [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il giudice stesso emise pertanto il decreto di trasferimento in data 15.11.2017. Tuttavia, è noto che –a seguito della riforma del processo esecutivo del 2005 - 2006 - una volta fissata la vendita, la conversione ex art. 495 c.p.c. (che consente il pagamento del debito banco iudiciso meglio, mediante deposito delle somme occorrenti in cancelleria, previa quantificazione del giudice stesso, con conseguente e successiva liberazione dei beni pignorati), non è più proponibile; pertanto,ne discende che il debitore che intenda sottrarsi al vincolo pignoratizio, con l’adempimento della propria obbligazione, non può a tal fine pretendere di depositare somme presso la cancelleria del Tribunale (come se questa fosse una sorta di “pubblico deposito”) e di ottenere dal giudice la determinazione del dovuto, ma deve procedere al pagamento diretto – totalmente satisfattivo - a mani del creditore, se del caso ricorrendo all’offerta formale ex artt. 1208 ss. c.c., qualora il creditore stesso non presti la necessaria collaborazione (solo in tal guisa potendo conseguirsi, all’esito del relativo procedimento, la liberazione dall’obbligazione stessa – v. Cass. n. 11491/2022) . Al contempo, qualora il creditore integralmente soddisfatto non rinunci all’esecuzione, ex art. 629 c.p.c. (come pure è tenuto a fare –v. Cass. n. 27545/2017), il debitore può proporre N. 36019/19R.G. l’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., fondata sulla mancanza del diritto del creditore stesso di procedere (ulteriormente) ad esecuzione forzata nei suoi confronti, per essere stato estinto il credito già azionato in executivis(ciò che si verifica, nel caso dell’offerta formale, una volta che il creditore abbia accettato il deposito, ovvero all’atto del passaggio in giudicato della sentenza che ne accerti la validità, ex art. 1210 c.c.).Alterum non datur. D’altra parte, una tale opposizione all’esecuzione sarebbe iniziativa certamente non preclusa dal termine di proponibilità di cui all’art. 615, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59/2016, conv. in legge n. 119/2016, venendo in rilievo – in ipotesi – fatti sopravvenuti rispetto al momento in cui era stata disposta la vendita o l’assegnazione; ciò a prescindere dalla ulteriore circostanza per cui, nella specie, detta preclusione non avrebbe comunque potuto operare, giacché la novella è applicabile alle sole procedure iniziate in data successiva alla sua entrata in vigore, ex art. 4, comma 3, d.l. cit.: l’esecuzione in danno della Maver, infatti, iniziò ben prima di tale momento, ossia nel 2015. Il Tribunale, dunque, neppure avrebbe dovuto esaminare la questione della sufficienza o meno delle somme irritualmente versate dalla Maver in cancelleria, donde la prospettata correzione della motivazione. 3.4.3 - Né del resto, può configurarsi nella specie il dovere di revocare la disposta aggiudicazioneper e ffetto del (preteso) pagamento estintivo ad essa successivo, non esistendo affatto –contrariamente a quanto opina la ricorrente –alcuna possibilità di procedere in tal senso; ciò, peraltro, fermo restando che è in ogni caso da escludereche la Maver avesse effettuato pagamenti totalmente N. 36019/19R.G. satisfattivi delle ragioni del creditore procedente , come pure accertato dal Tribunale. Non considera infatti la ricorrente che l’aggiudicatario – che, si ripete, nella specie non è stato neanche evocato in giudizio dalla Maver, sicché egli giammai potrebbe essere destinatario di conseguenze sfavorevoli derivanti dalle iniziative processuali dell’esecutata – gode dello ius ad rem , condizionato al solo versamento del prezzo, tanto è vero che l’art. 187-bisdisp. att. c.p.c. (norma di interpretazione autentica, come statuito da Cass., Sez. Un., n. 22507/2006) prevede che “In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile”. Pertanto, quand’anche –in epoca successiva all’aggiudicazione dell’immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA] -fosse intervenuta la rinuncia ex art. 629 c.p.c. da parte del creditore pignorante, o quand’anche si fosse irritualmente concesso un termine per consentire alla Maver di “completare” il versamento del dovuto, giammai gli effetti dell’aggiudicazione stessa avrebbero potuto porsi nel nulla, come erroneamente anelato dalla stessa ricorrente; anche in tali evenienze, dunque, l’emissione del decreto di trasferimento in favore del Dellera sarebbe stata semplicemente doverosa. 4.1 –Il secondo motivo è inammissibile , per difetto di decisività . N. 36019/19R.G. Il Tribunale, infatti, ha escluso che la Maver potesse dolersi del ritardo con cui il giudice dell’esecuzione aveva sciolto la riserva assunta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], benché l’ordinanza fosse stata emessa il 17.10.2017, ad aggiudicazione già avvenuta (la vendita, come già detto, era stata fissata dinanzi al delegato per il 3.10.2017); ciò in quanto le somme da essa versate –con le già viste modalità –non erano sufficienti a coprire il dovuto. 4.2 - Tuttavia – a prescindere da ogni altra considerazione – non può non rilevarsi che la domanda proposta dalla Maver al riguardo concerne non già l’ordinanza principalmente opposta con l’opposizione agli atti del 20.11.2017 (ossia, l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il che costituisce oggetto del presente giudizio, come pure chiaramente ribadito dalla Maver, tra l’altro, alle pp. 1 e 7 del ricorso), bensì l’ordinanza riservata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], adottata nell’ambito della precedente opposizione agli atti esecutivi proposta con atto del 18.6.2017, che come già visto non sfociò nel conseguente giudizio di merito a causa dell’inerzia della stessa Maver (v. par. 3.2). Da tanto consegue che- ancora una volta in modo irrituale - la odierna ricorrente ha finito per sovrapporre e miscelare, nel presente giudizio, questioni che avrebbe invece dovuto coltivare nell’ambito della precedente opposizione agli atti, perseverando anche in questa sede nello sviluppo di un groviglio processuale quasi inestricabile.Da ciò consegue, dunque, l’inammissibilità della censura, perché estranea al thema decidendum. 5.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato . Nulla va disposto sulle spese di lite, l’intimato non avendo svolto difese. N. 36019/19R.G. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. la Corterigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ul