CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 17.07.2018 dal G.u.p. del Tribunale di Macerata, dichiarava, per quanto rileva in questa sede, non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - in ordine ai reati di cui ai capi E) ed F), perché estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava, in ordine alle residue imputazioni di cui ai capi D) e G), ascritte al medesimo [OSCURATO:PERSONA],nonché a [OSCURATO:PERSONA], concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante ex art. 219 L.Fall., in anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno, rideterminando altresì le pene accessorie fallimentari in anni due. 1.1. I giudici di merito, in particolare, ritenevano gli imputati responsabili del reato di cui al capo D), di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 co. 1 n. 1 L Fall., in relazione all'art. 223 R.D. n. 267 del 1942, per avere, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico dal 23.12.2002 al 13.07.2010 della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarata fallita in data 21.12.2011 dal Tribunale di Macerata, e [OSCURATO:PERSONA] quale extraneus amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I., dissipato il patrimonio della fallita mediante la vendita, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I., di merce senza alcun ricarico (a fronte di un ricarico medio di oltre il 43°/0 emergente dalle transazioni degli anni precedenti) ed anzi per un corrispettivo, pari ad euro 3.773.264, inferiore al valore di acquisto di euro 3.900.141. Gli imputati erano, altresì, ritenuti responsabili del reato di cui al capo G), di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 co. 1 n.1 in relazione all'art. 223 del R.D. n. 267 del 1942, per avere in concorso tra loro e, specificannente,[OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società fallita, e [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della costituenda società Vissani Casa2 s.r.I., distratto beni di proprietà della fallita in pregiudizio alla massa creditoria e a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] 2s.r.l. (costituii:a in data 29.10.2008 con soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), trasferendo in data 20.9.2008 alla costituenda società i punti vendita di Senigallia ed Osimo, quale conferimento socialeal valore nominale dieuro 4.000, e per avere, analogamente, in concorso tra loro,[OSCURATO:PERSONA] amministratore della fallita e [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita per scissione dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], distratto beni di proprietà della fallita, conferendo alla ccstituenda società un bene immobile (con accessori e pertinenze, gravato da un mutuo ipotecario di euro1.700.000), sito in Treia stimato nel 2007, in oltre 2.000.000,00 di euro, contestualmente affittato - per un importo pari ad euro 10.000 mensili - alla società fallita, che a sua volta lo affittava, unitamente ad altro punto vendita di sua proprietà, alla [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I., per un complessivo importo mensile di euro 2.000. Da tali operazioni emergeva, secondo i giudici di merito, un complessivo progetto di svuotamento del patrimonio della società destinata al fallimento da parte della famiglia Vissani, riversando gli assets produttivi e i beni ancora utilizzabili (immobili, punti vendita e merci) sulle nuove società ove comparivano i fratelli Andrea e [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deducono: 2.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo D, per avere la Corte territoriale indebitamente interpretato quanto disposto dagli artt. 216 co. 1 n. 1 e 223 R.D. n. 267 del 1942 ed erroneamente ritenuto integrata la fattispecie criminosa contestata, recependo acriticamente quanto evidenziato dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nei propri scritti e mancando di considerare compiutamente quanto invece emerso dalla ricostruzione offerta dai consulenti tecnici della difesa, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, dalle condotte degli imputati non è scaturito alcun depauperamento del patrimonio della fallita, in quanto nelle casse della società, risulta confluita una contropartita economica della vendita sostanzialmente in linea con i prezzi di mercato per la tipologia dei beni venduti e per le condizioni di mercato e di riverberi della grave crisi economica dell'epoca; l'operazione in questione,sulla base delle consulenze tecniche di parte, risulta priva del connotato dissipatorio, poiché le cessioni dei beni non hanno portato alcuno svantaggio alla società poi fallita e la vendita di merce, ancorché sottocosto con margine contributivo ridotto, non è sufficiente ad integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale patrimoniale per dissipazione, trattandosi di condotta del tutto legittima dell'imprenditore, che, al fine di evitare l'accumulo di rimanenze di magazzino obsolescenti, in un settore ad elevato indice di rotazione, entrato in crisi di mercato negli anni dei fatti in contestazione, per ottenere liquidità immediata e fronteggiare tale crisi ha deciso di esitare le merci a un prezzo inferiore a quello di costo, non vile o meramente simbolico; in linea con quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità occorreva individuare la natura gratuita o onerosa della cessione,quale elemento di differenziazione tra attività lecita ed illecita dell'imprenditore, che, al fine di evitare l'accumulo di rimanenze in magazzino, abbia scelto di vendere - comunque non riportando alcuna perdita di esercizio - le merci ad un prezzo inferiore a quello di costo, al fine di ottenere liquidità immediata in un periodo di crisi del settore, determinante una rilevante contrazione del volume degli affari; in ogni caso, va censurata la ritenuta sussistenza in capo ai ricorrenti del dolo generico, coefficiente soggettivo necessario perché possa ritenersi integrata la fattispecie criminosa in questione, apparendo evidente come la asserita consapevolezza e volontà di spogliare la società fallita dei propri beni sia incompatibile con quanto emerso dalle risultanze probatorie, ovverosia che le merci erano cedute al prezzo di costo e con un margine, seppure ridotto, di redditività; 2.2. con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo G), nell'avere ritenuto l'operazione di scissione parziale societaria della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con trasferimento alla newco [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], del fabbricato in Treia con accessori, compreso il mutuo ipotecario di oltre euro 1.680.000,00 sintomatica di una più complessa manovra, finalizzata a preservare i cespiti attivi della società fallita, in pregiudizio della massa creditoria e a vantaggio delle altre società afferenti agli odierni ricorrenti; invero, i giudici di merito, travisando completamente i termini dell'operazione, non tenevano adeguatamente in considerazione la circostanza oggettiva, emergente pacificamente dalle risultanze processuali, che all'atto della scissione erano trasferiti alla costituenda società, non soltanto componenti attive del patrimonio della scissa, ma altresì il mutuo ipotecario gravante sul bene immobile conferito, risolvendosi la scissione oggetto di imputazione - concretamente inserita, del resto, in un più ampio piano di risanamento industriale - in un' operazione assolutamente lecita, a ragione di quanto costantemente affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità; la sentenza impugnata ha affermato la finalità distrattiva della operazione di scissione, mancando di adeguatamente valorizzare che tale operazione liberava, a vantaggio del ceto creditorio, la società fallita da debiti assolutamente non irrilevanti (precedentemente al trasferimento del bene la società fallita era esposta ad un esborso mensile di circa euro 13.000 per il pagamento della rata del mutuo ipotecario gravante sul bene immobile trasferito, esborso mensile che a seguito del trasferimento della proprietà del bene era ridotto ad euro 10.000 in un primo momento e ad euro 8.000 in un secondo momento, a ragione della locazione dell'immobile) e mancando ziltresì di adeguatamente valorizzare i presidi - di carattere formale e sostanziale -delineati a tutela del ceto creditorio, a seguito della intervenuta scissione di una compagine societaria, dalla disciplina civilistica; la sentenza impugnata ha ritenuto, in particolare, integrata la fattispecie in contestazione sia nel suo elemento oggettivo, ricostruendo il fatto contestato come volutamente depauperativo del patrimonio sociale della fallita- a fronte di emergenze processuali deponenti in senso contrario e alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità-sia nel suo elemento soggettivo, essendo all'evidenza invero inconciliabile la consapevolezza e volontà di arrecare pregiudizio alla massa creditoria con l'aver posto in essere condotte non avulse dalle finalità di impresa volte a ridurre gli esborsi finanziari a carico della fallita; 2.3. con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei contestati reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale quale concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore della società fallita, mancando di confrontarsi compiutamente con le doglianze sollevate dalla difesa con i motivi nuovi di appello, con i quali si deduceva la mancata individuazione, ad opera dei giudici di prime cure, del contributo concorsuale concretamente offerto dal Vissani, limitandosi ad argomentare in ordine alla asserita sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice in contestazione; invero,la sentenza impugnata va censurata nella parte in cui manca di rendere contezza delle ragioni per le quali la condotta posta in essere dal Vissani sia stata in concreto causalmente agevolativa della condotta distrattiva e dissipativa attribuita al fratello, quale amministratore della società poi dichiarata fallita, e nella parte in cui apoditticamente afferma la sussistenza della consapevolezza e volontà del ricorrente di agevolare la distrazione di detti beni in pregiudizio alle pretese creditorie meramente a ragione del legame di parentela intercorrente tra i due imputati; 2.4 con il quarto motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto alla rideterminazione in anni due delle pene accessorie poste a carico degli imputati, ai sensi dell'art. 216 co. 4 R.D. n. 267 del 1942, per avere la Corte territoriale mancato di dare adeguata applicazione ai principi in materia espressi e dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite di codesta Corte, volti ad affermare la necessità che le pene accessorie siano determinate con valutazione disgiunta rispetto a quella che presiede la cornmisurazione della pena principale e sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo in debita considerazione la diversa finalità alle stesse sottesa; in definitiva, in ordine al quantum di pena irrogato per le pene accessorie fallimentari, la sentenza impugnata ha mancato di adeguatamente motivare - nonostante la giurisprudenza di legittimità abbia a più riprese affermato la necessità di una specifica motivazione sul punto e nonostante gli elementi puntualmente dedotti con i motivi nuovi in appello - al fine di dare opportunamente contezza della individualizzazione e proporzionalità del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono nelle rispettive qualità ([OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico dal 23.12.2002 al 13.07.2010 della società societa fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e [OSCURATO:PERSONA] quale extraneus amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I.) dell'insussistenza del reato contestato al capo D), di bancarotta fraudolenta per dissipazione mediante la vendita alla [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. di merce senza alcun ricarico ed anzi per un corrispettivo inferiore al valore di acquisto, è privo di fondamento. Va premesso che i ricorrenti, senza confrontarsi con il tenore delle sentenze di merito, omettono di considerare che l'operazione in questione si inserisce nel più ampio contesto di operazioni riguardanti la fallita, che hanno progressivamente determinato lo svuotamento del suo patrimonio ed il trasferimento di esso in favore. delle altre società della famiglia Vissani (cfr. contestazioni di cui al capo G- tra cui, ad esempio, quelle relative alla distrazione in favore sempre della società [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. dei rami di azienda di Osimo e Senigallia). L'operazione in questione, dunque, contrariamente a quanto in maniera volutamente frammentaria hanno evidenziato i ricorrenti, deve confrontarsi con il contesto di riferimento e, come condivisibilmente affermato dalla Corte territoriale, anche la vendita ad altra società del gruppo Vissani di merce sottocosto è idonea a pregiudicare le aspettative dei creditori a solo vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I.. In proposito, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (arg. ex Sez. 5, n. 38707 del 03/05/2019, Rv. 277318), che in questa sede vanno ulteriormente precisati, nel senso che in tema di reati fallimentari, integra il delitto di bancarotta per dissipazione la vendita di merce sottocosto, qualora tale operazione, inserendosi in un più ampio disegno spoliativo della società, si presenti inconciliabile con il raggiungimento dello scopo sociale e incoerente con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa, e sia dimostrata la consapevolezza dell'agente di diminuire il• patrimonio societario per scopi estranei all'oggetto sociale. Del resto la dissipazione consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti. Orbene, nella fattispecie in esame la vendita sottocosto oggetto di contestazione, inserita nel disegno criminoso di progressiva ed inequivoca spoliazione della società poi fallita, dà conto ampiamente della sua incoerenza rispetto al soddisfacimento delle esigenze dell'impresa. Le ulteriori deduzioni sviluppate con il motivo di ricorso in esame, circa l'insussistenza del depauperamento del patrimonio della fallita, risultando confluita nelle casse della società una contropartita economica della vendita sostanzialmente in linea con i prezzi di mercato effettuata al fine di evitare l'accumulo di rimanenze di magazzino obsolescenti si traduce in una censura generica- che non si confronta con il suddetto iter argomentativo delle sentenze di merito- e comunque versata in fatto. 1.1. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, poi, la Corte territoriale ha adeguatamente rappresentato la ricorrenza nella fattispecie in esame del dolo generico, necessario per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione. Clò anche considerando la consapevolezza dell'extraneus ([OSCURATO:PERSONA], fratello di Andrea ed entrambi soci delle nuove società della Famiglia tra cui [OSCURATO:PERSONA] 2) nell'attività spoliativa della società poi fallita, posto che in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5 - n.4710 de114/10/2019,Rv. 278156). 2. Infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, ai limiti dell'ammissibilità. Anche per l'operazione di cui al capo G), i ricorrenti sviluppano censure frammentarie, disancorate dal nucleo essenziale della vicenda, relativo alla spoliazione complessiva della società fallita posta in essere in favore delle altre società dei Vissani in pregiudizio ai creditori. Pure il conferimento nel 2009 da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla neo costituita per scissione [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], (trasformata nel 2010 nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].) del fabbricato in Treia con accessori, compreso il mutuo ipotecario di oltre euro 1.680.000,00, è stato ritenuto dai giudici di merito- senza incorrere in vizi logici- espressione della complessa manovra finalizzata a preservare i cespiti attivi della società fallita, in pregiudizio della massa creditoria e a vantaggio delle altre società riguardanti i ricorrenti. Le censure all'uopo sviluppate dai Vissani- secondo cui l'operazione di scissione sarebbe pienamente lecita e la società fallita avrebbe ricevuto un giovamento dal trasferimento del bene immobile, essendosi liberata dal pagamento delle rate di mutuo- non si confrontano affatto con quanto messo in risalto nella sentenza impugnata circa il valore dell'immobile al 2001- di oltre 2.300.000 euro- per il quale il coefficiente di ammortamento al 2009 con il valore dell'immobile di euro 1.200.000 non si presentava reale e corretto, a fronte di tre missive dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che nel 2007 valutava l'immobile tra i 2.500.000 ed i 3.000.000 di euro. In uno poi a tale circostanza, in sé obiettiva, la Corte territoriale ha messo in risalto come detto immobile dopo il conferimento veniva immediatamente affittato alla stessa [OSCURATO:PERSONA] srl per il canone mensile di euro 10.000,00, che poi in data 15/01/2010 lo affittava a sua volta in data 15/01/2010 unitamente ad altro punto vendita alla [OSCURATO:PERSONA] 2 per un canone di gran lunga inferiore ossia di euro 24.000 annui di talché la società fallita pagava 10.000 C mensili di affitto, persa la proprietà del bene, senza alcuna prospettiva di riacquistarla, alla vissani [OSCURATO:PERSONA] srl, per un immobile che poi locava insieme ad altro alla [OSCURATO:PERSONA] 2 per euro 2000 mensili. 2.1. In tale contesto, la Corte territoriale ha messo in sostanza in risalto la fraudolenza dell'operazione di scissione ed il conferimento dell'importante asset immobiliare della società alla newco, facendo corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie (Sez. 5 - n. 27930 del 01/07/2020 Rv. 279636; Sez. 5 - n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818). Per quanto concerne, poi, l'elemento soggettivo la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato come sia chiaramente evincibile il dolo generico nelle attività poste in essere dai germani Vissani. 3. Inammissibile, siccome manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole della mancata indicazione del contributo concorsuale offerto in qualità di extraneus nei reati in contestazione. Invero secondo i principi più volte affermati da questa Corte al fine di configurare la responsabilità concorsuale dell'extraneus nel reato proprio di bancarotta fraudolenta sono sufficienti l'incidenza causale dell'azione dello stesso "extraneus", nonchè la sua consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico (cfr. Cass., sez. 5^, 26/06/1990, Bordoni e altri; Sez. 5, n. 40332 del 2013; Sez. 5, n.18517 del 22/02/2018, Rv. 273073; Sez. 5, n. 37194 del 11/07/2019 Rv. 277340). Pertanto, il concorso nella bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento, in tanto è configurabile, in quanto l'attività di cooperazione col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento (Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011 Rv. 250409), ovvero abbia realizzato con la sua condotta un apporto causale alla realizzazione dell'illecito (Sez. 3, n. 195 del 09/12/1991, Rv. 188871). La consapevole partecipazione al comportamento dell'"intraneus" può essere palesata anche mediante una condotta istigatrice o anche solo agevolatrice (Sez. 5, n. 7556 del 28/11/2012, Rv. 254653). Il nesso di causa e l'elemento soggettivo relativi all'extraneus non debbono essere valutati in rapporto al fatto distrattivo in sé, ma in rapporto alla condotta dell'agente proprio con cui l'extraneus concorre. In particolare, non si tratta di verificare in che misura la condotta dell'extraneus abbia contribuito al depauperamento della impresa, quanto piuttosto se la condotta di costui abbia concorso con quella distrattiva posta in essere dagli amministratori (Sez. 5, n.18517 del 22/02/2018, Rv. 273073). La conoscenza dello stato di dissesto dell'impresa da parte dell'extraneus, che concorra nel compimento di operazioni distrattive non è necessaria al fine di integrare il dolo del delitto di bancarotta e in tal senso è orientata la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità, che afferma come in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente " extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dellintraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 Rv. 278156; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Rv. 271123; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016 Rv. 267059). Nel perimetro di tali principi, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], concorrente extraneus nel disegno spoliativo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo quantomeno agevolato tale attività fraudolenta mettendo a disposizione la sua società per facilitare la dismissione dei beni 4. Manifestamente infondato si presenta il quarto motivo di ricorso con il quale i ricorrenti censurano la determinazione della durata delle pene accessorie nella misura di anni due. La Corte territoriale ha invero motivato tale determinazione in considerazione della gravità dei fatti e dell'entità della pena principale irrogata, in anni uno e mesi quattro di reclusione e tale determinazione non si presenta superiore alla media edittale, ma più vicina al minimo. Tale valutazione appare sufficiente a dar conto delle ragioni della suddetta determinazione, alla luce dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui solo nel caso in cui la durata delle pene accessorie sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, laddove, attestandosi verso il minimo, risulta sufficiente il riferimento ad uno dei criteri ex art. 133 c.p.p. ritenuto rilevante, al fine di dar conto della misura della pena irrogata (arg. ex Sez. 5 - n.