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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 50470/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente ai reati di cui ai provvedimenti n. 13 e 16, nonché n. 17 e il rigetto nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 19 giugno 2023, il Tribunale di Agrigento, a fronte della sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte n. 7903 del 2023 di accoglimento con rinvio del ricorso proposto dal MUSACCHIA contro la precedente ordinanza del medesimo Tribunale con la quale, in data 30 maggio 2022, era stata rigettata l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra alcuni reati commessi dal medesimo, accoglieva solo in parte detta istanza.

2. Con il ricorso presentato, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], il MUSACCHIA impugna il predetto provvedimento affidandosi a tre motivi, di seguito riportati entro i limiti contemplati dall'art. 173 disp.

Att.

Cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è dedotta violazione di legge e travisamento delle sentenze accertative dei reati in relazione ai delitti di ricettazione di cui all'art.648 cod. pen.

A fondamento della doglianza, è evidenziato che l'identità della fattispecie criminosa avrebbe dovuto far riconoscere in generale la sussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso per tutti i delitti in questione, senza considerare il tempo trascorso, con specifico riguardo al provvedimento di condanna di cui al n. 17, nonché tra le sentenze di cui ai nn. 9 e 14 e la sentenza di cui al n. 10 poiché il fatto di reato era stato in quest'ultimo caso commesso dopo soli tre mesi da quelli precedenti.

2.2. Mediante il secondo motivo il MUSACCHIA assume violazione di legge e travisamento delle sentenze accertative dei reati in relazione ai delitti riportati nelle sentenze nn. 15 e 16 poiché non si sarebbe considerato, da parte del provvedimento impugnato, che i fatti, oltre ad essere stati commessi nello stesso periodo, traevano origine da una medesima indagine.

Per altro verso il ricorrente sottolinea che avrebbe dovuto, inoltre, essere riconosciuta l'unitarietà del disegno criminoso anche rispetto ai fatti delittuosi che avevano condotto alle sentenze nn. 13 e 16, facendosi riferimento in quest'ultima decisione a un traffico di sostanze stupefacenti "in circostanze diverse ma tutte riconducibili alla programmazione criminosa della struttura associativa monitorata" ed essendo stato commesso il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel 2003 (periodo di riferimento delle relative indagini), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], pure indicato nella sentenza n. 16.

Infine, con detto motivo, il MUSACCHIA evidenzia che, dopo solo sei mesi dalla rapina del 15 settembre 2005, era stato accertato il delitto di ricettazione di un assegno bancario di cui alla sentenza n. 17 e che il breve lasso temporale avrebbe dovuto far ritenere sussistente la continuazione tra tali reati, circostanza sulla quale il provvedimento impugnato era privo di motivazione.

2.3. Deduce infine il ricorrente con il terzo motivo violazione di legge e travisamento delle sentenze accertative dei reati in relazione ai reati accertati con le ulteriori sentenze riportate nell'istanza rispetto alle quali l'ordinanza impugnata aveva negato la sussistenza della continuazione sebbene: il provvedimento di cui al n. 4 concernesse il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 commesso 1'11 novembre 1997 a distanza di circa due anni dai fatti di cui alla sentenza nn. 1 e 2; dopo soli 9 mesi era stata commessa la ricettazione di cui al provvedimento n. 14; dopo altri soli 9 mesi erano stati posti in essere i fatti di reato di cui al provvedimento n. 12; dopo soli pochi mesi, in un ristretto periodo temporale, si era reso responsabile di una serie di reati, di cui ai provvedimenti n. 3, 6 ed

8. Talché assume la difesa del MUSACCHIA che tutti i relativi fatti di reato avrebbero dovuto essere considerati espressione di un unitario disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1.All'esame dei motivi del ricorso, va premesso che, in virtù della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso deve essere desunta da una serie di elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (ex multis, Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413-01).

Ne consegue che, nell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice, ponendo a raffronto le sentenze deve verificare la ricorrenza di almeno alcuni degli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso - tra cui la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo - onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (tra le altre, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01). 2.11 primo motivo di ricorso non è fondato.

Occorre sottolineare che non può ritenersi sussistente un medesimo disegno criminoso, presupposto per l'applicazione in executivis della disciplina dettata dall'art. 81 cod.pen., rispetto alla commissione di più delitti per il solo fatto dell'omogeneità delle violazioni (Sez. 3, n. 21496 del 02/05/2006, Moretti, Rv. 235523 - 01): infatti, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita, o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod pen. (ex ceteris, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01).

Orbene, quanto all'omesso riconoscimento della continuazione, anche rispetto alla ricettazione dell'assegno bancario proveniente da un furto di cui alla sentenza n. 17 con i due gruppi di ricettazione omogenei dei ciclomotori, la stessa è stata esclusa dalla decisione impugnata, con una motivazione non illogica e rispettosa dei presupposti richiesti dalla predetta norma, facendo leva sia sulla disomogeneità dei beni rispetto ai quali i delitti erano stati commessi che al notevole lasso di tempo trascorso tra i fatti, atteso che quello di cui alla predetta sentenza n. 17 si era consumato il 21 marzo 2006 e quelli di cui ai n. 9 e 14 erano stati commessi, rispettivamente, nelle date del 16 agosto e dell'Il novembre 1999.

Non manifestamente arbitrario è, inoltre, il ragionamento compiuto, pur essendo lo stesso ritraibile dalla motivazione complessiva del provvedimento oggetto di ricorso, rispetto ai delitti di ricettazione dei ciclomotori relativi alle condanne n. 9 e 14 e a quello di ricettazione di assegno di cui al n. 10, pur posto in essere nel medesimo periodo degli altri, per la disomogeneità dei beni oggetto dello stesso e vieppiù alla luce del riconosciuto concorso formale, piuttosto, dello stesso con il fatto di ricettazione del carnet di assegni di cui alla sentenza n. 5. 3.11 secondo motivo è, parimenti, non fondato.

Sotto un primo aspetto, in relazione alle condanne di cui alle sentenze n. 15 e 16 dell'elenco, il Tribunale di Agrigento ha evidenziato, con motivazione congrua e rispettosa della disciplina normativa che regola la materia, che la continuazione non poteva essere riconosciuta per il solo fatto, da ritenersi casuale, che i delitti - di natura diversa e avvenuti nell'ambito di sodalizi criminali diversi con differenti soggetti - erano scaturiti da una stessa indagine.

Quanto al mancato riconoscimento dell'unitarietà del disegno criminoso anche rispetto ai fatti delittuosi che avevano condotto alle sentenze nn. 13 e 16, occorre rilevare che i numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti di cui alla seconda decisione sono stati commessi nell'ambito di un'associazione finalizzata al relativo traffico, circostanza che non può ritenersi tale anche per il delitto di cui alla sentenza n. 13 per il solo fatto che, casualmente, al di fuori del relativo sodalizio, fosse coinvolto anche un altro soggetto cui fa riferimento la sentenza n. 16.

In proposito deve infatti ribadirsi che l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (ex plurimis, Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094 - 01).

Né, infine, può presumersi la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra la rapina del 15 settembre 2005 e il delitto di ricettazione di un assegno bancario di cui alla sentenza n. 17 avvenuto nei mesi successivi stante l'ampio numero di fatti delittuosi, anche di furto, commessi dal MUSACCHIA nello stesso periodo. 4.11 terzo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente si limita ad elencare una serie di sentenze, senza indicare ragioni concrete, ulteriori al breve tempo trascorso tra i delitti, per le quali il Tribunale di Agrigento avrebbe dovuto riconoscere la continuazione in executivis con i fatti di reato per i quali era stato condannato con altri provvedimenti.

Di conseguenza, nell'evidenziare che l'identità del disegno criminoso postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non può identificarsi con l'estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, la decisione impugnata si è posta nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, P.M. in proc.

Eloumari, Rv. 266615 - 01), che ha peraltro ribadito, anche di recente, il preciso onere del condannato di indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi (ex aliis, Sez.

I, n. 28762 del 28/04/2023, Elayari, Rv. 284970 - 01). 5.11 ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente ai reati di cui ai provvedimenti n. 13 e 16, nonché n. 17 e il rigetto nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 19 giugno 2023, il Tribunale di Agrigento, a fronte della sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte n. 7903 del 2023 di accoglimento con rinvio del ricorso proposto dal MUSACCHIA contro la precedente ordinanza del medesimo Tribunale con la quale, in data 30 maggio 2022, era stata rigettata l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra alcuni reati commessi dal medesimo, accoglieva solo in parte detta istanza. 2. Con il ricorso presentato, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], il MUSACCHIA impugna il predetto provvedimento affidandosi a tre motivi, di seguito riportati entro i limiti contemplati dall'art. 173 disp. Att. Cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è dedotta violazione di legge e travisamento delle sentenze accertative dei reati in relazione ai delitti di ricettazione di cui all'art.648 cod. pen. A fondamento della doglianza, è evidenziato che l'identità della fattispecie criminosa avrebbe dovuto far riconoscere in generale la sussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso per tutti i delitti in questione, senza considerare il tempo trascorso, con specifico riguardo al provvedimento di condanna di cui al n. 17, nonché tra le sentenze di cui ai nn. 9 e 14 e la sentenza di cui al n. 10 poiché il fatto di reato era stato in quest'ultimo caso commesso dopo soli tre mesi da quelli precedenti. 2.2. Mediante il secondo motivo il MUSACCHIA assume violazione di legge e travisamento delle sentenze accertative dei reati in relazione ai delitti riportati nelle sentenze nn. 15 e 16 poiché non si sarebbe considerato, da parte del provvedimento impugnato, che i fatti, oltre ad essere stati commessi nello stesso periodo, traevano origine da una medesima indagine. Per altro verso il ricorrente sottolinea che avrebbe dovuto, inoltre, essere riconosciuta l'unitarietà del disegno criminoso anche rispetto ai fatti delittuosi che avevano condotto alle sentenze nn. 13 e 16, facendosi riferimento in quest'ultima decisione a un traffico di sostanze stupefacenti "in circostanze diverse ma tutte riconducibili alla programmazione criminosa della struttura associativa monitorata" ed essendo stato commesso il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel 2003 (periodo di riferimento delle relative indagini), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], pure indicato nella sentenza n. 16. Infine, con detto motivo, il MUSACCHIA evidenzia che, dopo solo sei mesi dalla rapina del 15 settembre 2005, era stato accertato il delitto di ricettazione di un assegno bancario di cui alla sentenza n. 17 e che il breve lasso temporale avrebbe dovuto far ritenere sussistente la continuazione tra tali reati, circostanza sulla quale il provvedimento impugnato era privo di motivazione. 2.3. Deduce infine il ricorrente con il terzo motivo violazione di legge e travisamento delle sentenze accertative dei reati in relazione ai reati accertati con le ulteriori sentenze riportate nell'istanza rispetto alle quali l'ordinanza impugnata aveva negato la sussistenza della continuazione sebbene: il provvedimento di cui al n. 4 concernesse il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 commesso 1'11 novembre 1997 a distanza di circa due anni dai fatti di cui alla sentenza nn. 1 e 2; dopo soli 9 mesi era stata commessa la ricettazione di cui al provvedimento n. 14; dopo altri soli 9 mesi erano stati posti in essere i fatti di reato di cui al provvedimento n. 12; dopo soli pochi mesi, in un ristretto periodo temporale, si era reso responsabile di una serie di reati, di cui ai provvedimenti n. 3, 6 ed 8. Talché assume la difesa del MUSACCHIA che tutti i relativi fatti di reato avrebbero dovuto essere considerati espressione di un unitario disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1.All'esame dei motivi del ricorso, va premesso che, in virtù della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso deve essere desunta da una serie di elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (ex multis, Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413-01). Ne consegue che, nell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice, ponendo a raffronto le sentenze deve verificare la ricorrenza di almeno alcuni degli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso - tra cui la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo - onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (tra le altre, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01). 2.11 primo motivo di ricorso non è fondato. Occorre sottolineare che non può ritenersi sussistente un medesimo disegno criminoso, presupposto per l'applicazione in executivis della disciplina dettata dall'art. 81 cod.pen., rispetto alla commissione di più delitti per il solo fatto dell'omogeneità delle violazioni (Sez. 3, n. 21496 del 02/05/2006, Moretti, Rv. 235523 - 01): infatti, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita, o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod pen. (ex ceteris, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01). Orbene, quanto all'omesso riconoscimento della continuazione, anche rispetto alla ricettazione dell'assegno bancario proveniente da un furto di cui alla sentenza n. 17 con i due gruppi di ricettazione omogenei dei ciclomotori, la stessa è stata esclusa dalla decisione impugnata, con una motivazione non illogica e rispettosa dei presupposti richiesti dalla predetta norma, facendo leva sia sulla disomogeneità dei beni rispetto ai quali i delitti erano stati commessi che al notevole lasso di tempo trascorso tra i fatti, atteso che quello di cui alla predetta sentenza n. 17 si era consumato il 21 marzo 2006 e quelli di cui ai n. 9 e 14 erano stati commessi, rispettivamente, nelle date del 16 agosto e dell'Il novembre 1999. Non manifestamente arbitrario è, inoltre, il ragionamento compiuto, pur essendo lo stesso ritraibile dalla motivazione complessiva del provvedimento oggetto di ricorso, rispetto ai delitti di ricettazione dei ciclomotori relativi alle condanne n. 9 e 14 e a quello di ricettazione di assegno di cui al n. 10, pur posto in essere nel medesimo periodo degli altri, per la disomogeneità dei beni oggetto dello stesso e vieppiù alla luce del riconosciuto concorso formale, piuttosto, dello stesso con il fatto di ricettazione del carnet di assegni di cui alla sentenza n. 5. 3.11 secondo motivo è, parimenti, non fondato. Sotto un primo aspetto, in relazione alle condanne di cui alle sentenze n. 15 e 16 dell'elenco, il Tribunale di Agrigento ha evidenziato, con motivazione congrua e rispettosa della disciplina normativa che regola la materia, che la continuazione non poteva essere riconosciuta per il solo fatto, da ritenersi casuale, che i delitti - di natura diversa e avvenuti nell'ambito di sodalizi criminali diversi con differenti soggetti - erano scaturiti da una stessa indagine. Quanto al mancato riconoscimento dell'unitarietà del disegno criminoso anche rispetto ai fatti delittuosi che avevano condotto alle sentenze nn. 13 e 16, occorre rilevare che i numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti di cui alla seconda decisione sono stati commessi nell'ambito di un'associazione finalizzata al relativo traffico, circostanza che non può ritenersi tale anche per il delitto di cui alla sentenza n. 13 per il solo fatto che, casualmente, al di fuori del relativo sodalizio, fosse coinvolto anche un altro soggetto cui fa riferimento la sentenza n. 16. In proposito deve infatti ribadirsi che l'omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (ex plurimis, Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094 - 01). Né, infine, può presumersi la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra la rapina del 15 settembre 2005 e il delitto di ricettazione di un assegno bancario di cui alla sentenza n. 17 avvenuto nei mesi successivi stante l'ampio numero di fatti delittuosi, anche di furto, commessi dal MUSACCHIA nello stesso periodo. 4.11 terzo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente si limita ad elencare una serie di sentenze, senza indicare ragioni concrete, ulteriori al breve tempo trascorso tra i delitti, per le quali il Tribunale di Agrigento avrebbe dovuto riconoscere la continuazione in executivis con i fatti di reato per i quali era stato condannato con altri provvedimenti. Di conseguenza, nell'evidenziare che l'identità del disegno criminoso postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non può identificarsi con l'estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, la decisione impugnata si è posta nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615 - 01), che ha peraltro ribadito, anche di recente, il preciso onere del condannato di indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi (ex aliis, Sez. I, n. 28762 del 28/04/2023, Elayari, Rv. 284970 - 01). 5.11 ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen
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