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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40079/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Preliminarmente il Presidente dà atto dell'istanza di rinvio pervenuta in cancelleria da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per impedimento a comparire dell'imputato.

Il PG si oppone al rinvio. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che in Cassazione non è prevista la presenza dell'imputato, rigetta l'istanza di rinvio avanzata per impediffiento dell'imputato.

Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. • udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 29 gennaio 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 novembre 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 31 maggio 2013 e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva detenuto presso la propria abitazione in [OSCURATO:PERSONA], sopra l'armadio della stanza da letto, avvolta in un calzino di colore marrone, una pistola semiautomatica, con canna in acciaio, di verosimile fattura artigianale, e con il relativo munizionamento inserito nel serbatoio, costituito da n. 5 cartucce inesplose, cal. 7.65, recante sulla culatta la scritta "Mod. 85 Auto - cal. 8 mm.K - Italy" e sul castello la scritta "CH P S F", priva di matricola e da intendersi arma clandestina; b) tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dalla violenza sulle cose, ai sensi degli artt. 56 e 393, primo e secondo comma, cod. pen., perché, al fine di esercitare il presunto diritto di ottenere lo sgombero dei locali, siti in [OSCURATO:PERSONA], nei quali il figlio [OSCURATO:PERSONA] stava gestendo l'attività commerciale Nuceria zootecnica dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA]., pur potendo ricorrere al giudice, aveva cercato di farsi arbitrariamente ragioni da sé medesimo, minacciando con la pistola di cui al capo a il predetto [OSCURATO:PERSONA] e proferendo le seguenti parole: "il giorno 7 o uscite a piedi o uscite delusi", non riuscendo nel proprio intento, in quanto la parte offesa non aveva ceduto alla minaccia.

2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale - relativamente al reato sub a - avrebbe omesso di considerare che, dalle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa e dalle altre prove acquisite, si evinceva che tutti i membri della famiglia Bove frequentavano il locale nel quale era stata rinvenuta l'arma, avendo addirittura a disposizione le chiavi della stanza.

Le dichiarazioni della persona offesa, inoltre, erano inattendibili e discordanti con quanto affermato da tutti gli altri testi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lamberti); secondo il ricorrente, inoltre, non risulta credibile che [OSCURATO:PERSONA] - come dallo stesso dichiarato - fosse riuscito a divincolarsi sul piccolo pianerottolo e scendere le scale, nel mentre il padre gli stava puntando la pistola contro e che, scioccato dalla visione dell'arma, abbia avuto non solo la lucidità di riconoscere e individuare la tipologia di pistola utilizzata dall'imputato, ma anche la prontezza di aggirare l'aggressore, il quale gli avrebbe sbarrato la strada parandosi davanti a lui in uno spazio angusto; non risulterebbe verosimile, per di più, che l'aggressore, brandendo ancora la pistola tra le mani, avesse lasciato andare il figlio giù per le scale (così da poter chiedere aiuto), rimanendo impassibile sul pianerottolo.

Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] si era contraddetto nel momento in cui, da una parte, aveva affermato di non aver più incontrato il padre dal giorno dei fatti di causa, mentre, dall'altra, aveva depositato una integrazione di querela in ordine a presunti e ulteriori fatti commessi dal padre successivamente al 31 maggio 2013.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta, erano state smentite da quelle rilasciate dal fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, quando si erano verificati i fatti di causa, all'interno dell'attività vi erano più clienti (e non uno solo, come riferito dalla parte offesa); che la frase proferita dall'imputato era diversa da quella indicata da [OSCURATO:PERSONA]; che la sua posizione all'interno del negozio era diversa da quella indicata dalla parte offesa; che lui, infatti - a differenza di quanto dichiarato dal fratello - sarebbe intervenuto immediatamente dopo i fatti, circostanza che gli aveva permesso anche di vedere il padre con la pistola in mano.

Il giudice di appello, inoltre, avrebbe trascurato una serie di circostanze determinanti: [OSCURATO:PERSONA] aveva il porto d'armi e la pistola utilizzata non sarebbe stata vista in precedenza da nessuno, sebbene gli ambienti della tabaccheria erano stati sempre frequentati liberamente da tutti i membri della famiglia; dalle dichiarazioni della parte offesa si evinceva la presenza di un cliente, in ordine al quale non erano state svolte attività istruttorie, nonostante la ricostruzione dei fatti fornita da questi avrebbe potuto offrire elementi utili al procedimento; nessuna delle altre persone indicate da [OSCURATO:PERSONA], presenti all'interno nel negozio, erano state sentite; la parte offesa, infine, per mere ragioni di opportunismo, avrebbe omesso di dichiarare quali fossero le reali questioni civilistiche alla base della rottura dei rapporti con il padre.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la pistola era stata rinvenuta in un locale che, seppur adibito a camera da letto dell'imputato, era accessibile a tutti i membri della famiglia, come si evincerebbe non solo dalle dichiarazioni rilasciate da Andrea e [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Lamberti.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di appello avrebbe erroneamente affermato che i testimoni addotti dalla difesa non avevano assistito ai fatti, quando dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (soggetto terzo e neutrale, a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, e presente ai fatti il 31 maggio 2013) si evinceva che l'imputato aveva ricevuto dai figli Andrea e Filippo continue minacce; la stessa, inoltre, aveva dichiarato di non aver sentito alcuna minaccia profferita dall'imputato e di non aver visto alcuna pistola (arma che non era stata rinvenuta neanche quando si era recata all'interno del locale insieme ai Carabinieri, ma che venne rinvenuta dagli stessi solo nel pomeriggio).

Anche le dichiarazioni del teste Lamberti avevano confermato che l'imputato non aveva avuto alcuna arma con sé.

2.4. Con l'ultimo motivo, il ricorrente - con riferimento al reato sub b - denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, a seguito di una serie di tentativi posti in essere da Andrea e [OSCURATO:PERSONA] ai danni del patrimonio del padre, quest'ultimo aveva deciso di adire l'Autorità giudiziaria civile con l'intento di liberare i locali nei quali insisteva l'attività dei figli, ottenendo il provvedimento di rilascio, che era già stato messo in esecuzione dall'ufficiale giudiziario, il quale aveva eseguito diversi tentativi di liberazione e restituzione dell'immobile.

Per tali ragioni, nel ricorso si evidenzia che non risulta credibile che l'imputato abbia esercitato arbitrariamente un preteso diritto, con violenza sulle persone e con l'uso di un'arma, anche se aveva già adito le competenti autorità, che avevano accolto le sue richieste e consentito perfino di conseguire lo sgombero dei locali di sua proprietà.

3. Con istanza del 13 luglio 2021, Bove chiede il rinvio dell'udienza del 14 luglio 2021, poiché, quale ospite della struttua [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non ha ottenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dalla predetta struttura, come da documentazione allegata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza di rinvio dell'udienza fissata dinanzi a questa Corte in ragione del prospettato impedimento dell'imputato, così come risultante dalla documentazione trasmessa a corredo della predetta istanza.

Deve al riguardo ribadirsi il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza (Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Besana, Rv. 269877).

2. Nel merito, il ricorso è inammissibile.

2.1. I primi tre motivi di ricorso non possono trovare accoglimento in sede di legittimità, essendo fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione, infatti, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

Nel caso di specie, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti fornita dalla Corte di appello, secondo la quale la versione resa dai fratelli Bove era coincidente sui punti principali della vicenda e riscontrata dal rinvenimento, ad opera dei Carabinieri, della pistola semiautomatica di colore nero, nella camera utilizzata dall'imputato.

Secondo il giudice di merito, quindi, non erano emersi elementi di segno contrario, idonei a insinuare il dubbio che i figli dell'imputato avessero artatamente costruito l'episodio e che altre persone avessero riposto l'arma nei locali utilizzati dall'imputato, al fine di costruire una falsa incolpazione.

Altrettanto priva di rilevanza appare, secondo la Corte di appello, la doglianza relativa alla dedotta differenza di contenuto delle frasi minatorie riportate da Andrea e [OSCURATO:PERSONA], in quanto, anche su tale punto, le espressioni riportate non si ponevano in contrasto tra loro: in sostanza, tali dichiarazioni si conciliavano e apparivano coerenti con l'intera complessiva ricostruzione della vicenda.

Entrambi i testi, infatti, avevano di fatto affermato che il padre li aveva minacciati e che, comunque, sarebbero dovuti uscire dai locali indipendentemente dall'effettiva esecuzione del provvedimento adottato in ambito civile.

Le dichiarazioni rilasciate dalle persone offese, pertanto, sono state ritenute credibili dal giudice di merito, il quale ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare.

A tal fine si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le dichiarazioni della parte offesa possono addirittura essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 25314).

La Corte di appello, poi, ha evidenziato che i testimoni addotti dalla difesa non avevano assistito ai fatti; in particolare, Lamberti si era limitato a riferire quanto appreso dal suocero, non avendo avuto alcuna conoscenza diretta della vicenda, e [OSCURATO:PERSONA] (teste che non poteva definirsi propriamente indifferente, come ritenuto dalla difesa) era rimasta al piano di sopra e non aveva assistito ai fatti di cui al presente giudizio.

2.2. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Premesso che, in punto di fatto, risulta pacifica la condotta posta in essere dal prevenuto (il quale, ottenuto il provvedimento di sfratto, aveva cercato di liberare autonomamente il locale attraverso un'azione violenta), in punto di diritto appare del pari incontrovertibile che siffatto comportamento abbia realizzato appieno il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, dato che, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, il fatto che l'imputato avesse già ottenuto il provvedimento di sfratto non lo autorizzava, in caso di inottemperanza dell'obbligo di rilascio, a porre in essere un'azione violenta sulle parti offese.

Così facendo, infatti, l'imputato ha contravvenuto alla regola ricavabile dalla stessa ratio legis della norma in riferimento, che richiede che le controversie tra privati siano decise dell'Autorità giudiziaria e non vengano risolte tramite l'esercizio di attività violenta da parte di uno dei soggetti coinvolti.

La Corte di appello, infatti, con argomenti ineccepibili, perché non manifestamente illogici, ha evidenziato che non poteva condividersi la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa, secondo la quale vi era la mancanza di un elemento costitutivo del reato, posto che l'imputato non avrebbe avuto alcun interesse a porre in essere la condotta arbitraria dal momento che egli aveva già ottenuto lo sgombero dei locali; per la Corte infatti trattavasi di circostanza non provata, mentre il provvedimento del giudice civile, di fatto, non aveva ancora trovato esecuzione.

In definitiva il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], circa l'inammissibilità complessiva del ricorso.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Preliminarmente il Presidente dà atto dell'istanza di rinvio pervenuta in cancelleria da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per impedimento a comparire dell'imputato. Il PG si oppone al rinvio. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che in Cassazione non è prevista la presenza dell'imputato, rigetta l'istanza di rinvio avanzata per impediffiento dell'imputato. Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. • udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 29 gennaio 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 novembre 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 31 maggio 2013 e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva detenuto presso la propria abitazione in [OSCURATO:PERSONA], sopra l'armadio della stanza da letto, avvolta in un calzino di colore marrone, una pistola semiautomatica, con canna in acciaio, di verosimile fattura artigianale, e con il relativo munizionamento inserito nel serbatoio, costituito da n. 5 cartucce inesplose, cal. 7.65, recante sulla culatta la scritta "Mod. 85 Auto - cal. 8 mm.K - Italy" e sul castello la scritta "CH P S F", priva di matricola e da intendersi arma clandestina; b) tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dalla violenza sulle cose, ai sensi degli artt. 56 e 393, primo e secondo comma, cod. pen., perché, al fine di esercitare il presunto diritto di ottenere lo sgombero dei locali, siti in [OSCURATO:PERSONA], nei quali il figlio [OSCURATO:PERSONA] stava gestendo l'attività commerciale Nuceria zootecnica dei fratelli [OSCURATO:SOCIETA]., pur potendo ricorrere al giudice, aveva cercato di farsi arbitrariamente ragioni da sé medesimo, minacciando con la pistola di cui al capo a il predetto [OSCURATO:PERSONA] e proferendo le seguenti parole: "il giorno 7 o uscite a piedi o uscite delusi", non riuscendo nel proprio intento, in quanto la parte offesa non aveva ceduto alla minaccia. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale - relativamente al reato sub a - avrebbe omesso di considerare che, dalle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa e dalle altre prove acquisite, si evinceva che tutti i membri della famiglia Bove frequentavano il locale nel quale era stata rinvenuta l'arma, avendo addirittura a disposizione le chiavi della stanza. Le dichiarazioni della persona offesa, inoltre, erano inattendibili e discordanti con quanto affermato da tutti gli altri testi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lamberti); secondo il ricorrente, inoltre, non risulta credibile che [OSCURATO:PERSONA] - come dallo stesso dichiarato - fosse riuscito a divincolarsi sul piccolo pianerottolo e scendere le scale, nel mentre il padre gli stava puntando la pistola contro e che, scioccato dalla visione dell'arma, abbia avuto non solo la lucidità di riconoscere e individuare la tipologia di pistola utilizzata dall'imputato, ma anche la prontezza di aggirare l'aggressore, il quale gli avrebbe sbarrato la strada parandosi davanti a lui in uno spazio angusto; non risulterebbe verosimile, per di più, che l'aggressore, brandendo ancora la pistola tra le mani, avesse lasciato andare il figlio giù per le scale (così da poter chiedere aiuto), rimanendo impassibile sul pianerottolo. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] si era contraddetto nel momento in cui, da una parte, aveva affermato di non aver più incontrato il padre dal giorno dei fatti di causa, mentre, dall'altra, aveva depositato una integrazione di querela in ordine a presunti e ulteriori fatti commessi dal padre successivamente al 31 maggio 2013. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta, erano state smentite da quelle rilasciate dal fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, quando si erano verificati i fatti di causa, all'interno dell'attività vi erano più clienti (e non uno solo, come riferito dalla parte offesa); che la frase proferita dall'imputato era diversa da quella indicata da [OSCURATO:PERSONA]; che la sua posizione all'interno del negozio era diversa da quella indicata dalla parte offesa; che lui, infatti - a differenza di quanto dichiarato dal fratello - sarebbe intervenuto immediatamente dopo i fatti, circostanza che gli aveva permesso anche di vedere il padre con la pistola in mano. Il giudice di appello, inoltre, avrebbe trascurato una serie di circostanze determinanti: [OSCURATO:PERSONA] aveva il porto d'armi e la pistola utilizzata non sarebbe stata vista in precedenza da nessuno, sebbene gli ambienti della tabaccheria erano stati sempre frequentati liberamente da tutti i membri della famiglia; dalle dichiarazioni della parte offesa si evinceva la presenza di un cliente, in ordine al quale non erano state svolte attività istruttorie, nonostante la ricostruzione dei fatti fornita da questi avrebbe potuto offrire elementi utili al procedimento; nessuna delle altre persone indicate da [OSCURATO:PERSONA], presenti all'interno nel negozio, erano state sentite; la parte offesa, infine, per mere ragioni di opportunismo, avrebbe omesso di dichiarare quali fossero le reali questioni civilistiche alla base della rottura dei rapporti con il padre. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la pistola era stata rinvenuta in un locale che, seppur adibito a camera da letto dell'imputato, era accessibile a tutti i membri della famiglia, come si evincerebbe non solo dalle dichiarazioni rilasciate da Andrea e [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Lamberti. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di appello avrebbe erroneamente affermato che i testimoni addotti dalla difesa non avevano assistito ai fatti, quando dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] (soggetto terzo e neutrale, a differenza di quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, e presente ai fatti il 31 maggio 2013) si evinceva che l'imputato aveva ricevuto dai figli Andrea e Filippo continue minacce; la stessa, inoltre, aveva dichiarato di non aver sentito alcuna minaccia profferita dall'imputato e di non aver visto alcuna pistola (arma che non era stata rinvenuta neanche quando si era recata all'interno del locale insieme ai Carabinieri, ma che venne rinvenuta dagli stessi solo nel pomeriggio). Anche le dichiarazioni del teste Lamberti avevano confermato che l'imputato non aveva avuto alcuna arma con sé. 2.4. Con l'ultimo motivo, il ricorrente - con riferimento al reato sub b - denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, a seguito di una serie di tentativi posti in essere da Andrea e [OSCURATO:PERSONA] ai danni del patrimonio del padre, quest'ultimo aveva deciso di adire l'Autorità giudiziaria civile con l'intento di liberare i locali nei quali insisteva l'attività dei figli, ottenendo il provvedimento di rilascio, che era già stato messo in esecuzione dall'ufficiale giudiziario, il quale aveva eseguito diversi tentativi di liberazione e restituzione dell'immobile. Per tali ragioni, nel ricorso si evidenzia che non risulta credibile che l'imputato abbia esercitato arbitrariamente un preteso diritto, con violenza sulle persone e con l'uso di un'arma, anche se aveva già adito le competenti autorità, che avevano accolto le sue richieste e consentito perfino di conseguire lo sgombero dei locali di sua proprietà. 3. Con istanza del 13 luglio 2021, Bove chiede il rinvio dell'udienza del 14 luglio 2021, poiché, quale ospite della struttua [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non ha ottenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dalla predetta struttura, come da documentazione allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza di rinvio dell'udienza fissata dinanzi a questa Corte in ragione del prospettato impedimento dell'imputato, così come risultante dalla documentazione trasmessa a corredo della predetta istanza. Deve al riguardo ribadirsi il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza (Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Besana, Rv. 269877). 2. Nel merito, il ricorso è inammissibile. 2.1. I primi tre motivi di ricorso non possono trovare accoglimento in sede di legittimità, essendo fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. Tra i requisiti del ricorso per cassazione, infatti, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Nel caso di specie, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti fornita dalla Corte di appello, secondo la quale la versione resa dai fratelli Bove era coincidente sui punti principali della vicenda e riscontrata dal rinvenimento, ad opera dei Carabinieri, della pistola semiautomatica di colore nero, nella camera utilizzata dall'imputato. Secondo il giudice di merito, quindi, non erano emersi elementi di segno contrario, idonei a insinuare il dubbio che i figli dell'imputato avessero artatamente costruito l'episodio e che altre persone avessero riposto l'arma nei locali utilizzati dall'imputato, al fine di costruire una falsa incolpazione. Altrettanto priva di rilevanza appare, secondo la Corte di appello, la doglianza relativa alla dedotta differenza di contenuto delle frasi minatorie riportate da Andrea e [OSCURATO:PERSONA], in quanto, anche su tale punto, le espressioni riportate non si ponevano in contrasto tra loro: in sostanza, tali dichiarazioni si conciliavano e apparivano coerenti con l'intera complessiva ricostruzione della vicenda. Entrambi i testi, infatti, avevano di fatto affermato che il padre li aveva minacciati e che, comunque, sarebbero dovuti uscire dai locali indipendentemente dall'effettiva esecuzione del provvedimento adottato in ambito civile. Le dichiarazioni rilasciate dalle persone offese, pertanto, sono state ritenute credibili dal giudice di merito, il quale ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare. A tal fine si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le dichiarazioni della parte offesa possono addirittura essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 25314). La Corte di appello, poi, ha evidenziato che i testimoni addotti dalla difesa non avevano assistito ai fatti; in particolare, Lamberti si era limitato a riferire quanto appreso dal suocero, non avendo avuto alcuna conoscenza diretta della vicenda, e [OSCURATO:PERSONA] (teste che non poteva definirsi propriamente indifferente, come ritenuto dalla difesa) era rimasta al piano di sopra e non aveva assistito ai fatti di cui al presente giudizio. 2.2. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Premesso che, in punto di fatto, risulta pacifica la condotta posta in essere dal prevenuto (il quale, ottenuto il provvedimento di sfratto, aveva cercato di liberare autonomamente il locale attraverso un'azione violenta), in punto di diritto appare del pari incontrovertibile che siffatto comportamento abbia realizzato appieno il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, dato che, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, il fatto che l'imputato avesse già ottenuto il provvedimento di sfratto non lo autorizzava, in caso di inottemperanza dell'obbligo di rilascio, a porre in essere un'azione violenta sulle parti offese. Così facendo, infatti, l'imputato ha contravvenuto alla regola ricavabile dalla stessa ratio legis della norma in riferimento, che richiede che le controversie tra privati siano decise dell'Autorità giudiziaria e non vengano risolte tramite l'esercizio di attività violenta da parte di uno dei soggetti coinvolti. La Corte di appello, infatti, con argomenti ineccepibili, perché non manifestamente illogici, ha evidenziato che non poteva condividersi la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa, secondo la quale vi era la mancanza di un elemento costitutivo del reato, posto che l'imputato non avrebbe avuto alcun interesse a porre in essere la condotta arbitraria dal momento che egli aveva già ottenuto lo sgombero dei locali; per la Corte infatti trattavasi di circostanza non provata, mentre il provvedimento del giudice civile, di fatto, non aveva ancora trovato esecuzione. In definitiva il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], circa l'inammissibilità complessiva del ricorso. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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