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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04114/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due distinti atti dal contenuto sovrapponibile; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge processuale in ordine all'art. 545-bis cod. proc. pen., per mancata conversione della pena detentiva irrogata nei confronti dei ricorrenti in una delle pene sostitutive ex art.53 legge 24 novembre 1981 n. 689, è manifestamente infondato, poiché non risulta che una specifica richiesta in tal senso sia stata avanzata con l'atto d'appello né rappresentato dinanzi ai giudici di merito, dovendosi a tal proposito sottolinearsi come sia ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame" (ex plurimis: sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 — 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285751 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due distinti atti dal contenuto sovrapponibile; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge processuale in ordine all'art. 545-bis cod. proc. pen., per mancata conversione della pena detentiva irrogata nei confronti dei ricorrenti in una delle pene sostitutive ex art.53 legge 24 novembre 1981 n. 689, è manifestamente infondato, poiché non risulta che una specifica richiesta in tal senso sia stata avanzata con l'atto d'appello né rappresentato dinanzi ai giudici di merito, dovendosi a tal proposito sottolinearsi come sia ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame" (ex plurimis: sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 — 01; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285751 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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