CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 01315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 3 giugno 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], rivolta al differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 147, comma 1, nr. 2, cod. pen. e 47 ter Ord. pen.; preso atto che il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione, dolendosi altresì che il Tribunale di sorveglianza abbia recepito gli esiti della relazione sanitaria penitenziaria senza disporre un accertamento peritale; premesso che la grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, ovvero l’applicazione della detenzione domiciliare, ricorre in presenza di stati patologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto o di affezioni che determinano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti praticabili in regime inframurario, o ancora di forme morbose in grado di cagionare un decadimento fisico e un livello esistenziale degradato, che si collochi sotto la soglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria (cfr., fra le tante, Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 26588 del 19/03/2024, F., Rv. 286603 – 01; Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 – 01): la valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alle cure praticabili in ambiente carcerario, ovvero presso i presidi sanitari territoriali (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468 - 01); ritenuto che il giudizio sulla compatibilità con la detenzione, espresso dal Tribunale di sorveglianza sulla scorta della relazione sanitaria acquisita, è sorretto da motivazione congrua e coerente: il condannato è affetto da patologie croniche, adeguatamente curate e monitorate in ambito intramurario, per le quali non si profila una prognosi infausta a breve medio termine; non presenta condizioni di salute non trattabili in regime carcerario o mediante ricorso ai presidi sanitari territoriali ex art. 11 Ord. pen.; rilevato che dinanzi alle argomentazioni del giudice di merito il ricorrente insiste nel dedurre l’impossibilità di garantire in ambito intramurario un percorso di regolari controlli, evocando il rischio di eventi infausti e rinviando alle risultanze di consulenze di parte già valutate dal Tribunale di sorveglianza; considerato che il mancato accoglimento dell’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute postula la nomina di un perito solo in assenza dei necessari accertamenti medici (cfr. Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948 - 01), là dove, nel caso di specie, il Tribunale, disponendo di un quadro completo dei dati sanitari del detenuto, risultanti dalla relazione acquisita, non era tenuto a disporre approfondimenti peritali; ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la concessione dei benefici invocati, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, e che all’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.