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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 08727/2024

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27598-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 135/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza, confermando la decisione del Tribunale di Matera, rigettava la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di condanna dell’INPS al pagamento immediato in suo favore del TFS, [OSCURATO:PERSONA] erogazione t.f.s.in caso di cessazione rapporto ope legis R.G.N.27598/2019 Cron.

Rep.

Ud.05/03/2024 CC la cui erogazione era stata invece posticipata dal momento del prepensionamento a quella del compimento dell’età pensionabile fissata ex legen. 201 del 2011.

2. Proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, il pensionato in epigrafe indicato.

3. Resisteva con controricorso l’INPS.

4. [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,degli artt. 3 e 36 della Costituzione per aver la Corte di appello ritenuto che l’art. 2, comma 11, lett. a, n. 2, del d.l. n. 95 del 2012,convertito con modif. con l. n. 235 del 2012, lungi dal costituire una violazione del principio di uguaglianza, rappresent i un giusto bilanciamento di contrapposte esigenze.

Si insiste che la norma innanzi richiamata comporta una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati e che il ricorrente, trovatosi in una situazione di soprannumero che ne ha cagionato il prepensionamento, si è trovato privato, in un sol colpo , della retribuzione e, nell’immediato, anche della liquidazione, in applicazione della disposizione innanziricordata.

2. Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione- ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - dell’art. 3 della Costituzione per non aver ritenuto fondato il motivo di appello in cui denunziava che l’art. 2, comma 11, lett. a, n. 2, del d.l. n. 95 del 2012 cit. opera una discriminazione ingiustificata tra lavoro pubblico e privato.

3. Con il terzo mezzo si duole della violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dei principi di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione per aver la Corte territoriale ritenuto non comparabile la condizione di chi matura il diritto al trattamento di fine servizio in coincidenza con il pensionamento e subisce la dilazione e chi lo matura, invece, in ipotesi di prepensionamento.

4. Con la quarta doglianza viene lamentata la violazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 132 c.p.c. n. 4, nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia per non aver la Corte territoriale tenuto conto delle questioni sollevate dall’appellante circa la violazione degli artt. 4, 35, 36 e 38, comma 2, della Costituzione.

5. Ritiene il Collegio che le questioni poste dal ricorso e, in particolare, quella relativa alla verifica del rispetto dei parametri costituzionali -in particolare degli artt. 36 e 38 Cost.– da parte dell’art. 2, comma 11, lett. a) n. 2 del d.l. n. 95 del 2012, necessitino dell’approfondimento in pubblica udienza anche allo scopo di sentire le parti sul punto, verificando, nel contraddittorio, la sussistenza o meno di ragioni idonee a sostenere, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi, il pagamento differito dell’emolumento per cui è causa.

6. La disposizione innanzi citata, al momento del pensionamento (31.10.2015– cfr. sentenza in atti ), nella versione ratione temporis applicabile disponeva che: “(…)11.

Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto.

Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.

Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133.

Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera: 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22e 23 , del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 settembre 2011, n. 148; 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 settembre 2011, n. 148; b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a).

I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale.

Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti.

I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.”

7. Il dato normativo innanzi riportato (per la sola parte che qui interessa) è chiaro: la percezione del TFR è rinviata ai sensi del comma 11, lett. a), ultima parte, secondo le tempistiche indicate ai n. 1) e 2) della medesima disposizione.

8. Quanto alla fattispecie qui in esame, in applicazione delle norme richiamate, il ricorrente, in quiescenza dal 31.10.2015, pur posto in prepensionamento da parte dell’Amministrazione (cfr. sentenza di appello pag. 6),avrebbe dovuto godere dell’erogazione del TFS solo al momento del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione.

9. Giova peraltro evidenziare che, nel caso di specie, il prepensionamento non è riconducibile ad una scelta del dipendente, che, invece, ha subito tale misura poiché in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012 (nella formulazione innanzi pedissequamente riportata e, al tempo, vigente).10.

Ricordato altresì che la prestazione di cui si discute ha natura, per un verso, retributiva (nello specifico di retribuzione cd. differita) che la colloca nell’alveo dell’art. 36 della Costituzione, e, per altro verso, previdenziale, in quanto corrisposta nel momento della cessazione dell’impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione nella più peculiare e vulnerabile stagione della sua esistenza (cfr. in tal senso Corte cost. n. 130 del 2023 che richiama la precedente Corte cost. n. 159 del 2019), ritiene il Collegio di sottoporre, come già anticipato, al vaglio della pubblica udienza ed alla discussione delle parti il portato normativo delle disposizioni innanzi richiamate anche avuto riguardo alla verifica del rispetto dei parametri costituzionali e –in particolare degli artt. 36 e 38 della Costituzione – con particolare riferimento alla posticipazione del diritto alla fruizione del beneficio con riferimento ai casi in cui il lavoratore non abbia scelto il prepensionamento, ma lo abbia invece, com’è nella specie, “subito”.

11. L’ipotesi qui in esame, sia sul piano normativo che fattuale, è diversa, infatti, da quelle già esaminate nelle pronunzie n. 159 del 2019 en. 130 del 2023 (che alla prima largamente si richiama, sul piano degli snodi motivazionali)da parte del giudice costituzionale.

12. Il giudice delle leggi, infatti, evidenzia che, pur non potendosi escludere in via di principio che in situazioni di grave difficoltà economico-finanziaria il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla tempestiva corresponsione del trattamento di fine servizio(o anche del TFR), precisa, tuttavia, che tali interventi devono essere necessariamente vincolati al rispetto dei criteri di ragionevolezza della misura prescelta e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito, con peculiare attenzione al limite temporale delle misure (cfr.in tal Corte cost. n. 178 del 2015, n. 299 del 1999, ma soprattutto la recente n. 130 del 2023 ai punti

6.2. e 6.3.).13.

Fatte tali premesse, evidenzia il Collegio che,benché la Corte cost. affermi (cfr.punto

6.4. della sentenza più volte ricordata n. 130 del 2023): “6.4.– Ebbene, il termine dilatorio di dodici mesi quale risultante dall’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e successive modificazioni, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

A differenza del pagamento differito dell’indennità di fine servizio in caso di cessazione anticipata dall’impiego –in cui il sacrificio inflitto dal meccanismo dilatorio trova giustificazione nella finalità di disincentivare i pensionamenti anticipati e di promuovere la prosecuzione dell’attività lavorativa (sentenza n. 159 del 2019)– il, sia pur più breve, differimento operante in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio non realizza un equilibrato componimento dei contrapposti interessi alla tempestività della liquidazione del trattamento,da un lato, e al pareggio di bilancio, dall’altro.

Ciò in quanto la previsione ora richiamata ha «smarrito un orizzonte temporale definito» (sentenza n. 159 del 2019), trasformandosi da intervento urgente di riequilibrio finanziario in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza.” l’argomentosopra rimarcato, speso dal Giudice della leggi per marcare e giustificareil tratto distintivo del regime dilatorio di erogazione di TFR/TFS a seconda che le ipotesi disciplinate attengano o meno a casi di prepensionamento – nello specifico, la promozione della prosecuzione attività lavorativa –non può evidentemente giustificare quella qui in rilievo in cui la disciplina innanzi riportata differisce la percezione del TFR per i casi in cui il lavoratore venga prepensionato in seguito a scelte organizzative della P.A.

14. Nella fattispecie in esame, in applicazione delle norme sopra richiamate, infatti, come già ricordato, il lavoratore non sceglie il prepensionamento, ma lo “subisce”.

15. Resta da interrogarsi, allora, se sussistano altre ragioni, valori costituzionalmente rilevanti che possano consentire e/o imporre il differimento del pagamento del TFR/TFS anche in caso di prepensionamento “coatto”.

16. Per esempio c’è da chiedersi possa sorreggere una scelta siffatta il godimento –in ogni caso in via anticipata – della pensione di anzianità.

17. In estrema sintesi, premessa la natura mista (retributivo- previdenziale) del trattamento qui in rilievo, evidenziato, in armonia con gli insegnamenti del giudice di legittimità, che la componente previdenziale ha lo scopo, come già ricordato, di soccorrere il dipendente nel momento più delicato della sua vita, all’atto della cessazione del rapporto lavorativo, fornendogli un utile apporto per i suoi bisogni ed esigenze nel momento più vulnerabile della sua esistenza sul piano lavorativo, precisato che,quanto alla disposizione ed alla fattispecie qui in rilievo il dipendente ha “subito” la scelta datoriale del prepensionamento, sicché la sua posizione è ancora più vulnerabile, stante la rilevanza anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27598-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 135/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, confermando la decisione del Tribunale di Matera, rigettava la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di condanna dell’INPS al pagamento immediato in suo favore del TFS, [OSCURATO:PERSONA] erogazione t.f.s.in caso di cessazione rapporto ope legis R.G.N.27598/2019 Cron. Rep. Ud.05/03/2024 CC la cui erogazione era stata invece posticipata dal momento del prepensionamento a quella del compimento dell’età pensionabile fissata ex legen. 201 del 2011. 2. Proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, il pensionato in epigrafe indicato. 3. Resisteva con controricorso l’INPS. 4. [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,degli artt. 3 e 36 della Costituzione per aver la Corte di appello ritenuto che l’art. 2, comma 11, lett. a, n. 2, del d.l. n. 95 del 2012,convertito con modif. con l. n. 235 del 2012, lungi dal costituire una violazione del principio di uguaglianza, rappresent i un giusto bilanciamento di contrapposte esigenze. Si insiste che la norma innanzi richiamata comporta una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati e che il ricorrente, trovatosi in una situazione di soprannumero che ne ha cagionato il prepensionamento, si è trovato privato, in un sol colpo , della retribuzione e, nell’immediato, anche della liquidazione, in applicazione della disposizione innanziricordata. 2. Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione- ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - dell’art. 3 della Costituzione per non aver ritenuto fondato il motivo di appello in cui denunziava che l’art. 2, comma 11, lett. a, n. 2, del d.l. n. 95 del 2012 cit. opera una discriminazione ingiustificata tra lavoro pubblico e privato. 3. Con il terzo mezzo si duole della violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dei principi di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione per aver la Corte territoriale ritenuto non comparabile la condizione di chi matura il diritto al trattamento di fine servizio in coincidenza con il pensionamento e subisce la dilazione e chi lo matura, invece, in ipotesi di prepensionamento. 4. Con la quarta doglianza viene lamentata la violazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 132 c.p.c. n. 4, nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia per non aver la Corte territoriale tenuto conto delle questioni sollevate dall’appellante circa la violazione degli artt. 4, 35, 36 e 38, comma 2, della Costituzione. 5. Ritiene il Collegio che le questioni poste dal ricorso e, in particolare, quella relativa alla verifica del rispetto dei parametri costituzionali -in particolare degli artt. 36 e 38 Cost.– da parte dell’art. 2, comma 11, lett. a) n. 2 del d.l. n. 95 del 2012, necessitino dell’approfondimento in pubblica udienza anche allo scopo di sentire le parti sul punto, verificando, nel contraddittorio, la sussistenza o meno di ragioni idonee a sostenere, nel bilanciamento fra i contrapposti interessi, il pagamento differito dell’emolumento per cui è causa. 6. La disposizione innanzi citata, al momento del pensionamento (31.10.2015– cfr. sentenza in atti ), nella versione ratione temporis applicabile disponeva che: “(…)11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera: 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22e 23 , del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 settembre 2011, n. 148; 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 settembre 2011, n. 148; b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.” 7. Il dato normativo innanzi riportato (per la sola parte che qui interessa) è chiaro: la percezione del TFR è rinviata ai sensi del comma 11, lett. a), ultima parte, secondo le tempistiche indicate ai n. 1) e 2) della medesima disposizione. 8. Quanto alla fattispecie qui in esame, in applicazione delle norme richiamate, il ricorrente, in quiescenza dal 31.10.2015, pur posto in prepensionamento da parte dell’Amministrazione (cfr. sentenza di appello pag. 6),avrebbe dovuto godere dell’erogazione del TFS solo al momento del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione. 9. Giova peraltro evidenziare che, nel caso di specie, il prepensionamento non è riconducibile ad una scelta del dipendente, che, invece, ha subito tale misura poiché in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012 (nella formulazione innanzi pedissequamente riportata e, al tempo, vigente).10. Ricordato altresì che la prestazione di cui si discute ha natura, per un verso, retributiva (nello specifico di retribuzione cd. differita) che la colloca nell’alveo dell’art. 36 della Costituzione, e, per altro verso, previdenziale, in quanto corrisposta nel momento della cessazione dell’impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione nella più peculiare e vulnerabile stagione della sua esistenza (cfr. in tal senso Corte cost. n. 130 del 2023 che richiama la precedente Corte cost. n. 159 del 2019), ritiene il Collegio di sottoporre, come già anticipato, al vaglio della pubblica udienza ed alla discussione delle parti il portato normativo delle disposizioni innanzi richiamate anche avuto riguardo alla verifica del rispetto dei parametri costituzionali e –in particolare degli artt. 36 e 38 della Costituzione – con particolare riferimento alla posticipazione del diritto alla fruizione del beneficio con riferimento ai casi in cui il lavoratore non abbia scelto il prepensionamento, ma lo abbia invece, com’è nella specie, “subito”. 11. L’ipotesi qui in esame, sia sul piano normativo che fattuale, è diversa, infatti, da quelle già esaminate nelle pronunzie n. 159 del 2019 en. 130 del 2023 (che alla prima largamente si richiama, sul piano degli snodi motivazionali)da parte del giudice costituzionale. 12. Il giudice delle leggi, infatti, evidenzia che, pur non potendosi escludere in via di principio che in situazioni di grave difficoltà economico-finanziaria il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla tempestiva corresponsione del trattamento di fine servizio(o anche del TFR), precisa, tuttavia, che tali interventi devono essere necessariamente vincolati al rispetto dei criteri di ragionevolezza della misura prescelta e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito, con peculiare attenzione al limite temporale delle misure (cfr.in tal Corte cost. n. 178 del 2015, n. 299 del 1999, ma soprattutto la recente n. 130 del 2023 ai punti 6.2. e 6.3.).13. Fatte tali premesse, evidenzia il Collegio che,benché la Corte cost. affermi (cfr.punto 6.4. della sentenza più volte ricordata n. 130 del 2023): “6.4.– Ebbene, il termine dilatorio di dodici mesi quale risultante dall’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e successive modificazioni, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità. A differenza del pagamento differito dell’indennità di fine servizio in caso di cessazione anticipata dall’impiego –in cui il sacrificio inflitto dal meccanismo dilatorio trova giustificazione nella finalità di disincentivare i pensionamenti anticipati e di promuovere la prosecuzione dell’attività lavorativa (sentenza n. 159 del 2019)– il, sia pur più breve, differimento operante in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio non realizza un equilibrato componimento dei contrapposti interessi alla tempestività della liquidazione del trattamento,da un lato, e al pareggio di bilancio, dall’altro. Ciò in quanto la previsione ora richiamata ha «smarrito un orizzonte temporale definito» (sentenza n. 159 del 2019), trasformandosi da intervento urgente di riequilibrio finanziario in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza.” l’argomentosopra rimarcato, speso dal Giudice della leggi per marcare e giustificareil tratto distintivo del regime dilatorio di erogazione di TFR/TFS a seconda che le ipotesi disciplinate attengano o meno a casi di prepensionamento – nello specifico, la promozione della prosecuzione attività lavorativa –non può evidentemente giustificare quella qui in rilievo in cui la disciplina innanzi riportata differisce la percezione del TFR per i casi in cui il lavoratore venga prepensionato in seguito a scelte organizzative della P.A. 14. Nella fattispecie in esame, in applicazione delle norme sopra richiamate, infatti, come già ricordato, il lavoratore non sceglie il prepensionamento, ma lo “subisce”. 15. Resta da interrogarsi, allora, se sussistano altre ragioni, valori costituzionalmente rilevanti che possano consentire e/o imporre il differimento del pagamento del TFR/TFS anche in caso di prepensionamento “coatto”. 16. Per esempio c’è da chiedersi possa sorreggere una scelta siffatta il godimento –in ogni caso in via anticipata – della pensione di anzianità. 17. In estrema sintesi, premessa la natura mista (retributivo- previdenziale) del trattamento qui in rilievo, evidenziato, in armonia con gli insegnamenti del giudice di legittimità, che la componente previdenziale ha lo scopo, come già ricordato, di soccorrere il dipendente nel momento più delicato della sua vita, all’atto della cessazione del rapporto lavorativo, fornendogli un utile apporto per i suoi bisogni ed esigenze nel momento più vulnerabile della sua esistenza sul piano lavorativo, precisato che,quanto alla disposizione ed alla fattispecie qui in rilievo il dipendente ha “subito” la scelta datoriale del prepensionamento, sicché la sua posizione è ancora più vulnerabile, stante la rilevanza anche
Sentenza Cassazione n. 08727/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris