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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10028/2023

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] deceduto ed ora dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via dei Campani, 83/B - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Trebbia,3 -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per essa quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]. subentrata alla precedente mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 22 -controricorrente- Avverso la sentenza del Corte di Appello di Salerno n. 1225/2018 pubblicata il 28.8.2018. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva atto di opposizione al d.i. n. n.824/2008 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in favore/ fy‘re dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento della somma di C 75.235,33 oltre interessi dalla domanda e fino al saldo e spese legali.

Spiegava domanda riconvenzionale intesa ad ottenere: - la rideterminazione del saldo di conto corrente e la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'Istituto dì credito, convenendo ìn giudizio, previa autorizzazione alla chiamata in causa, anche la cessionaria del credito UniCredit [OSCURATO:PERSONA], succeduta nel rapporto bancario già instaurato nel 1987 presso il [OSCURATO:PERSONA]; - il risarcimento dei danni subiti per illegittima chiusura di conto corrente e l'illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], che affermava avessero causato ingenti danni all'attività imprenditoriale edile dell'opponente ed alla sua immagine, limitando le opportunità di lavoro dello stesso e la concessione in suo favore di finanziamenti; - il risarcimento dei danni per omessa comunicazione del mancato pagamento di una serie di cambiali scontate risalenti al 2001, che aveva impedito al correntista di attivarsi fruttuosamente per il recupero dei relativi crediti.

Svolta la CTU, che riscontrava un credito del correntista e non un debito dello stesso, richiesta ed ottenuta tutela cautelare inaudita altera parte per la cancellazione dalla [OSCURATO:PERSONA], la causa veniva decisa con la sentenza n. 622/2016, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] statuiva la revoca Alticreto ingiuntivo n. 829/08 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; la sussistenza della legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito e alle domande di risarcimento del danno; l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 17.864,65, oltre interessi legali; l'illegittimità della revoca degli affidamenti e della segnalazione del nominativo alla [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordine di cancellazione; il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA]; la condanna della Banca, e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in solido tra loro, a rimborsare all'opponente le spese di lite, quelle della fase cautelare e il 50% ciascuna delle spese di CTU.

Avverso detta sentenza proponeva appello il sig. [OSCURATO:PERSONA].

L'adita Corte di Appello di Salerno con la sentenza impugnata rigettava l'appello.

L' attuale ricorrente ha presentato ricorso con quattro motivi e presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha prodotto controricorso ed anche memorie, così come l'intimata Eris finance s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce:

1. Violazione di legge o falsa interpretazione della legge e omessa e contraddittoria motivazione in riferimento alla questione del saldo iniziale zero.

Violazione o falsa interpretazione degli artt.2697, 2698 c.c.

Mancanza assoluta di motivazione, di consequenzialità e di esame di un fatto fondamentale per la decisione.

La Corte non avrebbe considerato che dopo l'emissione del d.i. sulla base della sola certificazione ex art. 50 TUB la Banca avrebbe dovuto provare il suo credito con tutte le scritture contabili relative al conto corrente.

In tal senso gli istituti avrebbero assunto in udienza l'impegno di esibire la documentazione integrativa richiesta dal CTU, senza mai onorarlo.

La Corte avrebbe omesso di considerare la vicenda e pertanto qualsiasi motivazione sul punto risulterebbe del tutto assente. 1.1 Il motivo è infondato ed anche inammissibile per la sua genericità e per la mancata dimostrazione dell'avvenuta proposizione dell'eccezione dinanzi alla Corte di merito.

La censura evita di specificare le sue motivazioni rispetto all'effettivo decisum della sentenza impugnata.

Nel merito è anche infondato.

L'evocato art. 2698 c.c. fa riferimento a fatti che nel caso concreto non si sono verificati poiché la banca ha esibito la documentazione bancaria integrativa in suo possesso richiesta dalla CTU, senza che con questo comportamento aver realizzato alcuna inversione pattizia dell'onere probatorio.

La Corte ha fatto, così, applicazione dei precedenti di questa Corte che precisano che in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 13 novembre 2003, n.17146/2003); sicché spettava al ricorrente che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo aveva formulato domanda di accertamento negativo e ripetizione delle somme indebitamente riscosse, documentare attraverso gli estratti conto, gli addebiti illegittimamente attuati in suo danno e le somme percepite dalla banca in dipendenza di essi (Cass., n. 28945/2017).

2. Violazione di legge, falsa interpretazione della legge, omessa incompleta o contraddittoria motivazione in riferimento al mancato riconoscimento del risarcimento del danno extracontrattuale.

Violazione art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Contraddittoria, mancanza di motivazione e di esame di un fatto fondamentale per la decisione.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dopo la revoca degli affidamenti sarebbe stato inserito nella [OSCURATO:PERSONA]; la segnalazione avrebbe offuscato la sua onorabilità al solo fine di ottenere una somma risultata non dovuta esponendolo a ingiustificate vessazioni.

La Corte avrebbe escluso il risarcimento dei danni aquiliani sulla base dell'assenza di prova sulla qualità di imprenditore che risultava, invece, nel decreto ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, emesso al fine di ottenere la cancellazione del nominativo del ricorrente dagli elenchi della Centrale rischi.2.1.

La censura è inammissibile perché è priva di ogni riferimento specifico a precedenti similari censure sottoposte alla Corte di merito circa la violazione della Convenzione evocata e nella sostanza chiede in sede di legittimità una valutazione di tipo meritale.

La censura sulla non considerazione della qualità di imprenditore è del tutto infondata, poiché la Corte sulla base della documentazione agli atti ha accertato che al momento della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente non aveva più redditi da impresa e, pertanto, pur avendo esercitato attività di impresa all'epoca dei fatti non la esercitava più.

La Corte sottolinea efficacemente la totale assenza di prova sui dinieghi di ulteriori finanziamenti, la chiusura parallela di altre aperture di credito.

3. Violazione di legge, falsa interpretazione della legge, omessa incompleta o contraddittoria motivazione in riferimento al mancato riconoscimento del risarcimento del danno contrattuale.

Violazione dell'art. 41 Cost. e 2043 c.c.

Mancanza assoluta di esame di prove versate in atti di fondamentale importanza per la decisione.

Carenza, contraddittoria o assenza di motivazione.

La Corte avrebbe disatteso la richiesta del risarcimento per i danni contrattuali nonostante l'azzeramento del fatturato dell'impresa a seguito della illegittima iscrizione nella CR così come provato con la CTP. 3.1 La censura è meritale.

La Corte ha ampiamente motivato che le prove offerte non fossero adeguate a dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra il presunto fatto illecito e i supposti danni derivati (pp. 6-8).

E' indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie( cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). 4.Violazione di legge e mancata applicazione della legge, in riferimento al mancato riconoscimento dei danni da azione temeraria ex art. 96 c.p.c.

Applicabilità anche d'ufficio.

Il riconoscimento delle censure dei precedenti motivi di ricorso giustificherebbe la condanna ex art. 96 c.p.c. anche per la violazione dell'art. 88 c.p.c. 4.1 La censura è inammissibile perché generica e nella sostanza meritale rispetto alla congrua motivazione fornita dalla Corte sulla insussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità processuale (p.8). 5 .

Per quanto espresso, la infondatezza e l'inammissibilità dei motivi determina il rigetto del ricorso con condanna alle spese a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in C 7.000 per onorari e C 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, I.

24.12. 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] deceduto ed ora dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via dei Campani, 83/B - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Trebbia,3 -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per essa quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA]. subentrata alla precedente mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 22 -controricorrente- Avverso la sentenza del Corte di Appello di Salerno n. 1225/2018 pubblicata il 28.8.2018. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva atto di opposizione al d.i. n. n.824/2008 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in favore/ fy‘re dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento della somma di C 75.235,33 oltre interessi dalla domanda e fino al saldo e spese legali. Spiegava domanda riconvenzionale intesa ad ottenere: - la rideterminazione del saldo di conto corrente e la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'Istituto dì credito, convenendo ìn giudizio, previa autorizzazione alla chiamata in causa, anche la cessionaria del credito UniCredit [OSCURATO:PERSONA], succeduta nel rapporto bancario già instaurato nel 1987 presso il [OSCURATO:PERSONA]; - il risarcimento dei danni subiti per illegittima chiusura di conto corrente e l'illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], che affermava avessero causato ingenti danni all'attività imprenditoriale edile dell'opponente ed alla sua immagine, limitando le opportunità di lavoro dello stesso e la concessione in suo favore di finanziamenti; - il risarcimento dei danni per omessa comunicazione del mancato pagamento di una serie di cambiali scontate risalenti al 2001, che aveva impedito al correntista di attivarsi fruttuosamente per il recupero dei relativi crediti. Svolta la CTU, che riscontrava un credito del correntista e non un debito dello stesso, richiesta ed ottenuta tutela cautelare inaudita altera parte per la cancellazione dalla [OSCURATO:PERSONA], la causa veniva decisa con la sentenza n. 622/2016, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] statuiva la revoca Alticreto ingiuntivo n. 829/08 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; la sussistenza della legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito e alle domande di risarcimento del danno; l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 17.864,65, oltre interessi legali; l'illegittimità della revoca degli affidamenti e della segnalazione del nominativo alla [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordine di cancellazione; il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA]; la condanna della Banca, e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in solido tra loro, a rimborsare all'opponente le spese di lite, quelle della fase cautelare e il 50% ciascuna delle spese di CTU. Avverso detta sentenza proponeva appello il sig. [OSCURATO:PERSONA]. L'adita Corte di Appello di Salerno con la sentenza impugnata rigettava l'appello. L' attuale ricorrente ha presentato ricorso con quattro motivi e presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha prodotto controricorso ed anche memorie, così come l'intimata Eris finance s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce: 1. Violazione di legge o falsa interpretazione della legge e omessa e contraddittoria motivazione in riferimento alla questione del saldo iniziale zero. Violazione o falsa interpretazione degli artt.2697, 2698 c.c. Mancanza assoluta di motivazione, di consequenzialità e di esame di un fatto fondamentale per la decisione. La Corte non avrebbe considerato che dopo l'emissione del d.i. sulla base della sola certificazione ex art. 50 TUB la Banca avrebbe dovuto provare il suo credito con tutte le scritture contabili relative al conto corrente. In tal senso gli istituti avrebbero assunto in udienza l'impegno di esibire la documentazione integrativa richiesta dal CTU, senza mai onorarlo. La Corte avrebbe omesso di considerare la vicenda e pertanto qualsiasi motivazione sul punto risulterebbe del tutto assente. 1.1 Il motivo è infondato ed anche inammissibile per la sua genericità e per la mancata dimostrazione dell'avvenuta proposizione dell'eccezione dinanzi alla Corte di merito. La censura evita di specificare le sue motivazioni rispetto all'effettivo decisum della sentenza impugnata. Nel merito è anche infondato. L'evocato art. 2698 c.c. fa riferimento a fatti che nel caso concreto non si sono verificati poiché la banca ha esibito la documentazione bancaria integrativa in suo possesso richiesta dalla CTU, senza che con questo comportamento aver realizzato alcuna inversione pattizia dell'onere probatorio. La Corte ha fatto, così, applicazione dei precedenti di questa Corte che precisano che in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 13 novembre 2003, n.17146/2003); sicché spettava al ricorrente che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo aveva formulato domanda di accertamento negativo e ripetizione delle somme indebitamente riscosse, documentare attraverso gli estratti conto, gli addebiti illegittimamente attuati in suo danno e le somme percepite dalla banca in dipendenza di essi (Cass., n. 28945/2017). 2. Violazione di legge, falsa interpretazione della legge, omessa incompleta o contraddittoria motivazione in riferimento al mancato riconoscimento del risarcimento del danno extracontrattuale. Violazione art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Contraddittoria, mancanza di motivazione e di esame di un fatto fondamentale per la decisione. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dopo la revoca degli affidamenti sarebbe stato inserito nella [OSCURATO:PERSONA]; la segnalazione avrebbe offuscato la sua onorabilità al solo fine di ottenere una somma risultata non dovuta esponendolo a ingiustificate vessazioni. La Corte avrebbe escluso il risarcimento dei danni aquiliani sulla base dell'assenza di prova sulla qualità di imprenditore che risultava, invece, nel decreto ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, emesso al fine di ottenere la cancellazione del nominativo del ricorrente dagli elenchi della Centrale rischi.2.1. La censura è inammissibile perché è priva di ogni riferimento specifico a precedenti similari censure sottoposte alla Corte di merito circa la violazione della Convenzione evocata e nella sostanza chiede in sede di legittimità una valutazione di tipo meritale. La censura sulla non considerazione della qualità di imprenditore è del tutto infondata, poiché la Corte sulla base della documentazione agli atti ha accertato che al momento della segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente non aveva più redditi da impresa e, pertanto, pur avendo esercitato attività di impresa all'epoca dei fatti non la esercitava più. La Corte sottolinea efficacemente la totale assenza di prova sui dinieghi di ulteriori finanziamenti, la chiusura parallela di altre aperture di credito. 3. Violazione di legge, falsa interpretazione della legge, omessa incompleta o contraddittoria motivazione in riferimento al mancato riconoscimento del risarcimento del danno contrattuale. Violazione dell'art. 41 Cost. e 2043 c.c. Mancanza assoluta di esame di prove versate in atti di fondamentale importanza per la decisione. Carenza, contraddittoria o assenza di motivazione. La Corte avrebbe disatteso la richiesta del risarcimento per i danni contrattuali nonostante l'azzeramento del fatturato dell'impresa a seguito della illegittima iscrizione nella CR così come provato con la CTP. 3.1 La censura è meritale. La Corte ha ampiamente motivato che le prove offerte non fossero adeguate a dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra il presunto fatto illecito e i supposti danni derivati (pp. 6-8). E' indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie( cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/ 2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). 4.Violazione di legge e mancata applicazione della legge, in riferimento al mancato riconoscimento dei danni da azione temeraria ex art. 96 c.p.c. Applicabilità anche d'ufficio. Il riconoscimento delle censure dei precedenti motivi di ricorso giustificherebbe la condanna ex art. 96 c.p.c. anche per la violazione dell'art. 88 c.p.c. 4.1 La censura è inammissibile perché generica e nella sostanza meritale rispetto alla congrua motivazione fornita dalla Corte sulla insussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità processuale (p.8). 5 . Per quanto espresso, la infondatezza e l'inammissibilità dei motivi determina il rigetto del ricorso con condanna alle spese a carico dei ricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in C 7.000 per onorari e C 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24.12. 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci
Sentenza Cassazione n. 10028/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris