CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23654/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C07 G2303), elettivamente domiciliato in Cava dè Tirreni, via G. Palumbo n. 6, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48D15 E026Y), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 142, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Curtis; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 271/2017, pubblicata il 22 marzo 2017, asseritamente notificata il 25 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di promissario acquirente - conveniva, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di promittente alienante -, chiedendo che fosse disposta l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita sottoscritto tra le parti il 17 marzo 2001, avente ad oggetto l'appartamento con l'annesso box auto, sito in Pagani, via Trento n. 74. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda, eccependone l'inammissibilità per omessa previa contestazione dell'inadempimento, che avrebbe dovuto essere effettuata, secondo la clausola del preliminare, con lettera raccomandata. Nel corso del giudizio erano escussi i testimoni indicati dalle parti. Il Tribunale adito, con sentenza n. 414/2011, depositata il 10 aprile 2011, accoglieva la domanda di esecuzione specifica del preliminare di vendita e, per l'effetto, disponeva il trasferimento dell'immobile subordinatamente al pagamento del prezzo residuo dovuto. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita e condannava l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che, benché la parte promittente venditrice avesse dichiarato nel preliminare che l'immobile oggetto della promessa era stato costruito nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia edilizia e libero da qualsiasi abuso edilizio, non risultava allegata alcuna documentazione relativa alla provenienza del bene e alla sua conformità urbanistica; b) che tale documentazione non era stata allegata neanche dal promissario acquirente, che avrebbe avuto interesse a provvedere a tale incombente ai fini di ottenere la produzione degli effetti di cui all'art. 2932 c.c.; c) che, dovendo l'invocata sentenza costitutiva tenere luogo del contratto non concluso, del quale avrebbe dovuto produrre gli effetti, la subordinazione della relativa pronuncia alla possibilità che tali effetti potessero determinarsi evidenziava la necessità che il giudice verificasse in concreto la sussistenza degli elementi indispensabili alla definizione della regolamentazione degli interessi delle parti, quale condizione dell'azione; d) che il contratto preliminare, privo dei riferimenti circa la regolarità urbanistica dell'immobile o della dichiarazione sulla data della sua costruzione, benché non fosse nullo, non poteva dar luogo ad una pronuncia costitutiva di trasferimento coattivo, atteso che la sentenza non avrebbe potuto realizzare un effetto precluso alle parti; e) che, in considerazione dell'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio e delle peculiari caratteristiche della sentenza invocata, il suddetto limite incideva direttamente sulle condizioni dell'azione e doveva conseguentemente essere rilevato d'ufficio; t) che nella fattispecie la sola dichiarazione resa dalla promittente alienante non era sufficiente a realizzare l'effetto previsto dalla norma e, dunque, a consentire l'emissione della sentenza costitutiva, né la mera produzione della certificazione catastale avrebbe sanato tale carenza, in quanto il mero accatastamento di un immobile non era indice della sua regolarità urbanistica; g) che la questione relativa alla regolarità urbanistica del bene faceva parte ab initio del thema decidendum posto dall'attore, costituendo detta regolarità presupposto giuridico del richiesto trasferimento coattivo della proprietà, sicché era dovere del giudice accertare la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici necessari perché la domanda potesse essere accolta, senza che ricorresse alcun obbligo di invitare le parti a fornire la prova, essendo ciò incompatibile con le preclusioni istruttorie. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il ricorrente ha presentato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 183 c.p.c. nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost., per avere la Corte d'appello proceduto, d'ufficio, al rilievo dell'incommerciabilità del bene oggetto del preliminare, per difetto dei requisiti di cui alla legge n. 47/1985 e successive modifiche, senza previamente invitare le parti a dedurre su tale aspetto. Sul punto, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe osservato che, sebbene il contratto preliminare ad efficacia obbligatoria rimanga valido, l'omissione degli elementi previsti, a pena di nullità del definitivo, inciderebbe direttamente sulle condizioni dell'azione prevista dall'art.2932 c.c., cosicché, alla stregua dell'interesse pubblico che vi è sotteso, l'incommerciabilità avrebbe dovuto essere rilevata, anche d'ufficio, attesa l'impossibilità di pronunciare sentenza di trasferimento coattivo dell'immobile. Al riguardo, l'istante soggiunge che, pur essendo le dedotte argomentazioni certamente fondate e condivisibili, tuttavia difetterebbe, nel procedimento definito con la sentenza gravata, il rispetto del principio di collaborazione tra giudice e parti, poiché il magistrato avrebbe dovuto segnalare alle stesse parti, provocando l'apertura di una discussione sull'argomento, il difetto rilevato, con la conseguenza che, in esito a detto errore misto, di fatto e di diritto, relativo all'omessa sottoposizione al contraddittorio delle parti della questione relativa alla commerciabilità del bene oggetto del preliminare - per effetto della norma urbanistica costituente condizione dell'azione -, sarebbe stato leso il diritto di chiedere le prove e, quindi, anche il diritto di uguaglianza, di difesa e del giusto processo, che imporrebbero di evitare sentenze a sorpresa o della terza via. Il ricorrente contesta, infine, che - contrariamente all'assunto della Corte di merito - il thema decidendum dell'azione proposta avrebbe compreso anche la verifica della regolarità urbanistica, negando che, a fronte di un preliminare di vendita immobiliare, fosse onere della parte promissaria acquirente, che avesse agito con l'azione ex art. 2932 c.c., dimostrare, in caso di omissione del promittente alienante, la regolarità urbanistica ed edilizia del bene immobile oggetto del preliminare, essendo la produzione della relativa documentazione requisito necessario per la validità del trasferimento nonché condizione dell'azione e non già della domanda. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale tralasciato di valutare le risultanze dell'articolata e dettagliata istruttoria effettuata nel giudizio di prime cure. Segnatamente, il Giudice del gravame non avrebbe considerato le risultanze della prova testimoniale assunta con il notaio incaricato di rogare il definitivo di vendita, da cui non era emersa alcuna nullità formale o sostanziale, avendo il teste confermato la predisposizione del contratto definitivo, la cui mancata conclusione era stata imputata esclusivamente alla mancata comparizione dei promittenti venditori all'appuntamento fissato per la sottoscrizione del rogito. 3.- Preliminarmente, deve essere rilevata l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., poiché non vi è in atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione - a dire della ricorrente - avvenuta il 25 luglio 2017. Tale carenza, all'esito delle ricerche senza esito effettuate, è stata attestata dalla cancelleria. Il controricorrente non ha contestato, né che la sentenza sia stata notificata, né che la copia autentica della pronuncia impugnata, con la relata di notifica, non sia stata depositata.4.- In conseguenza della rilevata mancata produzione della copia notificata della pronuncia impugnata, il ricorso è improcedibile. E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, in quanto manifestazione della "autoresponsabilità" della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021, Sez. 6-3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021). A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019). Ed, infatti, la previsione, in seno all'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell'onere del ricorrente di depositare - entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso - la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all'adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell'esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell'esigenza pubblicistica - non disponibile dalle parti - del rispetto della "cosa giudicata formale" (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella "incontrovertibilità" delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato. La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti. Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni. Per l'effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l'impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l'avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l'impugnazione nel termine breve, f cosicché sorge a carico dello stesso l'onere di depositare la copia autentica — della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014). La mancata produzione, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta - escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013) - la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d'ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass.7 Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020). Non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez. U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009). 5.- Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni ricorrono nella fattispecie, posto che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22 marzo 2017; b) il ricorrente ha dato atto nel ricorso che la medesima sentenza impugnata è stata notificata il 25 luglio 2017; c) il ricorso per cassazione è stato notificato il 13 ottobre 2017; d) il controricorrente non ha contestato l'avvenuta notifica nella data indicata; e) né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d'ufficio, né nel fascicolo di parte controricorrente è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza. 6.- All'esito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. L'improcedibilità assorbe l'esame dei motivi di ricorso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni