CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che - esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e rideterminata in melius la pena - ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato in concorso. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità fondata sul riconoscimento sulla base dì fotogrammi, è manifestamente infondato in forza della puntuale motivazione del giudice di appello, che ha rimarcato l'attendibilità del riconoscimento operato dai pubblici ufficiali (attendibilità rafforzata dalla pregressa conoscenza dell'imputato in quanto in precedenza già arrestato e fotosegnalato) alla luce - non già di singoli fotogrammi, ma - della visione del filmato delle telecamere di sorveglianza del parcheggio descrittivo dell'intera azione furtiva, il che priva di consistenza la deduzione circa la concordanza di una pluralità di indizi, venendo in rilievo nel caso di specie una prova rappresentativa (o diretta). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante ritenuta, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (come, nel caso di specie, attraverso il riferimento alla gravità del danno determinato dal furto di una borsa contenente anche monili d'oro), tale dovendosi ritenere, peraltro, quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, adeguatezza pure richiamata dal giudice di appello (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C