CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 16042/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 11 ottobre 2023 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.gs. 30 aprile 1992, n. 285. L'imputato ricorre per cassazione lamentando la violazione degli artt. 131- bis cod. pen. e 111 Cost. per essere stata denegata la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché relativo vizio di motivazione, in specie sotto il profilo del travisamento della prova. Il ricorso è inammissibile perché il motivo di cui è costituito è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (fogli 3 e 4 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto il fatto sintomatico di un habitus operandi - e dunque di una sostanziale abitualità - di mancato rispetto delle regole, congruamente escludendo la tenuità dell'offesa. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]