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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09822/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 05/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Lucca del 11/06/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati di furto e ricettazione.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dei fatti non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alla pag. 4 della sentenza ove si sottolinea la natura illecita delle bombole di gas rinvenute in suo possesso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine alla motivazione della pena è manifestamente infondato avuto riguardo alle considerazioni prive di illogicità svolte dalla Corte di Appello a pag. 4 della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/02/2023 il Consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 05/11/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Lucca del 11/06/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei reati di furto e ricettazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dei fatti non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione alla pag. 4 della sentenza ove si sottolinea la natura illecita delle bombole di gas rinvenute in suo possesso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine alla motivazione della pena è manifestamente infondato avuto riguardo alle considerazioni prive di illogicità svolte dalla Corte di Appello a pag. 4 della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 il Consigli
Sentenza Cassazione n. 09822/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris