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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07213/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITrO La CORTE APPELLO di Palermo, con sentenza del 9 giugno 2021 ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Trapani il 21 gennaio 2019 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell'IACP.

Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione dell'articolo 192 codice procedura penale, poiché la corte avrebbe dovuto assolvere la ricorrente per non avere commesso il fatto in quanto l'affermazione di responsabilità si basa su meri indizi.

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso e il ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente l'infondatezza.

L'atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra le tante:Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10).

È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.

Nel caso in esame addirittura nel corpo del ricorso si fa riferimento ad altro imputato, tale Miceli che nulla a che vedere con questo giudizio.

Va detto peraltro che con i motivi di appello tale censura assolutamente generica non era stata neppure dedotta ma si era invocato il riconoscimento dello stato di necessità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] PrO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITrO La CORTE APPELLO di Palermo, con sentenza del 9 giugno 2021 ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Trapani il 21 gennaio 2019 che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell'IACP. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione dell'articolo 192 codice procedura penale, poiché la corte avrebbe dovuto assolvere la ricorrente per non avere commesso il fatto in quanto l'affermazione di responsabilità si basa su meri indizi. Il ricorso è inammissibile. L'art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso e il ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame, genericamente l'infondatezza. L'atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra le tante:Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10). È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa. Nel caso in esame addirittura nel corpo del ricorso si fa riferimento ad altro imputato, tale Miceli che nulla a che vedere con questo giudizio. Va detto peraltro che con i motivi di appello tale censura assolutamente generica non era stata neppure dedotta ma si era invocato il riconoscimento dello stato di necessità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] PrO
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