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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41257/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAi. -) dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 2621 cod. civ., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice di primo grado; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da un soggetto non legittimato.

Invero, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza dì legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se, come nel Caso in esame, la parte civile non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dal giudice di appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017, Rv. 271926; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015, Rv. 265003).

Vero è che secondo un più recente arresto la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciato all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall'art. 82, c.p.p., è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (cfr. Sez. 3, n. 16492 del 27/11/2020, Rv. 281779-01) Anche in questa prospettiva, tuttavia, il ricorso della parte civile è inammissibile, posto che le censure articolate dal ricorrente non rientrano in alcuna delle menzionate categorie.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricomentq,a1 Ragazento delle spese _ processuali e della somma di euro tftylla in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento A. /L A.A / delle spese processuali e al versamento della somma ditr2glyrt1a euro in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAi. -) dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 2621 cod. civ., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice di primo grado; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da un soggetto non legittimato. Invero, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza dì legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se, come nel Caso in esame, la parte civile non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dal giudice di appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017, Rv. 271926; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015, Rv. 265003). Vero è che secondo un più recente arresto la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciato all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall'art. 82, c.p.p., è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (cfr. Sez. 3, n. 16492 del 27/11/2020, Rv. 281779-01) Anche in questa prospettiva, tuttavia, il ricorso della parte civile è inammissibile, posto che le censure articolate dal ricorrente non rientrano in alcuna delle menzionate categorie. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricomentq,a1 Ragazento delle spese _ processuali e della somma di euro tftylla in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento A. /L A.A / delle spese processuali e al versamento della somma ditr2glyrt1a euro in favore della cassa delle ammende. Così d
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