CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 27888/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 9015/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8028/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, giacché la revoca di una misura alternativa può essere legittimamente disposta non soltanto per condotte successive all’inizio della sua decorrenza, ma anche quando, come nella specie, emergano fatti antecedenti, non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutare la prognosi favorevole alla concessione del beneficio (Sez. 1, n. 16337 del 26/01/2024, M., Rv. 286240-01); che, nel caso odierno, la gravità del fatto antecedente (condotta di partecipazione a sodalizio di narcotraffico, per cui risulta emessa, nei confronti del detenuto domiciliare, ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere) è stata ineccepibilmente apprezzata dall’ordinanza impugnata; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27888/2025 Roma, lì, 29/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]