CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIP TRIBUNALE di MODENA letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I tre ricorrenti, con distinti atti dei loro rispettivi difensori, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'ingente quantità (art. 80, comma 2, stesso d.P.R). Tutti e tre denunciano violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.. Eheba, inoltre, lamenta l'assenza di motivazione in relazione alla predetta aggravante ed al bilanciamento tra le circostanze del reato. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, poiché proposti per un motivo non consentito dalla legge. 3. Dispone l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nessuno dei vizi lamentati dai ricorrenti - peraltro in termini di semplice enunciazione e, quindi, pure generici - rientra tra questi. 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la loro manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M