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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28112/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto e tentato furto aggravati; [OSCURATO:PERSONA]: che il primo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione: il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) - come accaduto nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della abitualità della condotta; le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono consentite in sede di legittimità e sono manifestamente infondate, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (si veda pag. 5 della sentenza impugnata).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).che il secondo e il terzo motivo - che deducono vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. - sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il giudice dell'appello, in ragione del principio devolutivo, è tenuto ad esaminare il motivo afferente alla mancata motivazione relativa ai singoli aumenti per la continuazione nel solo caso in cui tale rilievo sia strumentale alla contestazione dell'assenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, ma non in quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muova doglianze esclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumenti di pena (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 288742).

Nel caso di specie, il corrispondente motivo di appello lamentava genericamente un eccessivo aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto e tentato furto aggravati; [OSCURATO:PERSONA]: che il primo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione: il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678) - come accaduto nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della abitualità della condotta; le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono consentite in sede di legittimità e sono manifestamente infondate, giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (si veda pag. 5 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).che il secondo e il terzo motivo - che deducono vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. - sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il giudice dell'appello, in ragione del principio devolutivo, è tenuto ad esaminare il motivo afferente alla mancata motivazione relativa ai singoli aumenti per la continuazione nel solo caso in cui tale rilievo sia strumentale alla contestazione dell'assenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del giudizio di congruità della pena, ma non in quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muova doglianze esclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumenti di pena (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 288742). Nel caso di specie, il corrispondente motivo di appello lamentava genericamente un eccessivo aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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