CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2026
Cassazione n. 11198/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Francesco M. Loi, come daprocura allegata al ricorso, con domicilio digitale ex lege;– ricorrente –controS.I.T., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale, in persona legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10 e con domicilio digitale ex lege;– controricorrente –Numero registro generale 17748/2023C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1396/2026r.g.n. 17748/2023 Numero di raccolta generale 11198/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 26/04/2026Est. I. Ambrosinonchè controG3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale incalce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, econ domicilio digitale ex lege;– controricorrente –Avverso la sentenza della CORTE di appello di MILANO n. 819/2023 pubblicata il9 marzo 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dallaConsigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. In esecuzione del contratto di factoring pro soluto, intercorrente traSACE Fct (factor) e SIT (fornitore), la prima convenne in giudizio dinanzi alTribunale di Milano la seconda al fine di sentirla condannare alla restituzione,ai sensi degli artt. 19.2 e 10 del contratto, degli anticipi a questa concessi afronte della cessione dei crediti, vantati da SIT nei confronti di ASL Roma 2,di cui alle fatture nn. 54/16 e 98/16 per l’importo complessivo di euro178.945,41, e quelli vantati nei confronti di ASL Roma 5, di cui alla fattura n.94/2016 per l’importo di euro 269.999,24, in quanto le debitrici cedute nonavevano pagato il debito e lo avevano esplicitamente contestato e ciò avevadeterminato il venir meno della garanzia pro soluto. [OSCURATO:SOCIETA] chiese altresì lacondanna solidale al medesimo pagamento ai sensi dell’art. 2506 bis c. 3 e2506 quater c.c., anche di G3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituita in seguito a scissionedi SIT.La convenuta SIT, costituitasi in giudizio, sostenne che non era venutameno la garanzia pro soluto in quanto le debitrici cedute non avevano maicontestato il debito e chiese, in via riconvenzionale, il pagamento della sommadi euro 23.196,55 a titolo di residuo anticipo a lei dovuto per i crediti ceduti,nonché la sospensione del giudizio in atteso dell’esito di quello promosso daSACE Fct nei confronti di ASL Roma 5.Numero registro generale 17748/2023C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1396/2026r.g.n. 17748/2023 Numero di raccolta generale 11198/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 26/04/2026Est. I. AmbrosiLa convenuta G3 [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, sostennel’insussistenza della propria responsabilità solidale e, comunque, di ritenerlalimitata all’importo di euro 17.803,66, pari cioè al valore del patrimonio nettoa lei attribuito con la scissione.Il Tribunale di Milano pronunciò la sentenza n. 5585/2021 con cuiaccolse parzialmente la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannando questa al pagamentodi euro 246.015,04, oltre a interessi convenzionali pari alla media del tassoEuribor 6 mesi maggiorato di 3 punti percentuali dal 28.11.2018 al saldo;rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti G3 [OSCURATO:PERSONA].r.l.; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dallaSit [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,condannò la parte attrice al pagamento di euro 15.895,84, oltre a interessisecondo il tasso legale dal 5.3.2021 al saldo; compensò le spese di lite traSACE [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; condannò l’attrice arifondere la G3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese di lite, come da dispositivo.2. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso la sentenza di prime cure;SIT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ne chiese il rigetto e propose, a sua volta,appello incidentale; GR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese il rigetto dell’appello.La Corte d’appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, in riformadella sentenza del Tribunale di Milano, rigettò le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA] e di G3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a pagarea SIT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di euro 23.196,85, coninteressi legali al saggio di cui all’art. 1284 c.c. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al saldo;condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere le spese di lite sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. in entrambi i gradi del giudizio, liquidati come dadispositivo; condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere le spese di lite sostenute daG3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in entrambi i gradi del giudizio, liquidati come dadispositivo.Numero registro generale 17748/2023C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1396/2026r.g.n. 17748/2023 Numero di raccolta generale 11198/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 26/04/2026Est. I. Ambrosi3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Hanno resistitocon distinti atti di controricorso G3 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]..La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c..La parte ricorrente ed entrambe quelle controricorrenti hannodepositato rispettive memorie.Ragioni della decisione1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. lamenta con il primo motivo di ricorsola “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc nonché permotivazione perplessa ed incomprensibile ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4cpc”.In via preliminare, precisa che nell’esposizione dei motivi di ricorso non“si prenderà in considerazione, poiché sotto questo profilo irrilevante, laposizione di G3, beneficiaria della scissione parziale di SIT, nei confronti dellaquale [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto la condanna al pagamento in via solidale con SIT aisensi dell’art. 2506 bis comma 3 c.c. nonché ex art. 2506 quater c.c.” (pag.12 in ricorso).In sintesi, a parere della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe violato ilprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112c.p.c. in un duplice senso; in primo luogo, avrebbe “collocato la propriadecisione in una cornice fattuale completamente diversa da quella posta siada [OSCURATO:SOCIETA] che da SIT alla base delle proprie domande ed eccezioni (…)andando così a statuire su una questione che non formava (…) oggetto dellapresente causa e delle domande poste dalle parti e sulla quale non vi eraneppure contrasto tra le parti” (pagg. 22 e 23 in ricorso); in secondo luogo,non si sarebbe affato pronunciata in relazione alla domanda proposta dallasocietà appellante, odierna ricorrente.Soggiunge che nella ipotesi “davvero estrema” in cui si volesseconsiderare come il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’appelloNumero registro generale 17748/2023C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1396/2026r.g.n. 17748/2023 Numero di raccolta generale 11198/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 26/04/2026Est. I. Ambrosicostituisca, non già una pronuncia su una causa petendi estranea a questogiudizio, bensì un approfondimento delle contestazioni svolte dai debitoriceduti per valutare l’applicabilità dell’art. 19 del contratto di factoring invocatada [OSCURATO:SOCIETA], in ogni caso, il Giudice ha del tutto omesso di riportare leconseguenze derivanti dalle proprie affermazioni nell’ambito del rapporto difactoring tra [OSCURATO:SOCIETA] e SIT oggetto di causa, dando così luogo ad una omessapronuncia sull’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] (in particolare, sui motivi 1,3) oquantomeno una motivazione perplessa e incomprensibile.1.1. ll primo motivo è inammissibile alla luce dell’articolo 366, primocomma, n.3 c.p.c. che richiede “la chiara esposizione dei fatti della causaessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso”.Orientamento consolidato e costante di questa Corte considera che latrascrizione di interi atti oppure di ampie porzioni di questi - il cosiddettoassemblaggio - integra la violazione dell’articolo 366, primo comma, n.3c.p.c. con la conseguente inammissibilità al ricorso.In ordine a questo sistema di redigere il ricorso si sono infattipronunciate le Sezioni Unite, affermando che per il requisito di cuiall'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. "la pedissequa riproduzionedell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, deltutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto ditutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altroverso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione deifatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta aleggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta diquanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso"(Cass. Sez. U11/04/2012 n. 5698).Nello stesso solco, numerosi arresti si sono espressi nel senso dellainammissibilità quale conseguenza dell'assemblaggio, inteso questo comeplurime trascrizioni di atti interi nel ricorso, che così non adempie al proprioonere espositivo in modo corretto, sciorinando invece atti precedenti algiudice di legittimità come se quest’ultimo fosse tenuto a leggerliNumero registro generale 17748/2023C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1396/2026r.g.n. 17748/2023 Numero di raccolta generale 11198/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 26/04/2026Est. I. Ambrosicompletamente (v. Cass. Sez. L, 9/10/2012 n. 17168; Cass. Sez. 6-3,11/01/ 2013 n. 593; Cass. Sez. 6-3, 22/02/2016 n. 3385 - la qualecorrettamente precisa che il difetto del requisito dell'esposizione sommariaconsistente nell'assemblaggio non può essere recuperato estrapolando daimotivi stessi quel che avrebbe dovuto essere il contenuto della esposizionesommaria -, Cass. Sez. L, 25/11/2020 n. 26837 e Cass. Sez. 1, 30/11/2023n. 33353; Cass. Sez. 3, 15/12/2025).Effettivamente, nella specie, il motivo in esame è confezionato (v. inricorso da pag. 12 a pag. 27) con la tecnica dell’assemblaggio ponendo ampistralci di atti processuali e documenti sia nel corpo del testo sia nelle noteposte in calce al testo.2. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la“Nullità della sentenza per manifesta ed irriducibile contraddittorietà ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”; a parere della ricorrente, leargomentazioni usate dalla Corte d’appello per rigettare, da un lato, ledomande di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di SIT (e conseguentemente del debitoresolidale G3) e, dall’altro, per accogliere quelle di SIT nei confronti di SACEInoltre, lamenta che la Corte d’appello avrebbe travisato i fatti dicausa avendo, prima – nella ricostruzione del fatto – affermato che i debitoriceduti fossero la [OSCURATO:PERSONA] 2 e l’[OSCURATO:PERSONA] 5 e poi – nella parte motiva –diversamente sostenuto che il debitore ceduto fosse una terza società, laOlicar. Nello specifico, avrebbe affermato, per un verso, l’inesistenza dicrediti SIT nei confronti delle ASL Roma 2 e Roma 3 (e quindi pure di SACEesigibilità dei suddetti crediti ceduti “in quanto il cedente SIT aveva pursempre ragioni di credito nei confronti di un soggetto terzo, tale Olicargestioni” (pag. 30 in ricorso).2.1. L’articolata censura posta dal secondo motivo di ricorso, con cui silamenta la contraddittorietà della motivazione e il preteso travisamento delmateriale probatorio compiuto dalla Corte di merito, non è fondata.Numero registro generale 17748/2023C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1396/2026r.g.n. 17748/2023 Numero di raccolta generale 11198/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 26/04/2026Est. I. AmbrosiLa Corte ambrosiana, lungi dall’aver motivato in guisa manifestamentee irriducibilmente contraddittoria, ha dato conto sul punto di quanto emersodalla istruttoria compiuta, sulla base delle deduzioni probatorie allegate dallastessa odierna ricorrente, la quale nell’atto d’appello aveva dedotto che “Icrediti oggetto delle fatture emesse da SIT derivano da contratti di subappaltoche vedevano quale subcommittente tale Olicar (società ora fallita) che hasubappaltato a SIT opere che le erano state commissionate dalle predetteASL. SIT non ha emesso le fatture nei confronti della subcommittente Olicarma direttamente delle ASL committenti originarie che quindi hanno contestatodi essere il soggetto legittimato passivo della domanda di pagamento (doc.11, cfr. doc. 5 e doc. 6)” (come trascritto in memoria da SIT, pag. 3, e cfr.pagg. 6 e 7 atto appello [OSCURATO:SOCIETA]), sicché la motivazione sussiste e non èaffatto contraddittoria e sotto tale profilo, la società ricorrente mostra altresìdi non cogliere la ratio decidendi della decisione impugnata e tendesurrettiziamente ad ottenere una rivalutazione del merito (cfr. pagg. 14 e 15della sentenza impugnata).In merito al preteso travisamento, giova richiamare l’indirizzo di questaCorte che, anche a Sezioni unite, ha chiarito come «il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente ilfatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionalerimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fattoprobatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n.4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.»(Cass. Sez. U., 05/03/2024, n. 5792).Ebbene alla luce di tale indirizzo, le deduzioni della ricorrente nonindividuano affatto un travisamento, ma si limitano a prospettare una diversalettura delle risultanze probatorie e ciò, è dimostrato dalla serie diC.C. 17.04.2026 Numero registro generale 17748/2023r.g.n. 17748/2023 Numero sezionale 1396/2026Pres. C. GraziosiNumero di raccolta generale 11198/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 26/04/2026contestazioni mosse al fine di dimostrare la non rispondenza al vero dei datiesposti in motivazione (v. pagg. 29 e 30 in ricorso) che sarebbero staticontraddittoriamente interpretati dalla Corte d’appello per aver ritenutoallocato in capo a SACE fct il rischio dell’insolvenza sopravvenuta del debitoreceduto, stante la natura pro soluto della cessione in esame.3. Il ricorso va rigettato.Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza comeda dispositivo e poste a carico della parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in favore diquella controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; sussistono, viceversa, ragioni per compensare lespese tra [OSCURATO:SOCIETA] e G3 [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della espressa volontàda parte della ricorrente di non far valere nei confronti di quest’ultima i motividi ricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processualiin favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro15.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% eaccessori come per legge.Dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio traSACE fct e G3 [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315).Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 17 aprile2026Il PRESIDENTEChiara Graziosi