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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 45683/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle partì; udita la relazione. svolta dal MADIA 1 [OSCURATO:PERSONA] • •-,J11.31911l.11. t tr-st‘irt %....1-1-1 ,1r, I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui alla art. 131-bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione puntuale e adeguata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle partì; udita la relazione. svolta dal MADIA 1 [OSCURATO:PERSONA] • •-,J11.31911l.11. t tr-st‘irt %....1-1-1 ,1r, I Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui alla art. 131-bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione puntuale e adeguata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 45683/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris