CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 45427/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 26/05/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, Sezione del riesame, rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 23 marzo 2021, applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'indagata - attualmente sottoposta al regime degli arresti domiciliari - è ritenuta gravemente indiziata della partecipazione ad un'associazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., dedita allo smercio di sostanze stupefacenti delle più varie tipologie, all'ingrosso e al dettaglio, che ha operato in Caivano e comuni limitrofi, all'interno degli insediamenti residenziali popolari sorti all'indomani del terremoto del 1980, dal 2013 fino all'anno in corso. Secondo l'ordinanza genetica, il gruppo criminale ha svolto tali attività sotto l'egida del clan camorristico Sautto-Ciccarelli, egemone nel contesto territoriale di riferimento, i cui esponenti di vertice consentivano a piccoli gruppi di gestire il commercio al minuto con una relativa autonomia, e, fornendo loro protezione, gli imponevano di avvalersi di canali di approvvigionamento indicati e di corrispondere una percentuale sugli introiti. Essi fruivano di una limitata autonomia decisionale ed operavano in regime di compresenza con il detto clan di camorra, che manteneva la gestione diretta di diverse piazze di spaccio dei quartieri popolari, attraverso propri affiliati. 2. Ricorre l'indagata, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ]appelli, articolando i seguenti motivi: 2.1 Violazione di legge in rapporto all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione quanto agli elementi costitutivi del reato associativo Sostiene la difesa che la partecipazione della indagata al sodalizio in discorso sia stata dedotta unicamente dalla frequenza di rapporti con [OSCURATO:PERSONA] - esponente in posizione di vertice dell'associazione - finalizzati all'acquisto di stupefacente da immettere nel mercato, in mancanza di elementi dimostrativi del pactum sceleris e dell' affectio societatis. L'analisi dei giudici di merito focalizza, invece, il ruolo della ricorrente quale stretta collaboratrice del Russo nell'ambito del sodalizio ipotizzato, e non sono esplicitate le ragioni per le quali tale rapporto unidirezionale avrebbe travalicato i limiti del sinallagma contrattuale tra fornitore e acquirente, per sfociare nella condivisione degli scopi dell'associazione - e non, invece, di quelli del singolo suo componente - sostenuta da consapevolezza e volontà del proprio stabile apporto causale ad essa. Al riguardo non dovrebbe ritenersi significativa l'assiduità delle forniture, evinta dalle risultanze dell'attività captativa, peraltro limitatasi nei confronti della Donatiello a poco più di un mese, tenuto conto che tale attività il Russo ben potrebbe avere svolto autonomamente ed "in parallelo" agli uomini inseriti nel contesto associativo camorristico; tanto più che la ricorrente non risulta inserita nelle tradizionali piazze di spaccio sul territorio, ma avrebbe operato esclusivamente nel comune di Orta di Atella .2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura sotto il profilo della adeguatezza. Il Tribunale non avrebbe considerato la risalenza delle condotte a circa quattro anni prima del giudizio cautelare, nonché la peculiarità della posizione della indagata, siccome avulsa dai tradizionali canali di spaccio, per avere operato nei soli comuni di Caserta e [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata sarebbe inoltre priva di contenuto individualizzante, avendo dedotto il pericolo di recidiva dalla condotta riferibile ad altri indagati, i quali hanno proseguito l'attività di spaccio sebbene fossero sottoposti a misura autocustodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Il primo motivo di doglianza non si confronta con la articolata disamina della ordinanza impugnata, la quale, anche riproducendo stralci significativi di quella genetica, ricostruisce sia le attività del gruppo criminale dedito al narcotraffico che i suoi rapporti con il sodalizio camorristico che ad esso assicurava protezione, imponendo le proprie condizioni, ossia l'utilizzo di canali di approvvigionamento ed il versamento di provvigioni. Nel dettaglio, il compendio dimostrativo è costituito non solo dalle risultanze dell'attività intercettiva, particolarmente significative benché temporalmente relative ad un solo mese di attività, ma anche dal contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, più di recente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiarito le modalità operative del gruppo, di cui la Donatiello era partecipe, facente capo ai fratelli Russo. L'ordinanza chiarisce il ruolo della ricorrente e del marito [OSCURATO:PERSONA], spacciatori di Orta di Atella, presso i quali veniva "piazzato" lo stupefacente dell'articolazione operativa facente capo, in particolare, ad [OSCURATO:PERSONA]; da lui i coniugi si rifornivano assiduamente, provvedendo ad immettere la droga al consumo e a versare il corrispettivo al fornitore. La riconducibilità del gruppo dedito a tali attività, svolte in via continuativa e per un tempo apprezzabile, al paradigma di cui all'art. 74 cit. è correttamente operata - escludendosi così la pretesa violazionf'.. di legge - dovendosi considerare che, ai fini della integrazione del reato, non è richiesta l'esistenza di una complessa ed articolata organizzazione (che nella specie peraltro esiste), ma è sufficiente una struttura anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e suddivisione dei ruoli (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491); determinante è invero il carattere dell'accordo, orientato alla realizzazione di una serie non predeterminata di reati in materia di stupefacenti, con disponibilità degli associati, duratura ed indefinita nel tempo, al perseguimento del programma e del fine comune di trarre profitto da quel commercio. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di evidenziare come, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata dell' osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (v. Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02, con riferimento a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). La difesa, al contrario, parcellizza gli elementi dimostrativi, lì dove il pieno coinvolgimento della ricorrente nelle dinamiche criminali del gruppo, e dunque la sua intraneità, sono plasticamente evidenziate dai contenuti del fitto scambio di sms con [OSCURATO:PERSONA], registrati tra il 10 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2016, in cui ella manifesta tutto il suo disappunto per il trattamento che [OSCURATO:PERSONA] sta riservando tanto a lei quanto al marito. Viene fatto ripetuto riferimento a partite di dare e avere, e rispetto a tali pendenze la donna rivendica la correttezza di essi coniugi nella gestione degli affari. A giustificazione del proprio ritardo nei pagamenti, la Donatiello oppone la qualità scadente della merce che è le stata talvolta consegnata e le conseguenti difficoltà incontrate nella riscossione. Con toni tutt'altro che concilianti od intimoriti, evoca anche [OSCURATO:PERSONA] (storico fornitore di quella compagine criminale), che potrà rassicurare il suo interlocutore in ordine alla sua serietà nell'onorare i debiti assunti, ancorché a distanza di tempo. Continuo è il riferimento alla propria affidabilità commerciale, anche in ragione dei rapporti continuativamente intrattenuti con quel gruppo criminale. La concludenza di queste risultanze investigative, così come apprezzate dal Tribunale è, del resto, questione che attiene strettamente al merito, come tale non sindacabile in questa Sede di legittimità.Al riguardo, basti rievocare, in rapidissima sintesi, principi ormai graniticamente acquisiti in tema di motivazione. Compito del giudice di legittimità non è, difatti, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benché anch'essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 nonché in precedenza Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue, con riferimento alle fonti dimostrative poste a base del titolo cautelare, che, da un lato, non sono , censurabili, se non entro gli appena esposti limiti, s-i-a- le propalazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia, sla valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti ( in tal senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623); parimenti, con riguardo alle intercettazioni telefoniche, si è univocamente ritenuto che costituisca questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), illogicità che rileva, quale vizio di motivazione, soltanto se manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 5. Al contrario, è invece fondato il motivo inerente alle esigenze cautelari, che nella specie sono correlate al pericolo di condotte reiterative. L'ordinanza impugnata al riguardo deduce un elevatissimo pericolo di recidiva da numerosi tratti connotanti l'associazione in esame, descritta come solida e ben strutturata nelle sue articolazioni, ed anche dotata di capacità di autorigenerarsi, nonostante la pressante azione di contrasto delle forze dell'ordine e gli intervenuti arresti dei suoi componenti. Si è sottolineata, altresì, la sua capacità di operare sul territorio anche attraverso soggetti sottoposti a restrizione autocustodiale.Si sottolinea appropriatamente dai giudici del merito l'assenza di elementi di favore che possano far ritenere vinta la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275 cod. proc. pen., posto che, rispetto ad essa, l'onere dimostrativo della rescissione del vincolo associativo grava sull'indagato. E tuttavia, quel che merita censura, nel discorso giustificativo della decisione impugnata, è la ritenuta attualità di dette esigenze, che il Tribunale ha affermato essere garantita dalle dichiarazioni dei collaboratori Iuorio e [OSCURATO:PERSONA], a loro volte suffragate da un sequestro intervenuto in data 25 maggio 2021 (ossia in epoca persino posteriore all'esecuzione della misura cautelare). A ben vedere, i suindicati collaboratori si sono limitati a riferire, stando al contenuto dell'ordinanza impugnata, della perdurante operatività delle piazze di spaccio da essi gestite fino all'aprile 2020, epoca in cui essi avevano intrapreso il percorso collaborativo. Siffatta valutazione non è individualizzante, in quanto di contenuto generico e priva di ogni riferimento alla persona dell'indagata. Dire, infatti, che il gruppo criminale abbia rivelato capacità di autorigenerarsi nonostante gli arresti dei sodali non equivale ad affermare, sul piano logico, che [OSCURATO:PERSONA] sia rimasta in essa attiva ed inserita nel sodalizio, posto che gli elementi a suo carico risalgono all'anno 2016. Deve al riguardo considerarsi che, quando si procede per i reati assistiti da presunzione, ancorché relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), potendo tale tempo rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02). Merita al riguardo condivisione il principio per il quale il giudice ha, anzi, l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis I cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale(Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019,Terminio, Rv. 277231). Al contrario, quanto al profilo della adeguatezza di una eventuale misura autocustodiale, il tema è superato dalla intervenuta sostituzione della misura di massimo rigore con quella degli arresti presso il domicilio.Limitatamente alla espressa valutazione di attualità delle esigenze, l' ordinanza del riesame va dunque annullata con rinvio al giudice di merito competente perché emendi la ravvisata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art.