CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27230/2025
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li autori dei delitti offrendo una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori del delitto, da valutare in funzione del suo patrimonio conoscitivo (Sez. 1, n. 5177 del 19/12/2024, dep. 2025, Pmt, Rv. 287556 - 01) per cui, in presenza di una effettiva volontà di collaborazione e di un comportamento in tal senso univoco, l'applicazione dell'attenuante può essere esclusa quando il contributo alle indagini, intervenuto in presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato, non è risultato determinante ai fini della decisione (Sez. 1, n. 9886 del 26/01/2021, Pg, Rv. 280675 – 01; Sez. 1, n. 6296 del 01/12/2009 dep. 2010, Lin, Rv. 246104). dell’albergo di Zagabria ove aveva alloggiato prima della partenza e le utenze telefoniche con cui si era rapportato- sono circostanze di secondaria importanza, peraltro già note agli inquirenti. Per tale ragione, pertanto, la conclusione nel senso che l’apporto fornito dallo stesso, per l’estrema genericità, non costituisce un contributo concreto alla individuazione dei responsabili, ovvero alla sottrazione delle risorse per la consumazione dei delitti, o ancora alla ricostruzione dei fatti, risulta corretta. Ciò anche considerato che le dichiarazioni rese non sono stati utili all’individuazione di coloro che gli avevano affidato l’incarico e anche la chiamata in correità del Ciurariu è risultata ininfluente, in quanto lo stesso ha confessato. 3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt.69 e 132 cod. pen. in quanto la Corte territoriale, a fronte dell’esclusione dell’aggravante di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 12 d.gls. 286 del 1998, non ha proceduto a un nuovo e complessivo giudizio di bilanciamento delle circostanze. La doglianza è manifestamente infondata. La decisione del giudice di appello, per il quale l’eliminazione dell’aggravante di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. 286 del 1998 non incide nel caso in esame sul calcolo della pena detentiva, peraltro già applicata prendendo le mosse dai minimi, è corretta e risulta conforme ai principi sanciti da Sez. U, n. 40982 del 21/6/2018, P., Rv. 273937, in base ai quali, nel calcolo della pena, le circostanze attenuanti generiche non possono che trovare applicazione dopo gli aumenti apportati per le aggravanti di cui all'art. 12, comma 3 e comma 3-ter, d. lgs. n. 286 del 98, in quanto un preventivo bilanciamento con il comma 3 vanificherebbe l'applicazione dei commi 3-ter e 3-quater. Pure a fronte dell’esclusione della citata aggravante, considerata la confermata sussistenza della circostanza di cui al comma 3-ter della stessa norma, infatti, la possibilità di procedere al giudizio di bilanciamento è preclusa dalla previsione del comma 3-quater a norma del quale le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen. non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all’ipotesi di cui all’art. 12, comma 3-ter, che, appunto, è stata ritenuta e confermata nel caso di specie (Sez. 1, n. 27349 del 16/04/2021, Salamon, Rv. 281669 - 01) 4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen