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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27751/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei primi motivi dei rispettivi ricorsi, con conseguente annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di GELA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglinnento; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di GELA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per I 'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 7/6/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela in data 15/7/2021 - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione - riducendo la pena e confermando nel resto la sentenza.

2. [OSCURATO:PERSONA], mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e C), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 33 septies, comma 2, 178 lett.

C) e 179 cod. proc. pen.

Lamenta, in particolare, la violazione del diritto di difesa sostanziale, inteso come diritto di poter conoscere l'addebito, in modo da orientare la propria strategia processuale.

Rileva che la Corte territoriale ha confermato la decisione del giudice di prime cure, il quale - in seguito alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., formulata dal P. M. ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen. - trasmetteva gli atti al tribunale in composizione collegiale, in luogo di restituirli al pubblico ministero.

Ritiene che, comportando la contestazione suppletiva il passaggio del procedimento per l'udienza preliminare, il giudice monocratico avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero; ciò in quanto la finalità della disposizione di cui all'art. 33-septies, comma 2, cod. proc. pen. è proprio quella di assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di una erronea valutazione, addebitabile allo stesso pubblico ministero.

In altri termini, nel caso di specie è stata saltata arbitrariamente la fase dell'udienza preliminare, ledendo in maniera irrimediabile il diritto di difesa, posto che in quella sede l'imputato avrebbe potuto chiedere di definire il procedimento a mezzo di giudizio abbreviato.

Sotto altro profilo censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in relazione alla abnormità del provvedimento del giudice di primo grado, dedotta con il primo motivo di appello. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen.

La sentenza impugnata rinvia per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, aderendovi acriticamente e rispondendo in termini apodittici e stereotipati alle precise doglianze contenute nei motivi di appello.

La Corte territoriale non ha tenuto conto del rapporto di stretta confidenza e di amicizia intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA], marito della titolare della gioielleria e l'odierno ricorrente, intervenuto per il recupero della refurtiva su richiesta del primo.

Tale circostanza emerge dalle dichiarazioni rese dal Tascone nel corso della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel corso delle quali ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato ad avvisare l'autore del furto che era stato riconosciuto dalla persona offesa nei filmati estrapolati dalla telecamera della videosorveglianza; che la refurtiva era stata recuperata da lui stesso senza alcun esborso di denaro.

Su tali circostanze, evidenziate nei motivi di appello, la Corte di appello non ha fornito una motivazione congrua, limitandosi a richiamare quella del giudice di prime cure.

In conclusione, le emergenze processuali consentono di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] al più ha svolto nella vicenda per cui procede un ruolo di intermediario, con un obbiettivo di mera solidarietà nei confronti della persona offesa.

3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e C), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 33 septies, comma 2, 178 lett.

C) e 179 cod. proc. pen.

Le doglianze sono sostanzialmente speculari a quelle esplicitate nel primo motivo di ricorso del coimputato, cui per economia integralmente si rimanda. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129 cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte territoriale non ha considerato le dichiarazioni rese in dibattimento dall'ispettore Sirone e nel corso della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che il Gagliano ha svolto attività di intermediario su richiesta ed in favore della persona offesa per recuperare la refurtiva, senza ricevere alcunché in cambio, ma solo in virtù del rapporto di amicizia e con intenti solidaristici. 3.2 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte territoriale non ha risposto alla doglianza della difesa secondo cui non si ravvisano elementi di colpa nella condotta del Gagliano, tali da consentire l'estensione quale concorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., trattandosi di soggetto incensurato ed estraneo a contesti associativi mafiosi, dunque, non a conoscenza della pregressa e datata appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alla "cosa nostra" operante a Gela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono destituiti di fondamento e devono, pertanto essere rigettati.

2. Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, è infondato.

Rileva, preliminarmente, il Collegio che l'art. 33-septies cod. proc. pen. — nel regolare i casi di inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione collegiale o monocratica nel dibattimento di primo grado - dispone al comma 1 che, nella ipotesi in cui il dibattimento sia stato instaurato a seguito di udienza preliminare, il giudice, qualora ritenga che il reato appartenga alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmetta gli atti al giudice competente, mentre al comma 2, con riguardo ai casi diversi da quelli previsti dal comma 1, stabilisce che, se il reato appartiene alla cognizione del giudice collegiale, il giudice monocratico investito del processo dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

In altri termini, il tribunale in composizione monocratica deve procedere alla trasmissione "interna" degli atti al medesimo ufficio in composizione collegiale e non al pubblico ministero, in tutti i casi in cui sia già stata celebrata l'udienza preliminare; diversamente, il giudice deve disporre la restituzione degli atti all'inquirente, con conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini, per consentire la celebrazione dell'udienza preliminare e di mettere, pertanto, l'imputato nella condizione di esercitare tutte le prerogative che il codice di rito riserva in detta fase, con particolare riguardo alle opzioni in rito (Sezioni Unite, n. 29316 del 26/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264262 - 01; Sez. 6, n. 7482 del 26/1/2017, Burrasca, Rv. 269376 - 01; Sez. 6, n. 18195 del 13/4/2016, Pisapia, Rv. 266929 - 01).

Dunque, il comma 2 dell'art. 33-septies cod. proc. pen. va «riferito esclusivamente all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi non solo che il reato è stato erroneamente ritenuto tra quelli attribuibili alla cognizione del giudice in composizione monocratica anziché collegiale, ma che a causa di tale errore é stata altresì erroneamente omessa l'udienza preliminare» (Sezioni Unite, n. 29316/2015, [OSCURATO:PERSONA], citata; Sez. 2, n. 4874 del 28/10/2020, Guarda, Rv. 280612 - 01; Sez. 1, n. 34163 del 15/7/2014, Santoro, n. m.).

Orbene, rileva il Collegio che l'eccezione alla regola generale della trasmissione "orizzontale" degli atti, prevista dal comma 2 dell'art. 33-septies cod. proc. pen., non può mai trovare applicazione quando la violazione delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale si sia realizzata a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato.

Ed invero, in tale ultima ipotesi non può mai accadere che sia stato arbitrariamente negato all'imputato il passaggio attraverso l'udienza preliminare, che manca per definizione nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato (in senso contrario, Sez. 6, n. 7482 del 26/1/2017, Burrasca, Rv. 269376 - 01).

Del resto, la funzione dell'udienza preliminare è quella di consentire il vaglio dell'ipotesi di accusa da parte di un giudice terzo in presenza di una richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero, analogamente a ciò che accade laddove il giudice per le indagini preliminari, ricorrendo i presupposti fissati dal codice di rito, accolga l'istanza dell'inquirente ed emetta il decreto di giudizio immediato.

Fissate le regole di diritto che devono trovare applicazione ai fini della soluzione del caso oggetto di scrutinio, ritiene il Collegio che il giudice monocratico del Tribunale di Gela abbia correttamente disposto la trasmissione "orizzontale" degli atti al Tribunale in composizione collegiale, in luogo della restituzione degli atti al pubblico ministero.

Ed invero, nel caso che qui occupa, non può ritenersi essere stata indebitamente negata all'imputato la celebrazione dell'udienza preliminare, in quanto - ricorrendone i presupposti - il pubblico ministero aveva avanzato richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato cautelato; né risulta in alcun modo contestato che detta istanza sia stata correttamente valutata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela.

Del resto, la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, né revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, atteso che l'instaurazione del giudizio ordinario comporta, con il dibattimento, la massima espansione delle facoltà e garanzie difensive (Sezione 2, Sentenza n. 33712 del 8/6/2017, Michelini, Rv. 270424 - 01; Sezione 6, n. 18193 del 21/3/2018, Stenti, Rv. 272986 - 01).

Detto altrimenti, nel caso di specie, non può affermarsi che sia stata negata arbitrariamente la celebrazione dell'udienza preliminare all'imputato, tenuto conto che tale incombenza è esclusa per legge proprio dalla emissione del decreto di giudizio immediato e che la contestazione ab initio della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. sarebbe stata, comunque, del tutto irrilevante (nel senso che in ogni caso mai avrebbe potuto determinare la celebrazione dell'udienza preliminare); né vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che - a fronte della contestazione della circostanza aggravante effettuata dal pubblico ministero - l'imputato avrebbe potuto chiedere di definire il giudizio nelle forme del giudizio abbreviato, analogamente a quanto avrebbe potuto fare nella udienza preliminare.

Peraltro, per quanto si evince dalle sentenze di merito, il ricorrente non ha formalizzato alcuna richiesta di giudizio abbreviato, di talché la doglianza non si confronta con la necessità che l'eccepita nullità concerna un realizzato pregiudizio effettivo per la difesa dell'imputato.

Dunque, la Corte territoriale, a fronte della doglianza difensiva, ha richiamato l'ordinanza pronunciata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale ha correttamente applicato i principi di diritto sopra affermati. 2.1 Anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi può essere trattato congiuntamente, atteso che è relativo alla configurabilità nel caso di specie del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. in considerazione del medesimo ruolo svolto dagli imputati.

Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità una cd. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella particolarmente motivata del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652).

Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice).

Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza molto articolata del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni, che motivano in maniera logica, oltre che congrua.

In conclusione, entrambi i difensori - più che del travisamento della prova - si dolgono del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto che nel caso di specie debba configurarsi il concorso dei due imputati, quali intermediari, nel reato di estorsione, dichiarando di non condividerlo e proponendo ipotesi interpretative alternative.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).

Peraltro, il motivo di ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto è reiterativo di medesime doglianze - inerenti all'affermazione della penale responsabilità dei due ricorrenti - già espresse in sede di appello ed affrontate in termini concludenti dalla Corte territoriale, anche mediante il rinvio all'ampia ed esaustiva motivazione della sentenza di primo grado.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, dando conto del contesto ambientale nel quale il reato è maturato e del ruolo tutt'altro che solidaristico ricoperto dagli imputati in qualità di intermediari (anche del Gagliano, rispetto al quale sono stati evidenziati gli elementi che depongono per una solidarietà con il [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che per la persona offesa). 2.2 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], atteso che la motivazione del giudice di prime cure, richiamata per relationem dalla Corte territoriale, è esente da vizi logici, oltre che congrua ed esaustiva - tenuto conto che spiega diffusamente a pagina 50 perché l'imputato era a conoscenza della appartenenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso operante nella zona teatro dei fatti - per cui non è censurabile in questa sede.

Ancora una volta, dunque, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, condannandosi alla inammissibilità.

3. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei primi motivi dei rispettivi ricorsi, con conseguente annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di GELA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglinnento; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di GELA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per I 'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 7/6/2022 riformava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela in data 15/7/2021 - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione - riducendo la pena e confermando nel resto la sentenza. 2. [OSCURATO:PERSONA], mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 33 septies, comma 2, 178 lett. C) e 179 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, la violazione del diritto di difesa sostanziale, inteso come diritto di poter conoscere l'addebito, in modo da orientare la propria strategia processuale. Rileva che la Corte territoriale ha confermato la decisione del giudice di prime cure, il quale - in seguito alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., formulata dal P. M. ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen. - trasmetteva gli atti al tribunale in composizione collegiale, in luogo di restituirli al pubblico ministero. Ritiene che, comportando la contestazione suppletiva il passaggio del procedimento per l'udienza preliminare, il giudice monocratico avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero; ciò in quanto la finalità della disposizione di cui all'art. 33-septies, comma 2, cod. proc. pen. è proprio quella di assicurare la garanzia dell'udienza preliminare all'imputato che ne sia rimasto privo a causa di una erronea valutazione, addebitabile allo stesso pubblico ministero. In altri termini, nel caso di specie è stata saltata arbitrariamente la fase dell'udienza preliminare, ledendo in maniera irrimediabile il diritto di difesa, posto che in quella sede l'imputato avrebbe potuto chiedere di definire il procedimento a mezzo di giudizio abbreviato. Sotto altro profilo censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in relazione alla abnormità del provvedimento del giudice di primo grado, dedotta con il primo motivo di appello. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione all'art. 629 cod. pen. La sentenza impugnata rinvia per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, aderendovi acriticamente e rispondendo in termini apodittici e stereotipati alle precise doglianze contenute nei motivi di appello. La Corte territoriale non ha tenuto conto del rapporto di stretta confidenza e di amicizia intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA], marito della titolare della gioielleria e l'odierno ricorrente, intervenuto per il recupero della refurtiva su richiesta del primo. Tale circostanza emerge dalle dichiarazioni rese dal Tascone nel corso della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel corso delle quali ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato ad avvisare l'autore del furto che era stato riconosciuto dalla persona offesa nei filmati estrapolati dalla telecamera della videosorveglianza; che la refurtiva era stata recuperata da lui stesso senza alcun esborso di denaro. Su tali circostanze, evidenziate nei motivi di appello, la Corte di appello non ha fornito una motivazione congrua, limitandosi a richiamare quella del giudice di prime cure. In conclusione, le emergenze processuali consentono di affermare che il [OSCURATO:PERSONA] al più ha svolto nella vicenda per cui procede un ruolo di intermediario, con un obbiettivo di mera solidarietà nei confronti della persona offesa. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 33 septies, comma 2, 178 lett. C) e 179 cod. proc. pen. Le doglianze sono sostanzialmente speculari a quelle esplicitate nel primo motivo di ricorso del coimputato, cui per economia integralmente si rimanda. 3.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129 cod. pen. e 192, comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale non ha considerato le dichiarazioni rese in dibattimento dall'ispettore Sirone e nel corso della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che il Gagliano ha svolto attività di intermediario su richiesta ed in favore della persona offesa per recuperare la refurtiva, senza ricevere alcunché in cambio, ma solo in virtù del rapporto di amicizia e con intenti solidaristici. 3.2 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. La Corte territoriale non ha risposto alla doglianza della difesa secondo cui non si ravvisano elementi di colpa nella condotta del Gagliano, tali da consentire l'estensione quale concorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., trattandosi di soggetto incensurato ed estraneo a contesti associativi mafiosi, dunque, non a conoscenza della pregressa e datata appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alla "cosa nostra" operante a Gela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono destituiti di fondamento e devono, pertanto essere rigettati. 2. Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, è infondato. Rileva, preliminarmente, il Collegio che l'art. 33-septies cod. proc. pen. — nel regolare i casi di inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione collegiale o monocratica nel dibattimento di primo grado - dispone al comma 1 che, nella ipotesi in cui il dibattimento sia stato instaurato a seguito di udienza preliminare, il giudice, qualora ritenga che il reato appartenga alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmetta gli atti al giudice competente, mentre al comma 2, con riguardo ai casi diversi da quelli previsti dal comma 1, stabilisce che, se il reato appartiene alla cognizione del giudice collegiale, il giudice monocratico investito del processo dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. In altri termini, il tribunale in composizione monocratica deve procedere alla trasmissione "interna" degli atti al medesimo ufficio in composizione collegiale e non al pubblico ministero, in tutti i casi in cui sia già stata celebrata l'udienza preliminare; diversamente, il giudice deve disporre la restituzione degli atti all'inquirente, con conseguente regressione del procedimento alla fase delle indagini, per consentire la celebrazione dell'udienza preliminare e di mettere, pertanto, l'imputato nella condizione di esercitare tutte le prerogative che il codice di rito riserva in detta fase, con particolare riguardo alle opzioni in rito (Sezioni Unite, n. 29316 del 26/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264262 - 01; Sez. 6, n. 7482 del 26/1/2017, Burrasca, Rv. 269376 - 01; Sez. 6, n. 18195 del 13/4/2016, Pisapia, Rv. 266929 - 01). Dunque, il comma 2 dell'art. 33-septies cod. proc. pen. va «riferito esclusivamente all'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi non solo che il reato è stato erroneamente ritenuto tra quelli attribuibili alla cognizione del giudice in composizione monocratica anziché collegiale, ma che a causa di tale errore é stata altresì erroneamente omessa l'udienza preliminare» (Sezioni Unite, n. 29316/2015, [OSCURATO:PERSONA], citata; Sez. 2, n. 4874 del 28/10/2020, Guarda, Rv. 280612 - 01; Sez. 1, n. 34163 del 15/7/2014, Santoro, n. m.). Orbene, rileva il Collegio che l'eccezione alla regola generale della trasmissione "orizzontale" degli atti, prevista dal comma 2 dell'art. 33-septies cod. proc. pen., non può mai trovare applicazione quando la violazione delle disposizioni che regolano l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale si sia realizzata a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato. Ed invero, in tale ultima ipotesi non può mai accadere che sia stato arbitrariamente negato all'imputato il passaggio attraverso l'udienza preliminare, che manca per definizione nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato (in senso contrario, Sez. 6, n. 7482 del 26/1/2017, Burrasca, Rv. 269376 - 01). Del resto, la funzione dell'udienza preliminare è quella di consentire il vaglio dell'ipotesi di accusa da parte di un giudice terzo in presenza di una richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero, analogamente a ciò che accade laddove il giudice per le indagini preliminari, ricorrendo i presupposti fissati dal codice di rito, accolga l'istanza dell'inquirente ed emetta il decreto di giudizio immediato. Fissate le regole di diritto che devono trovare applicazione ai fini della soluzione del caso oggetto di scrutinio, ritiene il Collegio che il giudice monocratico del Tribunale di Gela abbia correttamente disposto la trasmissione "orizzontale" degli atti al Tribunale in composizione collegiale, in luogo della restituzione degli atti al pubblico ministero. Ed invero, nel caso che qui occupa, non può ritenersi essere stata indebitamente negata all'imputato la celebrazione dell'udienza preliminare, in quanto - ricorrendone i presupposti - il pubblico ministero aveva avanzato richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato cautelato; né risulta in alcun modo contestato che detta istanza sia stata correttamente valutata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela. Del resto, la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, né revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, atteso che l'instaurazione del giudizio ordinario comporta, con il dibattimento, la massima espansione delle facoltà e garanzie difensive (Sezione 2, Sentenza n. 33712 del 8/6/2017, Michelini, Rv. 270424 - 01; Sezione 6, n. 18193 del 21/3/2018, Stenti, Rv. 272986 - 01). Detto altrimenti, nel caso di specie, non può affermarsi che sia stata negata arbitrariamente la celebrazione dell'udienza preliminare all'imputato, tenuto conto che tale incombenza è esclusa per legge proprio dalla emissione del decreto di giudizio immediato e che la contestazione ab initio della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. sarebbe stata, comunque, del tutto irrilevante (nel senso che in ogni caso mai avrebbe potuto determinare la celebrazione dell'udienza preliminare); né vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che - a fronte della contestazione della circostanza aggravante effettuata dal pubblico ministero - l'imputato avrebbe potuto chiedere di definire il giudizio nelle forme del giudizio abbreviato, analogamente a quanto avrebbe potuto fare nella udienza preliminare. Peraltro, per quanto si evince dalle sentenze di merito, il ricorrente non ha formalizzato alcuna richiesta di giudizio abbreviato, di talché la doglianza non si confronta con la necessità che l'eccepita nullità concerna un realizzato pregiudizio effettivo per la difesa dell'imputato. Dunque, la Corte territoriale, a fronte della doglianza difensiva, ha richiamato l'ordinanza pronunciata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale ha correttamente applicato i principi di diritto sopra affermati. 2.1 Anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi può essere trattato congiuntamente, atteso che è relativo alla configurabilità nel caso di specie del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. in considerazione del medesimo ruolo svolto dagli imputati. Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità una cd. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella particolarmente motivata del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza molto articolata del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni, che motivano in maniera logica, oltre che congrua. In conclusione, entrambi i difensori - più che del travisamento della prova - si dolgono del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto che nel caso di specie debba configurarsi il concorso dei due imputati, quali intermediari, nel reato di estorsione, dichiarando di non condividerlo e proponendo ipotesi interpretative alternative. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Peraltro, il motivo di ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto è reiterativo di medesime doglianze - inerenti all'affermazione della penale responsabilità dei due ricorrenti - già espresse in sede di appello ed affrontate in termini concludenti dalla Corte territoriale, anche mediante il rinvio all'ampia ed esaustiva motivazione della sentenza di primo grado. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, dando conto del contesto ambientale nel quale il reato è maturato e del ruolo tutt'altro che solidaristico ricoperto dagli imputati in qualità di intermediari (anche del Gagliano, rispetto al quale sono stati evidenziati gli elementi che depongono per una solidarietà con il [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che per la persona offesa). 2.2 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], atteso che la motivazione del giudice di prime cure, richiamata per relationem dalla Corte territoriale, è esente da vizi logici, oltre che congrua ed esaustiva - tenuto conto che spiega diffusamente a pagina 50 perché l'imputato era a conoscenza della appartenenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso operante nella zona teatro dei fatti - per cui non è censurabile in questa sede. Ancora una volta, dunque, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, condannandosi alla inammissibilità. 3. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'a
Sentenza Cassazione n. 27751/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris