CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10/09/2025, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione impugnata, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] dei fatti a lui contestati e ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di questo procedimento (reati di cui all'art. 23 I.n. 110/75 e altro), con quelli di maggiore gravità, giudicati con le sentenze della Cotte di appello di Bari in data 03/05/2024 (irrevocabile dal 29/11/2024) e in data 02/05/2024 (irrevocabile dal 18/03/2025, a loro volta già unificati con ordinanza della stessa Corte in data 19/06/2025, rideterminando la pena a titolo di aumento relativamente ai fatti di causa in mesi undici di reclusione ed euro 100,00 di multa e quella complessiva in anni nove di reclusione ed euro 6.627,00 di multa; Ritenuto che infondatamente il ricorrente lamenta carenze di motivazione nella determinazione degli aumenti applicati sulla pena complessiva in relazione ai reati oggetto del presente procedimento, visto che alla pagina 13 della sentenza impugnata la Corte territoriale enumerato nel dettaglio gli indicatori per la misura degli aumenti, parametrati alla pena base del reato più grave del precedente cumulo e ai criteri di determinazione di quei precedenti aumenti, nonché alla gravità dei fatti e alle pene inflitte in primo grado, tenendo anche conto delle condizioni personali e di salute dell'imputato e a principi di umanità e' ragionevolezza; poi ha fissato partitamente la misura in modo proporzionato per ciascuno dei reati oggetto di questo giudizio; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MD E P S N i O LUr 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] iente 2