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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26892/2026

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23/12/1990SEFEROVIC ALEX [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOritenuto che l'unico motivo che deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla determinazione della pena, alla recidiva ed alla continuazioneè inammissibile per manifesta infondatezza e genericità;considerato infatti che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumentied alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientranella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare lapena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nediscende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri aduna nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013- 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.che in relazione alla recidiva ed alla continuazione il ricorso è inammissibileperché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. inquanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia elogicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censuraformulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato;considerato che alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186),ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favoredella cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23/12/1990SEFEROVIC ALEX [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOritenuto che l'unico motivo che deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla determinazione della pena, alla recidiva ed alla continuazioneè inammissibile per manifesta infondatezza e genericità;considerato infatti che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumentied alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientranella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare lapena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nediscende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri aduna nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013- 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.che in relazione alla recidiva ed alla continuazione il ricorso è inammissibileperché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. inquanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia elogicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censuraformulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato;considerato che alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186),ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favoredella cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26892/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris