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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 05728/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie sopravvenute; considerato che i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identiche questioni in fatto sollevate con il gravame in punto di responsabilità, tentativo, desistenza, aggravante di cui all’art. 416-bis.1, e tutte puntualmente risolte dalla corte di appello; rilevato che a fronte di una motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità il ricorso si presenta come la mera reiterazioni delle censure di merito già risolte, così dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01); rilevato che le ulteriori memorie non possono essere esaminate in quanto tardivamente pervenute in data 08/01/2026, quando era oramai scaduto il termine di quindici giorni dalla data dell’udienza prevista dall’art. 611 cod. proc. pen. per depositare memorie. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie sopravvenute; considerato che i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identiche questioni in fatto sollevate con il gravame in punto di responsabilità, tentativo, desistenza, aggravante di cui all’art. 416-bis.1, e tutte puntualmente risolte dalla corte di appello; rilevato che a fronte di una motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità il ricorso si presenta come la mera reiterazioni delle censure di merito già risolte, così dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01); rilevato che le ulteriori memorie non possono essere esaminate in quanto tardivamente pervenute in data 08/01/2026, quando era oramai scaduto il termine di quindici giorni dalla data dell’udienza prevista dall’art. 611 cod. proc. pen. per depositare memorie. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05728/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris