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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20393/2026

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d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che, anche in replicaalle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza oggi all’attenzione del Collegio è stata deliberata dalla Cortedi appello di Venezia, che ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il reato di bancarotta fraudolenta documentale quale amministratore di fattodella società “Sud est [OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso il27 giugno 2011.

Più precisamente, all’imputato è addebitato, in concorso con altriimputati oggi non ricorrenti, di avere omesso di tenere le scritture contabili in frodeai creditori per tutta la vita societaria.2.

L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzodel proprio difensore, che ha formulato quattro motivi, di seguito sintetizzati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe sopravvalutato ledichiarazioni della curatrice – la cui attività il ricorrente definisce “inesistente” −nel contempo trascurando quelle degli altri testi del Pubblico ministero, cheavevano indicato [OSCURATO:PERSONA] come dipendente della società (direttore commerciale,addetto alla gestione del personale e all’organizzazione dei trasporti) e non comeamministratore di fatto e, comunque, non avrebbe spiegato perché davaprevalenza alle une rispetto alle altre.

La Corte distrettuale, inoltre, a dispettodella sollecitazione proveniente dall’atto di appello, avrebbe ignorato o trascurato:1) che la circostanza che l’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato laraccomandata della curatrice significava che egli avesse molto da nascondere; 2)il fatto che la curatrice non si era preoccupata di comprendere le ragioni di questascelta e non aveva scandagliato le ragioni dell’irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA],amministratore della società al momento del fallimento secondo l’Agenzia delleentrate e mai imputato; 3) l’anomalia costituita dalla nomina, nello stesso giornoe con due delibere diverse, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comeamministratori della società.2.2.

Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la decisione avversataavrebbe trascurato che la documentazione contabile era stata consegnata daNicoletta Stecca a [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 2009 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], donde era [OSCURATO:PERSONA] a detenere le scritture contabili che avrebbe dovutoconsegnare alla curatela.

Altra circostanza trascurata sarebbe la ricevuta dellacontabilità sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], consegnata dall’imputato durantel’interrogatorio del 17 dicembre 2014, su cui aveva riferito il teste RuggeroRosante (presente presso lo studio Grossi), che aveva anche affermato di avere,successivamente, concesso una postazione a [OSCURATO:PERSONA] per lavorare comeamministratore della società all’interno di un proprio ufficio.

La Corte distrettualeavrebbe errato nel ritenere che l’imputato e la Stecca avessero riferito allacuratrice che le scritture contabili erano state consegnate “allo” studio Grossi enon “nello” studio Grossi.

Il motivo si conclude con la sottolineatura, ancora unavolta, che [OSCURATO:PERSONA] era solo un dipendente alla data del fallimento.2.3.

Il terzo motivo di ricorso denunzia mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione quanto al dolo della fattispecie e contesta lasopravvalutazione accusatoria del passaggio di dipendenti dalla fallita alla societàdel [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto semplicemente la necessità, dopo il fallimentodella “Sud est [OSCURATO:SOCIETA].”, di avviare un’altra attività.

A seguire, il ricorrentecita precedenti di questa Corte sulla necessità che la condotta sia animata da dolospecifico.2.4.

Il quarto motivo di ricorso eccepisce la prescrizione del reato, maturatadopo la sentenza di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è inammissibile, il che impone di prendere atto dellamaturazione, alla data del 15 febbraio 2026, del termine massimo di prescrizionedel reato.2.

In particolare non è manifestamente infondato il primo motivo di ricorsonella parte in cui deduce l’incoerenza della risposta della Corte territoriale rispettoal tema censorio posto nell’atto di appello quanto all’irrilevanza a carico dellasmentita proveniente dal commercialista Grossi di avere ricevuto le scritturecontabili della società, perché dette scritture ─ secondo quanto dichiaratodall’imputato ─ non erano state consegnate “allo” studio Grossi ma “presso” lostudio Grossi all’amministratore subentrante [OSCURATO:PERSONA].

Questapuntualizzazione ─ di non poco momento di fronte al rilievo in malam partemera stata oggetto di uno specifico motivo di gravame che la Corte territoriale parenon aver colto, laddove continua ad affermare, senza dare alcuna spiegazione circala divergenza con quanto sostenuto nell’atto di appello, che [OSCURATO:PERSONA] e la Steccaavevano dichiarato di avere consegnato le scritture contabili a Grossi.Peraltro, sempre con riferimento a questo aspetto, il Collegio non puòneanche trascurare che il ricorrente lamenta anche un travisamento della provaper omissione quanto alla ricevuta di ricezione delle scritture contabili sottoscrittada Heines e alla pretermissione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ebbead assistere allo scambio e vide la sottoscrizione della ricevuta da parte del nuovoamministratore.3.

L’ammissibilità del ricorso impone di prendere atto della maturazione deltermine massimo di prescrizione alla data del 15 febbraio 2026, decorsi dodici annie sei mesi dalla data del commesso reato, a cui vanno aggiunti 781 giorni disospensione per i rinvii di seguito indicati:- dal 20.12.16 al 11.7.17 per legittimo impedimento (60 gg);- dal 26.6.18 al 5.3.19 per astensione difensori;- dal 3.12.19 al 24.3.20 per astensione difensori (fino all’8.3.20);- dal 24.3.20 al 17.11.20 per sospensione emergenziale (per 64 giorni);- dal 29.6.21 al 3.5.22 su richiesta della difesa dell’imputato.4.

Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ex art. 129, comma2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, inpresenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciaresentenza di assoluzione a lume della disposizione predetta soltanto nei casi in cuile circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione delmedesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti inmodo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice devecompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibilecon qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, i motivi di ricorso,lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi dellainsussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazionein grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinviotuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sonorilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata inquanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedereimmediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto perprescrizione.Così deciso il 18/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che, anche in replicaalle conclusioni del Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza oggi all’attenzione del Collegio è stata deliberata dalla Cortedi appello di Venezia, che ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il reato di bancarotta fraudolenta documentale quale amministratore di fattodella società “Sud est [OSCURATO:SOCIETA].”, dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso il27 giugno 2011. Più precisamente, all’imputato è addebitato, in concorso con altriimputati oggi non ricorrenti, di avere omesso di tenere le scritture contabili in frodeai creditori per tutta la vita societaria.2. L’imputato ha presentato ricorso avverso l’anzidetta sentenza a mezzodel proprio difensore, che ha formulato quattro motivi, di seguito sintetizzati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe sopravvalutato ledichiarazioni della curatrice – la cui attività il ricorrente definisce “inesistente” −nel contempo trascurando quelle degli altri testi del Pubblico ministero, cheavevano indicato [OSCURATO:PERSONA] come dipendente della società (direttore commerciale,addetto alla gestione del personale e all’organizzazione dei trasporti) e non comeamministratore di fatto e, comunque, non avrebbe spiegato perché davaprevalenza alle une rispetto alle altre. La Corte distrettuale, inoltre, a dispettodella sollecitazione proveniente dall’atto di appello, avrebbe ignorato o trascurato:1) che la circostanza che l’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato laraccomandata della curatrice significava che egli avesse molto da nascondere; 2)il fatto che la curatrice non si era preoccupata di comprendere le ragioni di questascelta e non aveva scandagliato le ragioni dell’irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA],amministratore della società al momento del fallimento secondo l’Agenzia delleentrate e mai imputato; 3) l’anomalia costituita dalla nomina, nello stesso giornoe con due delibere diverse, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comeamministratori della società.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la decisione avversataavrebbe trascurato che la documentazione contabile era stata consegnata daNicoletta Stecca a [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 2009 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], donde era [OSCURATO:PERSONA] a detenere le scritture contabili che avrebbe dovutoconsegnare alla curatela. Altra circostanza trascurata sarebbe la ricevuta dellacontabilità sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], consegnata dall’imputato durantel’interrogatorio del 17 dicembre 2014, su cui aveva riferito il teste RuggeroRosante (presente presso lo studio Grossi), che aveva anche affermato di avere,successivamente, concesso una postazione a [OSCURATO:PERSONA] per lavorare comeamministratore della società all’interno di un proprio ufficio. La Corte distrettualeavrebbe errato nel ritenere che l’imputato e la Stecca avessero riferito allacuratrice che le scritture contabili erano state consegnate “allo” studio Grossi enon “nello” studio Grossi. Il motivo si conclude con la sottolineatura, ancora unavolta, che [OSCURATO:PERSONA] era solo un dipendente alla data del fallimento.2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione quanto al dolo della fattispecie e contesta lasopravvalutazione accusatoria del passaggio di dipendenti dalla fallita alla societàdel [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto semplicemente la necessità, dopo il fallimentodella “Sud est [OSCURATO:SOCIETA].”, di avviare un’altra attività. A seguire, il ricorrentecita precedenti di questa Corte sulla necessità che la condotta sia animata da dolospecifico.2.4. Il quarto motivo di ricorso eccepisce la prescrizione del reato, maturatadopo la sentenza di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è inammissibile, il che impone di prendere atto dellamaturazione, alla data del 15 febbraio 2026, del termine massimo di prescrizionedel reato.2. In particolare non è manifestamente infondato il primo motivo di ricorsonella parte in cui deduce l’incoerenza della risposta della Corte territoriale rispettoal tema censorio posto nell’atto di appello quanto all’irrilevanza a carico dellasmentita proveniente dal commercialista Grossi di avere ricevuto le scritturecontabili della società, perché dette scritture ─ secondo quanto dichiaratodall’imputato ─ non erano state consegnate “allo” studio Grossi ma “presso” lostudio Grossi all’amministratore subentrante [OSCURATO:PERSONA]. Questapuntualizzazione ─ di non poco momento di fronte al rilievo in malam partemera stata oggetto di uno specifico motivo di gravame che la Corte territoriale parenon aver colto, laddove continua ad affermare, senza dare alcuna spiegazione circala divergenza con quanto sostenuto nell’atto di appello, che [OSCURATO:PERSONA] e la Steccaavevano dichiarato di avere consegnato le scritture contabili a Grossi.Peraltro, sempre con riferimento a questo aspetto, il Collegio non puòneanche trascurare che il ricorrente lamenta anche un travisamento della provaper omissione quanto alla ricevuta di ricezione delle scritture contabili sottoscrittada Heines e alla pretermissione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ebbead assistere allo scambio e vide la sottoscrizione della ricevuta da parte del nuovoamministratore.3. L’ammissibilità del ricorso impone di prendere atto della maturazione deltermine massimo di prescrizione alla data del 15 febbraio 2026, decorsi dodici annie sei mesi dalla data del commesso reato, a cui vanno aggiunti 781 giorni disospensione per i rinvii di seguito indicati:- dal 20.12.16 al 11.7.17 per legittimo impedimento (60 gg);- dal 26.6.18 al 5.3.19 per astensione difensori;- dal 3.12.19 al 24.3.20 per astensione difensori (fino all’8.3.20);- dal 24.3.20 al 17.11.20 per sospensione emergenziale (per 64 giorni);- dal 29.6.21 al 3.5.22 su richiesta della difesa dell’imputato.4. Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento ex art. 129, comma2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, inpresenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciaresentenza di assoluzione a lume della disposizione predetta soltanto nei casi in cuile circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione delmedesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti inmodo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice devecompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibilecon qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, i motivi di ricorso,lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi dellainsussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazionein grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinviotuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sonorilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata inquanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedereimmediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto perprescrizione.Così deciso il 18/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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