CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui si deduce violazione di legge e, in particolare, dell'art. 3 Cost. in relazione alla declaratoria di non estinzione della pena per esito non favorevole dell'affidamento in prova al servizio sociale - sia del tutto aspecifico nella parte in cui esso argomenta, diffusamente, sulla inosservanza dell'art. 51-ter Ord. pen., concernente la sospensione cautelativa dell'affidamento, in realtà non venuto in alcun rilievo nella presente procedura di non estinzione della pena e sia, al contempo, meramente rivalutativo rispetto al non illogico apprezzamento compiuto in sede di merito (ove sono stati valorizzati i nuovi episodi di rilevanza penale ascritti a Rihani in costanza di misura alternativa, per alcuni dei quali è anche intervenuta condanna definitiva), come tale non sindacabile nel giudizio di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i