CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16463/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
plificata in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoDaniela Agnello-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan.489/2022 depositata il 25/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25518/2022Numero sezionale 1372/2026Numero di raccolta generale 16463/2026Data pubblicazione 27/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]