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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45534/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art.336 cod. pen., dal momento che - alla luce dell'accertata dinamica dei fatti - il ricorrente proferiva nei confronti del pubblico ufficiale frasi minacciose, anche di morte, finalizzate ad ottenere, da parte del predetto, l'accesso alla "definizione agevolata" per la demolizione di vettura sequestrata pur rifiutandosi di versare la prescritta cauzione.

Condotta, questa, chiaramente integrante il delitto contestato, atteso che ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che la minaccia - che può essere diretta o personale, ovvero anche indiretta - possegga la idoneità, da valutarsi ex ante, a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (da ultimo, Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021 - dep. 18/01/2022, Alberto, Rv. 282666 - 01); Rilevato che anche il secondo motivo - con il quale si sostiene l'estraneità del ricorrente alla condotta minacciosa che sarebbe stata posta in essere solo dal di lui figlio - è manifestamente infondato, considerato che la Corte di appello, in conformità al Giudice di primo grado, ha rilevato come il ricorrente "consapevolmente e deliberatamente si è rivolto all'indirizzo del pubblico ufficiale con termini intimidatori per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio, proseguendo nelle manifestazioni ingiuriose anche nel cortile antistante l'Ufficio, alla presenza di altri Militari"; Considerato che la sentenza impugnata ha motivato in modo congruo anche in ordine alla recidiva ritenuta dal Tribunale, evidenziando che il ricorrente è gravato da numerosi precedenti, anche per reato specifico, e che la condotta posta in essere è indicativa di un evidente aggravamento della pericolosità sociale, risultando dunque manifestamente infondato anche il terzo motivo; Ritenuto in conclusione che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all'art.336 cod. pen., dal momento che - alla luce dell'accertata dinamica dei fatti - il ricorrente proferiva nei confronti del pubblico ufficiale frasi minacciose, anche di morte, finalizzate ad ottenere, da parte del predetto, l'accesso alla "definizione agevolata" per la demolizione di vettura sequestrata pur rifiutandosi di versare la prescritta cauzione. Condotta, questa, chiaramente integrante il delitto contestato, atteso che ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che la minaccia - che può essere diretta o personale, ovvero anche indiretta - possegga la idoneità, da valutarsi ex ante, a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (da ultimo, Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021 - dep. 18/01/2022, Alberto, Rv. 282666 - 01); Rilevato che anche il secondo motivo - con il quale si sostiene l'estraneità del ricorrente alla condotta minacciosa che sarebbe stata posta in essere solo dal di lui figlio - è manifestamente infondato, considerato che la Corte di appello, in conformità al Giudice di primo grado, ha rilevato come il ricorrente "consapevolmente e deliberatamente si è rivolto all'indirizzo del pubblico ufficiale con termini intimidatori per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio, proseguendo nelle manifestazioni ingiuriose anche nel cortile antistante l'Ufficio, alla presenza di altri Militari"; Considerato che la sentenza impugnata ha motivato in modo congruo anche in ordine alla recidiva ritenuta dal Tribunale, evidenziando che il ricorrente è gravato da numerosi precedenti, anche per reato specifico, e che la condotta posta in essere è indicativa di un evidente aggravamento della pericolosità sociale, risultando dunque manifestamente infondato anche il terzo motivo; Ritenuto in conclusione che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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