CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2021
Cassazione n. 47052/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 28/06/2021 il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta il 06/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai reati di cui ai capi A, G e H, sostituiva il regime carcerario originariamente applicato agli indagati con la misura degli arresti domiciliari. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan Amato-Pagano di Napoli, storicamente presente nell'area urbana partenopea e nei centri limitrofi di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e Arzano. Le attività d'indagine, in particolare, traevano origine da un controllo di polizia, eseguito nel corso del 2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Andrea - un soggetto ritenuto vicino al clan Amato-Pagano -, che in quell'occasione si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], a bordo della cui autovettura veniva trovato un elenco di operatori commerciali di Melito di Napoli sottoposti a estorsione da parte della consorteria camorristica partenopea. Queste attività d'indagine evidenziavano l'immutata capacità della cellula camorristica partenopea di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso la gestione di alcuni settori criminali strategici - come, ad esempio, quelli delle estorsioni in danno di operatori commerciali locali; del traffico di sostanze stupefacenti; del mercato delle onoranze funebri -, resa possibile dalla ramificazione soggettiva e dalle ingenti disponibilità economiche della consorteria oggetto di vaglio cautelare. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale del riesame di Napoli, il sodalizio camorristico in esame operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo criminale, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio partenopeo -, come accertato in altri procedimenti penali, definiti con sentenze irrevocabili, attivati su impulso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, rispetto ai quali la fattispecie associativa concorsuale contestata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituiva l'espressione di un'attività delinquenziale rappresentativa di un immutato potere di controllo dell'area geografica in questione. In questa cornice indiziaria, si contestava agli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al capo A della rubrica, il concorso esterno nel clan [OSCURATO:PERSONA] - così come riqualificata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli l'originaria ipotesi delittuosa di cui agli artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen. -, in collegamento con il quale operavano, quali appartenenti al Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Melito di Napoli, mettendo a disposizione della consorteria camorristica le loro professionalità, allo scopo di sottoporre a estorsione gli operatori commerciali individuati dai vertici del sodalizio partenopeo. Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - il primo, quale comandante, il secondo, quale agente, del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Melito di Napoli - sottoponevano a ripetuti e pretestuosi controlli amministrativi gli operatori commerciali del centro dove operavano, allo scopo di costringerli a sottomettersi alle pretese estorsive dei vertici del clan Amato-Pagano con cui interagivano, rappresentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Di questa metodologia illecita, costituivano esemplare rappresentazione l'estorsione contestata al capo G - che veniva commessa in danno del commerciante di nazionalità cinese [OSCURATO:PERSONA], che era il titolare della ditta individuale "Bazar di [OSCURATO:PERSONA]" - e l'estorsione contestata al capo H - che veniva commessa in danno dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] - che coordinava i lavori di un cantiere edile aperto a Melito di Napoli, in [OSCURATO:PERSONA] -, che venivano realizzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso un modus operandi consolidato, che si sostanziava in comportamenti amministrativi ostruzionistici reiterati nel tempo, attraverso i quali gli indagati costringevano le vittime ad assecondare le loro pretese estorsive. Secondo il Tribunale del riesame di Napoli, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle attività delittuose contestategli ai capi A, G e H della rubrica si riteneva dimostrato sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini preliminari dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che venivano passate analiticamente in rassegna nelle pagine 9-11 dell'ordinanza impugnata, da cui emergeva il ruolo concorsuale svolto dai ricorrenti in collegamento con i vertici del clan Amato-Pagano, nell'interesse dei quali operavano. Le dichiarazioni accusatorie del collaborante [OSCURATO:PERSONA], al contempo, si ritenevano corroborate dalle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate nelle pagine 11-13 del provvedimento censurato, mediante la citazione dei passaggi salienti di tali captazioni. Il Tribunale del riesame di Napoli, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime cautelare applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in conseguenza dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate agli indagati e della loro riconducibilità a una consorteria criminale storicamente radicata nell'area partenopea, come il clan [OSCURATO:PERSONA], pur formulando nei confronti dei ricorrenti un giudizio di attenuata pericolosità sociale, che giustificava la sostituzione dell'originario regime restrittivo con la misura degli arresti domiciliari. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorrevano per cassazione, articolando promiscuamente le seguenti censure difensive. Si deducevano, innanzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione della fattispecie concorsuale ascritta ai ricorrenti al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia argomentativa tra la posizione di contiguità oggetto di contestazione e il ruolo attribuito ai ricorrenti nella gestione delle attività estorsive di cui ai capi G e H, che risultava il frutto di un palese travisamento del compendio indiziario, reso evidente dal contenuto frammentario e contraddittorio delle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Si deducevano, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito in relazione alle fattispecie contestate ai capi G e H, rispetto alle quali non si riteneva possibile che i ricorrenti avessero partecipato ad attività estorsive che si concretizzavano in un profitto di modesta entità, a fronte dei rischi elevati corsi nella loro qualità di appartenenti al Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Melito di Napoli. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili.2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Buffa, Rv. 198212-01). Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in alcune pronunzie più recenti di questa Corte, i cui principi devono essere ulteriormente ribaditi (Sez. 3, n. 17257 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Inegbedion, Rv. 275699-01; Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). A questi principi, pertanto, ci si dovrà conformare nella verifica delle posizioni cautelari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla sussistenza delle censure difensive prospettate con l'atto di impugnazione in esame.3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile la censura con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione della fattispecie concorsuale ascritta ai ricorrenti al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia argomentativa tra la posizione di contiguità oggetto di contestazione e il ruolo attribuito ai ricorrenti nella gestione delle attività estorsive di cui ai capi G e H, che risultava il frutto di un palese travisamento del compendio indiziario, reso evidente dal contenuto frammentario e contraddittorio delle propalazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Tali incongruità apparivano ancora più evidenti alla luce dal fatto che, nel corso del suo esame, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto, in sede di individuazione fotografica, il solo [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le accuse del propalante dovevano ritenersi sprovviste di valenza individualizzante. Osserva, in proposito, il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è costituito dalle dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini preliminari dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], passate in rassegna nelle pagine 9-11 del provvedimento impugnato, da cui emergeva il ruolo svolto dai ricorrenti in collegamento con i vertici del clan Amato-Pagano, nell'interesse dei quali operavano. Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni rese nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso del quale il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] affermava che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano asserviti al clan Amato-Pagano e percepivano una percentuale sulle somme che venivano corrisposte, a titolo di estorsione, dagli operatori commerciali di Melito di Napoli vessati dai due ricorrenti. Riferiva, in particolare, il collaborante Caiazza, nel passaggio dichiarativo richiamato a pagina 9 dell'ordinanza impugnata, che Boggia e Marrone intervenivano nelle ipotesi di pratiche amministrative di modesta entità, come ad esempio piccoli abusi edilizi, precisando che «in questi casi il clan non chiedeva tangenti, ma andavano i due VV.UU. che si facevano dare 2/300 euro». E ancora: «Lo stesso facevano per i lavori ai negozi, quelli di poco valore, 5-6 mila euro; non chiedevano tangenti, ma loro con la scusa che la documentazione non era in regola si facevano pagare». Queste propalazioni venivano valutate dal Tribunale del riesame di Napoli nel rispetto della giurisprudenza di legittimità consolidata in tema di chiamate in reità o in correità, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541-01). 3.1. Le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], al contempo, si ritenevano corroborate dalle intercettazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, che venivano richiamate analiticamente nelle pagine 11-13 del provvedimento censurato, mediante la citazione dei passaggi salienti di tali captazioni; conversazioni che, per il loro univoco contenuto, appaiono pienamente corroborative delle propalazioni del collaborante in questione, confermando il ruolo di contiguità concorsuale con il clan Amato-Pagano svolto dai ricorrenti. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione numero 3294, registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 10 e 11; l'intercettazione numero 3096, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 11; l'intercettazione numero 6907, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 11; le intercettazioni numero 759715 e 760370, registrate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citate nelle pagine 12 e 13. Sulla scorta di questa ricostruzione degli interventi effettuati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame di Napoli, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 13 dell'ordinanza impugnata, evidenziava correttamente che «i ricorrenti hanno stabilmente piegato l'esercizio della propria funzione al soddisfacimento oltre che dei rispettivi interessi personali, altresì delle esigenze del sodalizio di riferimento, assicurando introiti illeciti ed in tal modo contribuendo al mantenimento in vita dell'associazione medesima, nella piena consapevolezza oltre che della caratura criminale dei soggetti loro referenti, altresì delle finalità di controllo del territorio realizzate anche grazie al loro prezioso apporto [...]». Né è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle intercettazioni acquisite nei giudizi di merito, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215- 01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che, in linea con la giurisprudenza che si è richiamata, hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità della censura difensiva in esame. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi la correlata doglianza, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito in relazione alle fattispecie contestate ai capi G e H, rispetto alle quali non si riteneva possibile che i ricorrenti avessero partecipato ad attività estorsive che si concretizzavano in un profitto di modesta entità, a fronte dei rischi elevati corsi nella loro qualità di appartenenti al Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Melito di Napoli. 4.1. Osserva, innanzitutto, il Collegio che il compendio indiziario impone di ritenere dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'arco temporale compreso tra il novembre del 2018 e l'aprile del 2019, così come contestato al capo G della rubrica, sottoponevano a estorsione [OSCURATO:PERSONA], un commerciante di nazionalità cinese, che era il titolare della ditta individuale "Bazar di [OSCURATO:PERSONA]" di Melito di Napoli, utilizzando un modus operandi consolidato nel tempo, attuato dagli indagati nella loro veste di appartenenti al Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Melito di Napoli. Tale attività estorsiva veniva eseguita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di appartenenti al Corpo di [OSCURATO:PERSONA] di Melito di Napoli, in esecuzione delle direttive impartitegli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalle conversazioni registrate nel corso delle indagini preliminari relative a tale episodio delittuoso. Ci si riferisce, in particolare, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, all'intercettazione numero 3096 del 15/11/2018, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 14 e 15; all'intercettazione numero 3433 del 29/11/2018, registrata tra gli stessi soggetti, citata a pagina 15; all'intercettazione numero 4424 del 09/01/2019, registrata tra [OSCURATO:PERSONA] e il suo commercialista, citata a pagina 15; all'intercettazione numero 7813 del 30/01/2019, registrata tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata a pagina 15. Gli esiti di tali captazioni - che venivano interpretate nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 3.1 (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.) - inducevano il Tribunale del riesame di Napoli a ribadire il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'attività estorsiva posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che costoro, aderendo alle sollecitazioni rivoltegli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoponevano il commerciante a ripetuti controlli, allo scopo di indurrlo a rivolgersi a Papa per fare cessare le verifiche amministrative attivate nei suoi confronti dagli indagati. 4.2. Considerazioni analoghe valgono per l'ipotesi delittuosa ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al capo H della rubrica, riguardante l'estorsione commessa in danno dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], che, con la metodologia intimidatoria alla quale si è fatto riferimento, consistente in un'attività ostruzionistica fondata su controlli amministrativi pretestuosi, reiterati nel tempo, effettuati dai due ricorrenti, veniva costretto a corrispondere una somma di denaro per potere svolgere i lavori edili che stava realizzando a Melito di Napoli, in [OSCURATO:PERSONA]. Tale attività estorsiva, in particolare, veniva documentata dalle captazioni registrate a partire dal 07/05/2019, da cui si evinceva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quel periodo, erano interessati a un controllo che doveva essere effettuato presso un cantiere ubicato nella zona delle "colonne", che veniva identificato per quello realizzato dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] descritto al capo H. Le pressioni estorsive in danno dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], infine, sortivano l'esito auspicato, confermato dal fatto che il 24/05/2019 [OSCURATO:PERSONA] consegnava a [OSCURATO:PERSONA] una parte delle somme che gli erano state consegnate dalla persona offesa, all'esito dell'attività amministrativa ostruzionistica che era stata posta in essere nei suoi confronti con il consueto modus operandi. 4.3. Nella cornice descritta nei paragrafi precedenti prive di rilievo appaiono le censure difensive incentrate sulla modesta entità delle somme ricavate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza delle attività intimidatorie poste in essere nei confronti delle vittime dei reati di cui ai capi G e H, atteso che tale argomento, attraverso considerazioni meramente congetturali, mira a introdurre un'ipotesi alternativa a quella posta a fondamento della decisione cautelare censurata, in presenza di elementi processuali, univocamente orientati in senso sfavorevole agli indagati, che inducevano a escluderne la plausibilità e la verosimiglianza. Invero, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, risultando smentito dalle emergenze indiziarie richiamate nei paragrafi 4.1 e 4.2, cui si deve rinviare, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01).Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile la doglianza in esame. 4. Per queste ragioni, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa