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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 luglio 2025

Cassazione n. 19827/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze con la quale è stata confermata la pronuncia emessa dal Tribunale di Lucca con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen.

Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivo.

La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 17 giugno 2025; il deposito è stato comunicato il 17 giugno 2025 e giudice si è riservato il termine di giorni novanta.

La sentenza è stata depositata il 18 luglio 2025.

Il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) veniva a scadere dunque il 31 ottobre 2025 mentre il ricorso risulta depositato con pec del 28 novembre 2025. 1t Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M62026 (itu;'...nzlarvo a De' L.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze con la quale è stata confermata la pronuncia emessa dal Tribunale di Lucca con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis, comma 1, cod. pen. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivo. La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 17 giugno 2025; il deposito è stato comunicato il 17 giugno 2025 e giudice si è riservato il termine di giorni novanta. La sentenza è stata depositata il 18 luglio 2025. Il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) veniva a scadere dunque il 31 ottobre 2025 mentre il ricorso risulta depositato con pec del 28 novembre 2025. 1t Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M62026 (itu;'...nzlarvo a De' L.
Sentenza Cassazione n. 19827/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris