CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2021
Cassazione n. 46447/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina in data 3/5/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3/5/2021, il Tribunale del riesame di Messina ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui, in data 11/1/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione, con altra meno afflittiva, della misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli in quanto gravemente indiziato dei delitti di associazione mafiosa, di truffa aggravata e di falso contestati ai capi 1), 368), 369), 370), 371), 372), 373), 374), 375), 376), 377), 378), 379), 380), 381), 382), 383), 384), 385), 386), 387), 388), 389), 390), 391), 392), 393), 394), 395), 396), 485), 486) e 490) dell'imputazione cautelare. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha innanzitutto sottolineato la parziale non condivisibilità della motivazione del provvedimento impugnato, ad es. in relazione alla astratta rilevanza dei nuovi apporti dichiarativi di alcuni collaboratori, ritenuti non scrutinabili in ragione del principio devolutivo. Quindi, ha evidenziato la irrilevanza sia dell'avvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio (cita Sez. 3, n. 42919 del 22/10/2009, Sabatelli), sia del decorso del tempo (da considerarsi fatto neutro: cfr. Sez. 3, n. 328 del 13/2/2018, Osmani), rilevando che, in ogni caso, il reato associativo risultava contestato sino all'attualità e che taluni reati-fine, come quelli di cui ai capi 485) e 486) della rubrica, erano recenti. Infine, il Tribunale del riesame ha escluso che gli effetti favorevoli di altre pronunce emesse nei confronti dei coindagati, che avevano caducato i relativi titoli cautelari, potessero estendersi a [OSCURATO:PERSONA], considerato che gli argomenti che avevano portato all'annullamento, costituiti dalla impossibilità di fondare le condotte associative unicamente sui reati-fine, erano calibrati sulla specifica posizione processuale di ciascuno degli altri indagati, sicché le decisioni in questione non erano suscettibili di propagarsi a beneficio dell'indagato- 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 21. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. In sede di appello i difensori di [OSCURATO:PERSONA] avevano premesso che,secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione in relazione alle posizioni dei suoi coimputati, «il mero co;nvolgimento nei reati fine non può essere ritenuto indicativo, ex se, della partecipazione al sodalizio criminoso, con conseguentemente venir meno della gravità indiziaria in relazione alla contestazione associativa ed esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. per i singoli reati fine». Ora, dal momento che a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state addebitate soltanto condotte relative ai reati-fine di truffa e di falso finalizzati alla indebita erogazione dei cosiddetti contributi AGEA, senza apprezzabili implicazioni associative, il predetto principio ben avrebbe potuto trovare applicazione anche nei suoi confronti. Nondimeno, l'ordinanza impugnata, dopo aver premesso che il primo Giudice avrebbe dovuto soffermarsi su tale allegazione difensiva, senza rivalutare la gravità indiziaria alla luce dell'apporto dichiarativo di alcuni co- indagati neo-collaboratori di giustizia, avrebbe respinto la relativa deduzione, rilevando che a quel favorevole approdo (per gli altri indagati) si era giunti sulla scorta di considerazioni afferenti esclusivamente alle singole posizioni processuali. In questo modo, tuttavia, il Tribunale non avrebbe illustrato gli elementi della condotta di [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbero differenziati da quelli dei coimputati beneficiari dei provvedimenti favorevoli, senza fare comprendere in che termini non sarebbe possibile applicare alla sua posizione il menzionato principio di diritto. Peraltro, nella parte finale del provvedimento, il Collegio avrebbe ribadito l'equazione «partecipazione ai reati fine-partecipazione all'associazione mafiosa», già censurata dalla Corte di cassazione, osservando, a proposito del decorso del tempo, che il delitto associativo è stato contestato sino all'attualità, in quanto numerosi reati fine, compresi taluni fra quelli ascritti a [OSCURATO:PERSONA], risulterebbero consumati sino ad epoca vicina a quella della emissione del titolo cautelare. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle deduzioni difensive. L'errato approccio alla «principale delle censure difensive» si risolverebbe in una sua sostanziale elusione, atteso che, non accolta la prima censura, sarebbe stato necessario «coltivare» quella secondaria. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari aveva opposto, alle istanze difensive, una rivalutazione del giudizio sulla sussistenza dell'addebito di partecipazione, operata anche alla luce dell'apporto dichiarativo offerto da alcuni coindagati determinatisi alla collaborazione; e in questo modo la difesa aveva potuto insistere nelle proprie ragioni, allegando i verbali dai quali risultava come all'attuale ricorrente non fossero state addebitate, da parte di tali neocollaboratori, condotte di intraneità associativa. Il Tribunale del riesame, stigmatizzando come «del tutto inconferente» il percorso argomentativo del Giudice e ritenendo, di conseguenza, inapprezzabile quello articolato di rimando dalla difesa, non si sarebbe pronunciata su tale profilo, né avrebbe spiegato, come detto, per quale ragione il principio di diritto evocato dalla difesa non fosse applicabile a [OSCURATO:PERSONA], non avendo illustrato in cosa consistesse la diversità delle posizioni soggettive di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le ordinanze in materia cautelare, una volta esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908-01; nella giurisprudenza successiva, Sez. 6, n. 7375 del 3/12/2009, dep. 2010, Bidognetti, Rv. 246026- 01; Sez. 6, n. 23295 del 17/3/2015, Volpin, Rv. 263627-01; Sez. 5, n. 27710 del 4/5/2018, Bei-tocchi, Rv. 273648). Al contrario, come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte, la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, anche in assenza di fatti sopravvenuti: e ciò sia con riferimento alle misure reali (cfr. Sez. U, n. 46201 del 31/5/2018, Rv. 274092-01), sia in materia di misure personali (Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213-01, secondo cui il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare non incontra alcuna preclusione - quanto all'accertamento della carenza di indizi o di esigenze cautelari - nella mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare). 3. Nel caso qui esaminato, invero, non emerge con chiarezza se fosse stata proposta tempestiva richiesta di riesame. Se, per un verso, la difesa ha affermato, nel corso dell'odierna discussione, che la relativa istanza non era stata presentata, per altro verso, tale affermazione non ha trovato riscontro documentale. Nondimeno, la motivazione del provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di revoca della misura custodiale ha comunque assunto, quale premessa di riferimento, il provvedimento genetico, confermando la fondatezza del relativo giudizio in punto di gravità indiziaria, per poi passare ad analizzare gli elementi prospettati dalla difesa, onde verificare se essi fossero in grado di innovare il precedente quadro cautelare. Ne consegue che se, da un lato, la questione relativa all'eventuale operatività di una preclusione processuale non è stata affrontata dal primo provvedimento, né dall'ordinanza del Tribunale del riesame, né, infine, dallo stesso ricorso, non essendo stata, pertanto, devoluta in questa sede, dall'altro lato, il thema decidendum è, comunque, quello della idoneità del «fatto nuovo» costituito dalle pronunce favorevoli rese nei confronti degli indagati a mettere in crisi il giudizio di gravità indiziaria già formulato nei confronti dell'odierno indagato al momento del provvedimento genetico. 3.1. Secondo quanto si ricava dall'ordinanza impugnata, la decisione di rigetto della richiesta di revoca aveva analizzato due questioni principali poste dalla 'difesa: da un lato, quella relativa all'impatto, sul quadro di gravità indiziaria relativo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso, delle pronunce favorevoli rese nei confronti di taluni coindagati; e, dall'altro lato, quella della persistenza delle esigenze cautelari, revocata in dubbio dalla difesa a partire dallo stato del procedimento penale (essendo già stato disposto il rinvio a giudizio) e dal decorso del tempo, sia dalla commissione dei fatti, sia dall'applicazione delta misura. Quanto al primo profilo, come già osservato, il Giudice per le indagini preliminari ha richiamato le precedenti valutazioni già compiute al momento dell'applicazione della misura; e, al contempo, ha escluso che i «nuovi» elementi prospettati dalla difesa potessero modificare il quadro cautelare, ulteriormente aggravatosi per effetto delle dichiarazioni di nuovi collaboratori di giustizia, e ha affermato di non condividere le valutazioni compiute dal Tribunale del riesame in relazione alla posizione processuale dei coindagati il cui titolo cautelare era stato annullato. Quanto al secondo, ha sottolineato la non decisività del dato temporale, suscettibile di assumere una valenza soltanto neutra. 3.2. A partire da tale pronunciamento, la difesa, sempre secondo quanto è dato evincere dal provvedimento impugnato, ha sviluppato due ordini di censure: da un lato, ha criticato il richiamo al nuovo materiale indiziario costituito dalle dichiarazioni di alcuni soggetti che avevano iniziato, solo recentemente, il percorso collaborativo, atteso che la valenza di queste ultime sarebbe stata ridimensionata da parte dello stesso Tribunale del riesame; e, dall'altro lato, ha ancora una volta ribadito la necessità di «estendere» a [OSCURATO:PERSONA] i principi affermati da questa Corte in relazione ad alcuni coindagati, in particolare in relazione alla già ricordata non decisività della provvista indiziaria relativa ai soli reati-fine rispetto all'affermazione della gravità indiziaria per il reato associativo. Ora, non è chiaro, ancora una volta, se la richiesta originaria attenesse all'applicazione, in senso stretto, dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., che la giurisprudenza di legittimità ammette a condizione che il vizio del provvedimento sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i co-indagati (Sez. 6, n. 10809 del 8/1/2021, Iraci, Rv. 280844-01; Sez. 5, n. 21641 del 24/3/2004, Monteforte, Rv. 229193-01); o se essa intendesse semplicemente sollecitare, in termini sostanziali, una rivalutazione del quadro di gravità indiziaria relativo a [OSCURATO:PERSONA] a partire dai richiamati arresti giurisprudenziali. Tuttavia, anche in questo caso, quale che sia stata la relativa richiesta, l'ordinanza impugnata ha motivatamente escluso che le pronunce in questione potessero assumere una qualche rilevanza rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. E ciò a partire dall'argomento, davvero concludénte, per cui, i provvedimenti relativi ai coindagati non avevano affatto escluso l'esistenza del sodalizio (circostanza che avrebbe comportato il venir meno dei gravi indizi anche a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale delitto) e avevano valorizzato elementi riferibili unicamente alle loro posizioni processuali (come, appunto, il fatto che, nei loro confronti e diversamente da [OSCURATO:PERSONA], la condotta partecipativa fosse stata fondata essenzialmente sul dato della gravità indiziaria dei reati-fine).A fronte di tale asserzione, il ricorso deduce che il Tribunale messinese non avrebbe indicato quale fosse l'elemento di diversità tra la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] e quella dei coimputati raggiunti dai provvedimenti favorevoli. Nondimeno, osserva il Collegio che la asserita genericità del relativo passaggio motivazionale si pone in simmetrico rapporto con la assoluta genericità della deduzione difensiva articolata in sede di appello, allorché si era invocata l'applicazione del richiamato principio di diritto sulla base di una «assoluta sovrapponibilità» tra le posizioni dei coindagati e quella di [OSCURATO:PERSONA], invero non altrimenti specificata e argomentata. E nemmeno con l'odierno ricorso il relativo profilo, all'evidenza essenziale, è stato ulteriormente illustrato, non essendo stati nemmeno indicati i concreti elementi, di fatto e di diritto, che avrebbero reso tali posizioni processuali del tutto omologabili. Quanto, poi, alla mancata disamina dell'ulteriore argomento difensivo, fondato sulla scarsa valenza dimostrativa da annettere alle dichiarazioni dei neo- collaboratori, essa costituisce il logico corollario della premessa assunta dal Collegio messinese, ovvero che di esse non dovesse in ogni caso tenersi conto nel valutare se l'originaria piattaforma indiziaria fosse stata incisa dalle pronunce che avevano interessato i co-indagati. Di tal che, in conclusione, anche tale deduzione deve stimarsi infondata. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere ritersi infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce