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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22271/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/11/2019 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il ricorso venga dichiarato inammissibile; uditi per l'imputato gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e 483 c.p. per aver falsamente attestato nella domanda di partecipazione ad un concorso pubblico e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata all'ente che lo aveva bandito prima della sottoscrizione del contratto di lavoro circostanze non veritiere in ordine ai precedenti penali da cui era gravato ed ai propri meriti di servizio.

Nel corso del giudizio di merito l'imputato ha ritualmente rinunziato alla prescrizione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sette motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, lamentando l'omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla configurabilità del reato contestato con riferimento all'eventuale mendacio consumato in una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo, nel quale si eccepisce la sopravvenuta irrilevanza penale della mancata rivelazione nella dichiarazione sostitutiva di condanne a pene patteggiate non superiori ai due anni di reclusione in ragione della modifica dell'art. 28 comma 8 d.P.R. n. 313/2002 operata dall'art. 4 d.

Igs. n. 122/2018. 2.2 Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in merito alla mancata disapplicazione da parte dei giudici del merito della clausola del bando di concorso in forza del quale veniva richiesto ai partecipanti di indicare anche i precedenti penali non inseriti nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati, posto che la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata a richiedere tali informazioni già sulla base dell'assetto normativo vigente all'epoca dei fatti, come confermato dalla novella del 2018 citata in precedenza.

In tal senso sarebbe dunque erronea l'affermazione contenuta in sentenza per cui l'imputato avrebbe dovuto impugnare il bando e non già omettere di indicare la condanna patteggiata anni prima, poiché in tal modo la Corte territoriale avrebbe implicitamente riconosciuto l'illegittimità dell'atto amministrativo ed avrebbe dunque e per l'appunto dovuto procedere alla sua disapplicazione e conseguentemente ritenere insussistente il reato.

Non di meno il giudice dell'appello avrebbe omesso di considerare come la generica e confusa formulazione del bando sul punto non consentisse l'esatta comprensione degli adempimenti richiesti all'imputato. 2.3 Con il quarto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

In proposito il ricorrente ribadisce come la Corte non abbia tenuto conto dell'equivoca formulazione del bando, dell'incertezza del quadro normativo di riferimento, nonché del fatto che l'imputato, in occasione della partecipazione ad altro concorso, avesse dichiarato di essere sottoposto proprio al procedimento penale poi conclusosi con la sentenza di patteggiamento di cui viene contestata l'omessa indicazione nella dichiarazione sostitutiva, limitandosi ad affermare in maniera apodittica la sua consapevolezza in merito all'obbligo di menzionarla.

Quanto invece all'asserita falsità dell'attestazione di aver prestato "lodevole servizio" nelle amministrazioni pubbliche, la sentenza avrebbe illogicamente desunto il dolo dell'imputato dall'omissione di attività invero inesigibili e senza considerare che la dichiarazione dell'USL di Bologna di non aver mai rilasciato una attestazione sul "lodevole servizio" prestato alle sue dipendenze dal Vasumini e ritenuta prova del mendacio, sarebbe in realtà neutra in ragione della successiva precisazione da parte dello stesso ente che non è prassi della medesima rilasciare tali attestati, mentre alcuna norma specifica disciplina la materia ed impedirebbe di equiparare il "lodevole servizio" al "servizio senza demerito".

Illogicamente poi la Corte avrebbe tratto argomenti a sostegno della presunta intensità del dolo dalla rinunzia alla prescrizione operata dall'imputato, che semmai deporrebbe per la buona fede dello stesso. 2.4 Analoghi vizi vengono dedotti con il quinto e sesto motivo in merito alla commisurazione della pena, al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla conseguente mancata concessione della sospensione condizionale, comunque erroneamente non concessa, posto che il reato oggetto del menzionato patteggiamento è stato dichiarato estinto.

E sempre i medesimi vizi vengono denunziati anche con il settimo ed ultimo motivo in merito alla provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, che essendo una persona giuridica, non può ritenersi abbia sofferto un danno non patrimoniale e che comunque non aveva richiesto il riconoscimento di alcuna provvisionale.

3. Ha depositato memoria il difensore della parte civile con la quale ha confutato i primi quattro motivi di ricorso, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile.

Hanno depositato memoria anche i difensori dell'imputato a confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte civile ed allegando documentazione a sostegno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Il primo motivo è invero infondato.

Nella giurisprudenza della Corte si è infatti consolidato l'orientamento per cui il mendacio consumato nelle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 integra il reato di falsa attestazione del privato a pubblico ufficiale di cui all'art. 483 c.p. (Sez. 5, Sentenza n. 20570 del 10/05/2006, Esposito, Rv. 234203; Sez. 5, Sentenza n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera, Rv. 242324; Sez. 5, Sentenza n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247260; Sez. 5, Sentenza n. 17774 del 22/11/2016, dep. 2017, I., Rv. 269705; Sez. 5, Sentenza n. 25927 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270447; Sez. 5, Sentenza n. 30099 del 15/03/2018, Gaiera, Rv. 273806; Sez. 5, Sentenza n. 32859 del 24/04/2019, Pm in proc.

Carosso, Rv. 276902).

In altri termini l'art. 76 del citato decreto, che pure descrive in maniera compiuta le condotte punite («rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico»), non si limita ad un mero rinvio quoad poenam alle disposizioni del codice penale, ma funge da clausola estensiva della tipicità delle relative fattispecie, come reso evidente dal terzo comma dell'articolo evocato che equipara le dichiarazioni sostitutive a quelle fatte a pubblico ufficiale.

Nel caso di specie, dunque, attraverso l'art. 76 e nel pieno rispetto del principio di legalità, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio mendace integra per l'appunto il delitto di false attestazioni al pubblico ufficiale in un atto pubblico di fatti di cui quest'ultimo è destinato a provare la verità.

Non è poi in dubbio che la fattispecie di cui all'art. 483 c.p. sia imperniata sulla relazione di attitudine probatoria tra il documento ed il fatto dichiarato.

Ne consegue che il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisce all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (ex multis Sez.

U, Sentenza n. 28 del 15/12/1999, dep. 2000, Gabrielli, Rv. 215413; Sez.

U., n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236868; Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Guidi, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Cremonese e altro, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 02/04/2014, Scalici, Rv. 259883; Sez. 5, n. 5365 del 04/12/2007, dep. 2008, Bonventre, Rv. 239110).

Ma in tal senso si è altrettanto costantemente chiarito come le dichiarazioni disciplinate dai menzionati artt. 46 e 47 siano per loro natura destinate a provare la verità delle circostanze in esso affermate, che concernono fatti, stati e qualità personali (ex multis Sez. 5, n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera, cit.).

Siffatta interpretazione si fonda sulla ratio e sul tenore letterale del citato terzo comma dell'art. 76, posto che la qualità del destinatario della dichiarazione risulta del tutto idonea a sancirne la destinazione ad essere trasfusa in atto pubblico, mentre la necessità - affermata dal filone giurisprudenziale che fa capo alla sentenza delle Sezioni Unite Gabrielli - dell'individuazione di una specifica norma giuridica che attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale è puntualmente soddisfatta dalle norme di cui agli artt.46 e 47 del d.P.R. 445/2000, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero.3.

Il secondo motivo, per come formulato, è invece manifestamente infondato, posto che le modifiche apportate dall'art. 4 d.

Igs. n. 122/2018 all'art. 28 comma 8 d.P.R. n. 313/2002 riguardano norma non integratrice di quella incriminatrice contestata all'imputato, che dunque rimane estranea al fenomeno successorio.

E negli stessi termini è manifestamente infondato anche il terzo motivo.

Infatti i giudici del merito non avevano alcun potere di disapplicare l'art. 3 n. 11 del bando concorsuale per la semplice ragione - invero evidenziata dallo stesso ricorrente - che lo stesso non conteneva alcun esplicito riferimento alle sentenze di patteggiamento, mentre è stata la sua interpretazione ad aver fondato la contestazione mossa all'imputato in riferimento all'omessa menzione di quella riportata dal medesimo.

In realtà, attraverso le censure formulate nei due motivi menzionati, il ricorrente solleva anche un'altra questione, che invece deve ritenersi fondata e dirimente ai fini della sussistenza degli addebiti contestati ai punti a) e b) dell'imputazione.

Il bando concorsuale di cui si tratta rinvia esplicitamente alla normativa sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, la quale all'art. 46 lett. aa) d.P.R. n. 445/2000 espressamente prevede che il privato possa certificare esclusivamente le risultanze del proprio casellario giudiziale.

Ciò non significa che la pubblica amministrazione non possa richiedere al candidato informazioni ulteriori sul suo stato penale, ma più semplicemente che non può pretendere che questi autocertifichi a termini di legge tali circostanze, aggirando così i limiti previsti dal d.P.R. n. 313/2002 - anche prima delle modifiche introdotte dalla novella del 2018 - al rilascio dell'integrale contenuto delle iscrizioni presenti a carico del soggetto nel suddetto casellario.

Men che meno può ritenersi sussistere l'obbligo per il privato di autocertificare l'esistenza nel proprio casellario giudiziario di dati cui all'amministrazione è inibito l'accesso, con la conseguenza che l'omissione di questi ultimi non può mai integrare il falso contestato, come condivisibilmente affermato da Sez. 2, Sentenza n. 37556 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277079, al cui indirizzo il Collegio intende dunque dare continuità.

E' dunque irrilevante interpretare, come ha invece fatto la Corte territoriale, l'intenzione dell'autorità che ha emesso il bando, al fine di stabilire se lo stesso richieda o meno l'indicazione anche delle sentenze di patteggiamento (si ribadisce, non esplicitamente menzionate nella lex specialis), nè stabilire se queste ultime debbano considerarsi equiparate a quelle di condanna ai fini della perimetrazione dell'obbligo di verità imposto all'imputato, poiché è dal combinato disposto delle normative contenute nel d.P.R. n. 445/2000 e nel d.P.R. 313/2002 che si deve trarre l'esatta delimitazione di tale obbligo e, conseguentemente gli strumenti per stabilire la rilevanza penale delle eventuali omissioni nella redazione dell'autocertificazione.Rimane a questo punto assorbito il quarto motivo, per la parte relativa ai fatti di cui ai punti a) e b) dell'imputazione.

Non di meno va ricordato come, secondo altro orientamento di questa Corte del tutto ignorato dai giudici territoriali, comunque non sussiste il dolo di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico quando, con l'attestazione di non avere riportato condanne penali, resa in sede di dichiarazione sostitutiva, l'agente ometta di menzionare un'applicazione di pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale (Sez. 5, Sentenza n. 838 del 20/10/2020, dep. 2021, Perri, Rv. 280128; Sez. 5, Sentenza n. 1284 del 12/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275300).

4. Nel resto il quarto motivo è invece infondati e in larga parte inammissibile.

L'assenza di una specifica definizione normativa delle nozioni, rispettivamente, di "lodevole servizio" e di "servizio senza demerito" non è certo circostanza sufficiente a fondare la prova della buona fede dell'imputato, come invece preteso.

Correttamente, invece, la Corte territoriale ha evidenziato come le due formule, lungi dall'essere equivalenti, identificano nella prassi amministrativa situazioni ben distinte, presupponendo un giudizio graduabile sulla condotta lavorativa del pubblico dipendente.

Ma dirimente, come pure evidenziato dalla sentenza, è che l'imputato fosse consapevole di dover ottenere uno specifico attestato per potersi fregiare della valutazione di eccellenza, tanto da chiederne il rilascio.

E' irrilevante che l'amministrazione di competenza glielo abbia rifiutato per le ragioni indicate dal ricorrente, ciò che rileva è invece il fatto che il Vasumini fosse consapevole, come logicamente ritenuto, di non poter attestare autonomamente la circostanza.

5. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai punti a) e b) del capo d'imputazione perchè il fatto non sussiste, mentre, quanto alla contestazione di cui al punto c) il ricorso deve essere rigettato.

Ciò comporta l'assorbimento dei motivi dal quinto al settimo motivo, dovendosi comunque rinviare ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Non di meno, quanto a. esto motivo, deve rilevarsene comunque la manifesta infondatezza.

Infatti l'insegnamento di questa Corte è nel senso che, in tema Is.. di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 c.p. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez.

U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529; Sez. 6, Sentenza n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076).

Posto dunque che la pregressa condanna patteggiata dall'imputato aveva ad oggetto la pena di un anno e otto mesi di reclusione correttamente, dunque, la Corte l'ha ritenuta ostativa alla concessione del beneficio tenuto conto della pena irrogata nel presente procedimento e, sia detto per inciso, lo sarebbe stata anche nel caso i giudici del merito avessero recepito le richieste sanzionatorie avanzate dal pubblico ministero a cui il ricorso si è appellato.

Dunque il giudice del rinvio dovrà attenersi a questi principi una volta rideterminata la pena alla luce del disposto annullamento in relazione ad alcuni capi dell'imputazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai punti a) e b) del capo d'imputazione perchè il fatto non sussiste.

Rigetta nel resto il ricorso e rinvia limitatamente al trattamento sanziona

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/11/2019 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il ricorso venga dichiarato inammissibile; uditi per l'imputato gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 e 483 c.p. per aver falsamente attestato nella domanda di partecipazione ad un concorso pubblico e nella dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata all'ente che lo aveva bandito prima della sottoscrizione del contratto di lavoro circostanze non veritiere in ordine ai precedenti penali da cui era gravato ed ai propri meriti di servizio. Nel corso del giudizio di merito l'imputato ha ritualmente rinunziato alla prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sette motivi. 2.1 Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, lamentando l'omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla configurabilità del reato contestato con riferimento all'eventuale mendacio consumato in una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo, nel quale si eccepisce la sopravvenuta irrilevanza penale della mancata rivelazione nella dichiarazione sostitutiva di condanne a pene patteggiate non superiori ai due anni di reclusione in ragione della modifica dell'art. 28 comma 8 d.P.R. n. 313/2002 operata dall'art. 4 d. Igs. n. 122/2018. 2.2 Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in merito alla mancata disapplicazione da parte dei giudici del merito della clausola del bando di concorso in forza del quale veniva richiesto ai partecipanti di indicare anche i precedenti penali non inseriti nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati, posto che la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata a richiedere tali informazioni già sulla base dell'assetto normativo vigente all'epoca dei fatti, come confermato dalla novella del 2018 citata in precedenza. In tal senso sarebbe dunque erronea l'affermazione contenuta in sentenza per cui l'imputato avrebbe dovuto impugnare il bando e non già omettere di indicare la condanna patteggiata anni prima, poiché in tal modo la Corte territoriale avrebbe implicitamente riconosciuto l'illegittimità dell'atto amministrativo ed avrebbe dunque e per l'appunto dovuto procedere alla sua disapplicazione e conseguentemente ritenere insussistente il reato. Non di meno il giudice dell'appello avrebbe omesso di considerare come la generica e confusa formulazione del bando sul punto non consentisse l'esatta comprensione degli adempimenti richiesti all'imputato. 2.3 Con il quarto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato. In proposito il ricorrente ribadisce come la Corte non abbia tenuto conto dell'equivoca formulazione del bando, dell'incertezza del quadro normativo di riferimento, nonché del fatto che l'imputato, in occasione della partecipazione ad altro concorso, avesse dichiarato di essere sottoposto proprio al procedimento penale poi conclusosi con la sentenza di patteggiamento di cui viene contestata l'omessa indicazione nella dichiarazione sostitutiva, limitandosi ad affermare in maniera apodittica la sua consapevolezza in merito all'obbligo di menzionarla. Quanto invece all'asserita falsità dell'attestazione di aver prestato "lodevole servizio" nelle amministrazioni pubbliche, la sentenza avrebbe illogicamente desunto il dolo dell'imputato dall'omissione di attività invero inesigibili e senza considerare che la dichiarazione dell'USL di Bologna di non aver mai rilasciato una attestazione sul "lodevole servizio" prestato alle sue dipendenze dal Vasumini e ritenuta prova del mendacio, sarebbe in realtà neutra in ragione della successiva precisazione da parte dello stesso ente che non è prassi della medesima rilasciare tali attestati, mentre alcuna norma specifica disciplina la materia ed impedirebbe di equiparare il "lodevole servizio" al "servizio senza demerito". Illogicamente poi la Corte avrebbe tratto argomenti a sostegno della presunta intensità del dolo dalla rinunzia alla prescrizione operata dall'imputato, che semmai deporrebbe per la buona fede dello stesso. 2.4 Analoghi vizi vengono dedotti con il quinto e sesto motivo in merito alla commisurazione della pena, al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla conseguente mancata concessione della sospensione condizionale, comunque erroneamente non concessa, posto che il reato oggetto del menzionato patteggiamento è stato dichiarato estinto. E sempre i medesimi vizi vengono denunziati anche con il settimo ed ultimo motivo in merito alla provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, che essendo una persona giuridica, non può ritenersi abbia sofferto un danno non patrimoniale e che comunque non aveva richiesto il riconoscimento di alcuna provvisionale. 3. Ha depositato memoria il difensore della parte civile con la quale ha confutato i primi quattro motivi di ricorso, chiedendo che lo stesso venga dichiarato inammissibile. Hanno depositato memoria anche i difensori dell'imputato a confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte civile ed allegando documentazione a sostegno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è invero infondato. Nella giurisprudenza della Corte si è infatti consolidato l'orientamento per cui il mendacio consumato nelle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 integra il reato di falsa attestazione del privato a pubblico ufficiale di cui all'art. 483 c.p. (Sez. 5, Sentenza n. 20570 del 10/05/2006, Esposito, Rv. 234203; Sez. 5, Sentenza n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera, Rv. 242324; Sez. 5, Sentenza n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247260; Sez. 5, Sentenza n. 17774 del 22/11/2016, dep. 2017, I., Rv. 269705; Sez. 5, Sentenza n. 25927 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270447; Sez. 5, Sentenza n. 30099 del 15/03/2018, Gaiera, Rv. 273806; Sez. 5, Sentenza n. 32859 del 24/04/2019, Pm in proc. Carosso, Rv. 276902). In altri termini l'art. 76 del citato decreto, che pure descrive in maniera compiuta le condotte punite («rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico»), non si limita ad un mero rinvio quoad poenam alle disposizioni del codice penale, ma funge da clausola estensiva della tipicità delle relative fattispecie, come reso evidente dal terzo comma dell'articolo evocato che equipara le dichiarazioni sostitutive a quelle fatte a pubblico ufficiale. Nel caso di specie, dunque, attraverso l'art. 76 e nel pieno rispetto del principio di legalità, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio mendace integra per l'appunto il delitto di false attestazioni al pubblico ufficiale in un atto pubblico di fatti di cui quest'ultimo è destinato a provare la verità. Non è poi in dubbio che la fattispecie di cui all'art. 483 c.p. sia imperniata sulla relazione di attitudine probatoria tra il documento ed il fatto dichiarato. Ne consegue che il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisce all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (ex multis Sez. U, Sentenza n. 28 del 15/12/1999, dep. 2000, Gabrielli, Rv. 215413; Sez. U., n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi, Rv. 236868; Sez. 5, n. 5365 del 15/01/2018, Guidi, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015, Cremonese e altro, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 02/04/2014, Scalici, Rv. 259883; Sez. 5, n. 5365 del 04/12/2007, dep. 2008, Bonventre, Rv. 239110). Ma in tal senso si è altrettanto costantemente chiarito come le dichiarazioni disciplinate dai menzionati artt. 46 e 47 siano per loro natura destinate a provare la verità delle circostanze in esso affermate, che concernono fatti, stati e qualità personali (ex multis Sez. 5, n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera, cit.). Siffatta interpretazione si fonda sulla ratio e sul tenore letterale del citato terzo comma dell'art. 76, posto che la qualità del destinatario della dichiarazione risulta del tutto idonea a sancirne la destinazione ad essere trasfusa in atto pubblico, mentre la necessità - affermata dal filone giurisprudenziale che fa capo alla sentenza delle Sezioni Unite Gabrielli - dell'individuazione di una specifica norma giuridica che attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale è puntualmente soddisfatta dalle norme di cui agli artt.46 e 47 del d.P.R. 445/2000, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero.3. Il secondo motivo, per come formulato, è invece manifestamente infondato, posto che le modifiche apportate dall'art. 4 d. Igs. n. 122/2018 all'art. 28 comma 8 d.P.R. n. 313/2002 riguardano norma non integratrice di quella incriminatrice contestata all'imputato, che dunque rimane estranea al fenomeno successorio. E negli stessi termini è manifestamente infondato anche il terzo motivo. Infatti i giudici del merito non avevano alcun potere di disapplicare l'art. 3 n. 11 del bando concorsuale per la semplice ragione - invero evidenziata dallo stesso ricorrente - che lo stesso non conteneva alcun esplicito riferimento alle sentenze di patteggiamento, mentre è stata la sua interpretazione ad aver fondato la contestazione mossa all'imputato in riferimento all'omessa menzione di quella riportata dal medesimo. In realtà, attraverso le censure formulate nei due motivi menzionati, il ricorrente solleva anche un'altra questione, che invece deve ritenersi fondata e dirimente ai fini della sussistenza degli addebiti contestati ai punti a) e b) dell'imputazione. Il bando concorsuale di cui si tratta rinvia esplicitamente alla normativa sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, la quale all'art. 46 lett. aa) d.P.R. n. 445/2000 espressamente prevede che il privato possa certificare esclusivamente le risultanze del proprio casellario giudiziale. Ciò non significa che la pubblica amministrazione non possa richiedere al candidato informazioni ulteriori sul suo stato penale, ma più semplicemente che non può pretendere che questi autocertifichi a termini di legge tali circostanze, aggirando così i limiti previsti dal d.P.R. n. 313/2002 - anche prima delle modifiche introdotte dalla novella del 2018 - al rilascio dell'integrale contenuto delle iscrizioni presenti a carico del soggetto nel suddetto casellario. Men che meno può ritenersi sussistere l'obbligo per il privato di autocertificare l'esistenza nel proprio casellario giudiziario di dati cui all'amministrazione è inibito l'accesso, con la conseguenza che l'omissione di questi ultimi non può mai integrare il falso contestato, come condivisibilmente affermato da Sez. 2, Sentenza n. 37556 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277079, al cui indirizzo il Collegio intende dunque dare continuità. E' dunque irrilevante interpretare, come ha invece fatto la Corte territoriale, l'intenzione dell'autorità che ha emesso il bando, al fine di stabilire se lo stesso richieda o meno l'indicazione anche delle sentenze di patteggiamento (si ribadisce, non esplicitamente menzionate nella lex specialis), nè stabilire se queste ultime debbano considerarsi equiparate a quelle di condanna ai fini della perimetrazione dell'obbligo di verità imposto all'imputato, poiché è dal combinato disposto delle normative contenute nel d.P.R. n. 445/2000 e nel d.P.R. 313/2002 che si deve trarre l'esatta delimitazione di tale obbligo e, conseguentemente gli strumenti per stabilire la rilevanza penale delle eventuali omissioni nella redazione dell'autocertificazione.Rimane a questo punto assorbito il quarto motivo, per la parte relativa ai fatti di cui ai punti a) e b) dell'imputazione. Non di meno va ricordato come, secondo altro orientamento di questa Corte del tutto ignorato dai giudici territoriali, comunque non sussiste il dolo di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico quando, con l'attestazione di non avere riportato condanne penali, resa in sede di dichiarazione sostitutiva, l'agente ometta di menzionare un'applicazione di pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale (Sez. 5, Sentenza n. 838 del 20/10/2020, dep. 2021, Perri, Rv. 280128; Sez. 5, Sentenza n. 1284 del 12/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275300). 4. Nel resto il quarto motivo è invece infondati e in larga parte inammissibile. L'assenza di una specifica definizione normativa delle nozioni, rispettivamente, di "lodevole servizio" e di "servizio senza demerito" non è certo circostanza sufficiente a fondare la prova della buona fede dell'imputato, come invece preteso. Correttamente, invece, la Corte territoriale ha evidenziato come le due formule, lungi dall'essere equivalenti, identificano nella prassi amministrativa situazioni ben distinte, presupponendo un giudizio graduabile sulla condotta lavorativa del pubblico dipendente. Ma dirimente, come pure evidenziato dalla sentenza, è che l'imputato fosse consapevole di dover ottenere uno specifico attestato per potersi fregiare della valutazione di eccellenza, tanto da chiederne il rilascio. E' irrilevante che l'amministrazione di competenza glielo abbia rifiutato per le ragioni indicate dal ricorrente, ciò che rileva è invece il fatto che il Vasumini fosse consapevole, come logicamente ritenuto, di non poter attestare autonomamente la circostanza. 5. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai punti a) e b) del capo d'imputazione perchè il fatto non sussiste, mentre, quanto alla contestazione di cui al punto c) il ricorso deve essere rigettato. Ciò comporta l'assorbimento dei motivi dal quinto al settimo motivo, dovendosi comunque rinviare ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Non di meno, quanto a. esto motivo, deve rilevarsene comunque la manifesta infondatezza. Infatti l'insegnamento di questa Corte è nel senso che, in tema Is.. di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 c.p. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529; Sez. 6, Sentenza n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076). Posto dunque che la pregressa condanna patteggiata dall'imputato aveva ad oggetto la pena di un anno e otto mesi di reclusione correttamente, dunque, la Corte l'ha ritenuta ostativa alla concessione del beneficio tenuto conto della pena irrogata nel presente procedimento e, sia detto per inciso, lo sarebbe stata anche nel caso i giudici del merito avessero recepito le richieste sanzionatorie avanzate dal pubblico ministero a cui il ricorso si è appellato. Dunque il giudice del rinvio dovrà attenersi a questi principi una volta rideterminata la pena alla luce del disposto annullamento in relazione ad alcuni capi dell'imputazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai punti a) e b) del capo d'imputazione perchè il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso e rinvia limitatamente al trattamento sanziona
Sentenza Cassazione n. 22271/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris